lunedì 09/06/2025 • 06:00
L’omessa compilazione del Quadro RW del Modello Redditi, in quanto violazione di natura meramente formale e comunicativa, non integra di per sé il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, in assenza di un accertamento formale di un’imposta evasa (IRPEF o IVA) e di condotte fraudolente idonee a ostacolare l’azione di riscossione dell’Erario (Cass. 4 giugno 2025 n. 20649).
Premessa
Con la sentenza n. 20649 depositata il 4 giugno 2025, la Corte di Cassazione è tornata a occuparsi dei limiti di configurabilità del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (ex art. 11 D.Lgs. 74/2000), con riferimento alla fattispecie dell’omessa compilazione del quadro RW del modello Redditi. La pronuncia ha confermato un principio ormai consolidato, ossia che la sola violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale non è sufficiente a fondare la responsabilità penale, in assenza di una contestazione formale di evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
La vicenda processuale
Nel caso deciso dalla Suprema Corte, l'Agenzia delle Entrate irrogava ad un contribuente una sanzione superiore a 1,7 milioni di euro per omessa compilazione del quadro RW relativo a investimenti finanziari detenuti all'estero. A seguito di tale atto, il Pubblico Ministero richiedeva e otteneva un sequestro preventivo per equivalente nei confronti del patrimonio del contribuente, fondando la richiesta sull'art. 11 D.Lgs. 74/2000. Il provvedimento cautelare veniva annullato dal Tribunale del riesame, in quanto i presupposti oggettivi del reato venivano ritenuti insussistenti. La decisione veniva confermata in sede di legittimità.
In questo contesto, la Corte di Cassazione ha ribadito che la condotta penalmente rilevante (ex art. 11 D.Lgs. 74/2000) presuppone l'esistenza di un'obbligazione tributaria riferibile a IRPEF o IVA, ovvero a sanzioni amministrative che abbiano a loro volta natura accessoria rispetto a tali imposte. Viceversa, l'omessa indicazione nel quadro RW di attività estere, anche se sanzionata, non integra, di per sé, un'ipotesi di evasione. Infatti, la funzione del quadro RW è meramente comunicativa, considerato che lo stesso rappresenta uno strumento conoscitivo funzionale all'accertamento della base imponibile, ma non determina direttamente l'insorgenza del tributo. In tal senso, il collegio giudicante ha osservato che, ai fini della configurazione della fattispecie penalmente rilevante prevista dall'art. 11, l'Amministrazione finanziaria:
Soltanto in presenza di questi elementi e di comportamenti fraudolenti volti a ostacolare la riscossione (es. simulazioni, occultamenti, trasferimenti di beni, intestazioni fittizie) può ipotizzarsi la configurabilità del reato.
A fronte di quanto sopra, conformemente a precedenti orientamenti (Cass. n. 19660/2012; 28077/2024; 35983/2020), la Cassazione ha chiarito che:
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Alla luce della pronuncia in esame, l'omessa compilazione del quadro RW non può giustificare la decisione di operare un sequestro preventivo per equivalente, fatto salvo il caso in cui:
Viceversa, in assenza di questi presupposti, qualsiasi misura cautelare reale (compreso il sequestro per equivalente) deve essere considerata illegittima, in quanto fondata esclusivamente su una violazione formale (ovvero l'omissione del quadro RW) che non integra una fattispecie penale tributaria autonoma, né costituisce base sufficiente per fondare l'ipotesi di sottrazione fraudolenta.
Osservazioni
L'orientamento della Corte appare coerente con il principio di stretta legalità in materia penale e con l'esigenza di evitare una deriva sanzionatoria impropria in ambito tributario. La sanzione per omessa compilazione del quadro RW, pur potendo assumere valori elevati, non rappresenta di per sé un tributo e, pertanto, non può essere idonea a fungere da presupposto oggettivo per l'attivazione della tutela penale dell'art. 11 D.Lgs. 74/2000. La sentenza ha quindi ribadito un principio chiave, ovvero che il diritto penale tributario non può essere utilizzato come strumento generalizzato di garanzia patrimoniale, in assenza di un debito fiscale sostanziale, effettivo e legittimamente accertato. Diversamente, si verrebbe a configurare un abuso delle misure cautelari reali, con effetti distorsivi sia sul piano delle garanzie individuali, sia sull'equilibrio tra funzione accertativa dell'amministrazione e tutela penale.
Per il contribuente, ciò implica che:
Dal punto di vista dell'avvocatura tributaria e della consulenza professionale, la pronuncia conferma l'importanza di:
Fonte: Cass. 4 giugno 2025 n. 20649
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Paolo Parisi
- Avvocato Tributario e Societario in Trento e BolognaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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