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Con il principio di diritto n. 4 del 15 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso di operazioni straordinarie (incorporazioni, scissioni, ecc...) ove sia previsto il passaggio di crediti fiscali, generati da interventi di ristrutturazione edilizia e caricati sul cassetto fiscale della società scissa/incorporata, detti crediti possono essere utilizzati in compensazione direttamente mediante Mod. F24, senza necessità di alcuna ulteriore formalizzazione e/o comunicazione preventiva nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

In particolare, per l'utilizzo in compensazione dei crediti fiscali, il Mod. F24 deve essere compilato indicando nella sezione ''CONTRIBUENTE'':

  • nel campo ''CODICE FISCALE'' (c.d. primo codice fiscale), il codice fiscale della società beneficiaria/incorporante che utilizza il credito in compensazione;
  • nel campo ''CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare'' (c.d. secondo codice fiscale), il codice fiscale dell'originaria società scissa/incorporata che ha trasferito il credito d'imposta, unitamente al codice identificativo ''62 SOGGETTO DIVERSO DAL FRUITORE DEL CREDITO''.

Infine, la compensazione va eseguita nel Mod. F24 avendo cura di indicare in compensazione solo i crediti in argomento, utilizzando un distinto Mod. F24 per compensare ulteriori crediti eventualmente a disposizione beneficiaria/incorporante.

Fonte: Princ. dir. AE 15 novembre 2024 n. 4

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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