venerdì 16/05/2025 • 12:37
Con circolare 14 maggio 2025 n. 9/D, l'Agenzia delle Dogane ha fornito indicazioni sulle mansioni del personale ausiliario di cui può avvalersi il rappresentante doganale. Le mansioni esecutive devono svolgersi entro i limiti di delega individuati direttamente dal rappresentante doganale e sotto la sua responsabilità.
redazione Memento
La nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 141/2024, recante le disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, prevede la possibilità, per il rappresentante doganale, di avvalersi della figura di personale ausiliario per l'esclusivo espletamento di mansioni di carattere esecutivo. Tale figura, con caratteristiche in larga parte differenti, era già prevista dalla normativa doganale nazionale ora abrogata.
Con la circolare n. 9/D del 14 maggio 2025 l'Agenzia delle Dogane ha fornito indicazioni per uniformare le attività funzionali con i relativi aspetti amministrativi connessi alle formalità operative della particolare mansione.
In via generale, resta fermo lo stretto ambito dei compiti attribuibili, confermato dall'attuale previsione normativa, ai sensi dell'art. 31 c. 6 Allegato 1 D.Lgs. 141/2024, data la finalità orientata all'individuazione di un soggetto incaricato dell'espletamento di mansioni definite di carattere meramente esecutivo, da svolgersi entro i limiti di delega individuati direttamente dal rappresentante doganale, sotto la cui responsabilità è chiamato ad operare il personale ausiliario. Rimane, dunque, impregiudicata l'ipotesi inerente alla facoltà concessa all'Agenzia di poter chiedere, qualora ne venga ravvisata la necessità, l'atto di legittimazione del conferimento dell'incarico attribuito al personale di cui si discute.
Potrà risultare adeguato, nei casi in cui necessiti la presenza fisica per lo svolgimento delle operazioni doganali e il compito affidato non sia limitato ad una singola attività, acquisire una tantum la prova dell'incarico conferito, il cui atto contiene l'espressa indicazione del periodo di validità dello stesso, utilizzabile per tale durata quale strumento di rapida riconducibilità e riconoscibilità dei delegati.
Per quanto riguarda l'operatività della categoria professionale degli spedizionieri doganali, considerata l'abrogazione delle previgenti disposizioni di cui agli artt. 45 e 46 DPR 43/73 concernenti la disciplina del loro personale ausiliario, viene fornito da parte del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali un tesserino di riconoscimento (di cui è presente un fac-simile nella circolare in commento), rilasciato dall'Ordine professionale autonomamente e direttamente agli interessati. Il predetto tesserino potrà essere utilizzato a comprova dell'incarico ricevuto nonché per facilitare l'accesso presso le strutture dell'Agenzia.
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Sara Armella
- Avvocato, Studio legale Armella & AssociatiRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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