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giovedì 21/11/2024 • 06:00

Fisco PRINCIPIO DI DIRITTO AE

Bonus edilizi: operazioni straordinarie e compensazione crediti fiscali

In caso di operazioni straordinarie, i crediti fiscali derivanti da interventi di ristrutturazione edilizia e caricati nel cassetto fiscale della società scissa/incorporata, possono essere utilizzati in compensazione tramite Modello F24, senza alcuna comunicazione preventiva all'Amministrazione finanziaria.

di Maurizio Tarantino - Avvocato

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  • Tempo di lettura 2 min.
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Le operazioni straordinarie, in particolare quelle di trasformazione, fusione e scissione, costituiscono dei momenti fondamentali della vita di una società. Difatti, può accadere che la società avverta il bisogno di modificarsi e adeguarsi al variare della situazione economica, mutando di fatto il suo assetto giuridico o patrimoniale. Pertanto, si ha:

  • una trasformazione di società quando c'è una variazione della tipologia sociale (in tal caso, si può avere una trasformazione omogenea e eterogenea);
  • una fusione quando due o più società si uniscono. Tale operazione si distingue, come la trasformazione, in omogenea ed eterogenea;
  • una scissione quando il patrimonio di una società viene suddiviso in tutto o in parte tra altre società già esistenti o di nuova costituzione (quest'ultime vengono chiamate beneficiarie).

Gli effetti della fusione

L'art. 2504-bis c.c. prevede che la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. Sotto il profilo fiscale, il TUIR stabilisce che dalla data in cui ha effetto la fusione la società risultante dalla fusione o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto stabilito nei commi 5 e 7 (art. 172 c. 4 TUIR). L'operazione di fusione, in pratica, secondo le due disposizioni, comporta, sia sul piano civilistico che fiscale, una successione a titolo universale dell'incorporante nel complesso delle posizioni giuridiche attive e passive della società incorporata.

Compensazione post fusione

L'Agenzia dell'Entrate con la risposta n. 218 del 16 febbraio 2023 aveva precedentemente sostenuto che la società risultante dalla fusione, o incorporante, può utilizzare in compensazione, post fusione, i crediti presenti nel cassetto fiscale dell'incorporata. Il passaggio delle somme in questione non costituisce, infatti, una nuova cessione dei crediti, subentrando l'incorporante a titolo universale in tutti i diritti della incorporata. Il chiarimento fornito dal Fisco riguardava una società cooperativa che intendeva acquistare i crediti nei confronti dell'erario maturati da soci attraverso lo “sconto in fattura” (bonus relativi a interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico agevolati).

Crediti nel cassetto fiscale della società scissa/incorporata

Da ultimo, si osserva che l'Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 4 del 15 novembre 2024 ha fornito nuove precisazioni sul tempo in oggetto e, in particolare, le indicazioni sull'utilizzo in compensazione, in caso di operazioni straordinarie, dei crediti fiscali presenti nel cassetto fiscale delle società scisse/incorporate, ai sensi degli artt. 172 e 173 DPR 917/86.

A parere del Fisco, dunque:

  • nel caso di operazioni straordinarie (incorporazioni, scissioni, fusioni) ove sia previsto il passaggio di crediti fiscali, generati da interventi di ristrutturazione edilizia e caricati sul cassetto fiscale della società scissa/incorporata, tali crediti potranno essere utilizzati in compensazione direttamente mediante il modello F24, senza necessità di alcuna ulteriore formalizzazione e/o comunicazione preventiva nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;
  • la compensazione deve essere effettuata nel modello F24, riportando in compensazione solo i crediti in argomento, utilizzando una distinta delega di pagamento unificato, per compensare ulteriori crediti eventualmente a disposizione della beneficiaria/incorporante.

A tal proposito, come riportato dal documento del Fisco, il modello F24 deve essere compilato indicando nella sezione ''Contribuente'', nel campo:

  • ''Codice fiscale'' (primo codice fiscale), il codice fiscale della società beneficiaria/incorporante che utilizza il credito in compensazione;
  • ''Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare'' (secondo codice fiscale), il codice fiscale dell'originaria società scissa/incorporata che ha trasferito il credito d'imposta, unitamente al codice identificativo ''62 Soggetto diverso dal fruitore del credito''.

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a cura di

redazione Memento

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di

Andrea Amantea

- Giornalista pubblicista - Dottore commercialista

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