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Come cambiano i criteri di residenza fiscale

​Nell'ambito dell'attuazione della legge delega di Riforma fiscale, l'art. 2 D.Lgs. 209/2023 (c.d. Decreto sulla fiscalità internazionale) ha riformulato la nozione di residenza delle società e degli enti. In particolare, è stato sostituito il criterio della “sede dell'amministrazione” con quello della “sede di direzio​ne effettiva” e della “gestione ordinaria in via principale” ed è stato eliminato il criterio dell'“oggetto principale”. 

Nel dettaglio, il Decreto in oggetto ha attuato la prima fase della Riforma tributaria in materia di fiscalità internazionale, in linea con la legge delega n. 111 del 2023. 

Vedi anche: Residenza fiscale delle società: quali sono le nuove regole del 20 febbraio 2024.

La nuova normativa definisce la residenza fiscale in base al luogo in cui le decisioni strategiche sono assunte e dove si svolge la gestione ordinaria dell'attività. La sede di direzione effettiva si riferisce al luogo in cui le decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente sono assunte in modo continuo e coordinato, mentre la gestione ordinaria in via principale indica il luogo in cui si svolgono gli atti di gestione corrente in modo continuo e coordinato. Questi criteri sostituiscono il concetto civilistico di “sede effettiva” e mirano a evitare interpretazioni estensive che potrebbero portare a doppie imposizioni.

La Circolare Assonime

La Riforma esclude esplicitamente il luogo di residenza dei soci e le loro attività decisionali dal criterio di residenza fiscale, concentrandosi invece sul radicamento effettivo dell'ente nel territorio italiano. La relazione illustrativa del Decreto chiarisce che i nuovi criteri sono innovativi e sostanziali, e che la loro lettura combinata supera il riferimento alla sede dell'amministrazione, che aveva causato difficoltà interpretative e applicative.

Assonime, con la Circolare del 30 luglio 2024 n. 15, illustra le novità normative anche alla luce della giurisprudenza e dell'evoluzione della prassi internazionale e delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, facendo chiarezza sul restyling dei criteri di residenza fiscale delle società e degli enti.

Ne dettaglio, Assonime illustra:

  • il dibattito internazionale in tema di “Place of effective management”;    
  • i criteri fiscali di sede di direzione effettiva e di gestione ordinaria in via principale;
  • l'eliminazione del criterio dell'“oggetto principale”;
  • il tema dell'esterovestizione come fattispecie di abuso del diritto e l'incerto confine tra disciplina CFC e regole di individuazione della residenza in alcuni arresti della giurisprudenza di legittimità;
  • il nuovo wording del criterio di residenza per organismi di investimento  collettivo del risparmio;
  • lo split year.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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