L'imposta municipale unica è dovuta, ai sensi dell'art. 1, c. 761, legge 160/2019, per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso dei singoli immobili, siano essi terreni o fabbricati. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese di trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. Ogni Ente locale, a norma dell'art. 1, c. 168, legge 296/2006, deve stabilire, “per ciascun tributo di propria competenza”, gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o i rimborsi non sono eseguiti, ovvero gli importi minimi da corrispondere. In particolare, il singolo Comune ha la facoltà di determinare l'importo minimo al di sotto del quale il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento dell'IMU.
Soggetti passivi IMU
L'IMU è il principale tributo con cui si finanzia il Comune, viene pagato sugli immobili in esso ubicati. Sono, quindi, soggetti al pagamento di questa imposta i proprietari su seconde case, o abituazioni principali di lusso. Qualora l'immobile detenuto rientri in una di queste categorie, l'IMU risulta essere dovuta. Quindi, sono soggetti passivi IMU i titolari di diritti reali su qualunque immobile, e in particolare: il proprietario di immobili; l'usufruttuario; il titolare del diritto d'uso; il titolare del diritto di abitazione; il titolare del diritto di enfiteusi; il titolare del diritto di superficie; il concessionario di aree demaniali; nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di leasing il soggetto passivo è l'utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto; il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Gli utilizzatori degli immobili (locatari, comodatari, ecc.) non hanno alcun obbligo di versamento IMU in relazione a tali immobili.
Soggetti esonerati
Sono esonerati dal versamento tutti gli immobili che vengono identificati come abitazione principale, a meno che non facciano parte delle categorie catastali che li classificano come di lusso, cioè A/1, A/8 e A/9. La legge considera abitazione principale l'unità immobiliare in cui “il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”. L'imposta resta per tutte le cosiddette seconde case. Inoltre, a titolo esemplificativo, l'imposta non deve essere pagata le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie; alloggi sociali; casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento giudiziale; separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ecc. Le agevolazioni previste per l'abitazione principale si applicano anche alle pertinenze di categoria catastale C/2, C/6 e C/7 (nel caso in cui risultino accatastate unitariamente al fabbricato; in caso contrario, l'area si considera edificabile e come tale sarà soggetta autonomamente a imposizione).
Infine, dal 1° gennaio 2023 sono esenti dall'IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili e per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, comma 2, o 633 c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
Il calcolo dell'IMU
L'IMU si calcola applicando alla base imponibile l'aliquota prevista. Per meglio dire, la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato tenendo conto dei: fabbricati iscritti in catasto, aree fabbricabili e terreni agricoli. Nel primo caso, l'imposta dovuta si calcola tenendo conto della rendita catastale dell'immobile; coefficiente; aliquota stabilita dal Comune consultabile sul portale del Ministero dell'Economia. Nello specifico, per calcolare la base imponibile ai fini IMU 2023 bisogna considerare le diverse regole previste per i fabbricati. Quindi, ad esempio, partendo dai fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile, determinato applicando all'ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5 per cento, i moltiplicatori/coefficienti catastali in base alla tipologia dell'immobile. Pertanto, nell'esempio citato, la base imponibile avviene secondo la seguente formula: Rendita Catastale + 5 per cento x coefficiente catastale .
Riduzioni IMU
La base imponibile IMU è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico. Stesso sconto anche per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. La metà della base imponibile IMU si applica anche in caso di comodato d'uso gratuito tra genitori e figli. In caso di affitto con contratto a canone concordato, l'imposta, determinata sulla base dell'aliquota prevista dal Comune, è ridotta al 75 per cento (sconto del 25%).
Scadenze IMU
Il calcolo dell'IMU dovrà essere effettuato separatamente per acconto e saldo, individuando le effettive condizioni soggettive e oggettive dell'immobile intervenute nel corso di ciascun semestre. Dunque, l'imposta si versa in 2 rate, in scadenza il:
Acconto 16 giugno 2023 . Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;
Saldo 16 dicembre 2023 . Il versamento della seconda rata è pari all'imposta dovuta per l'intero anno, sulla base delle aliquote vigenti per l'anno di competenza (in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre della eventuale delibera del Comune, si applicano per il versamento del saldo gli atti adottati per l'anno precedente), detratto il versamento effettuato come prima rata;
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
Il versamento
Il versamento dell'imposta può avvenire:
con modello F24 (con utilizzo degli specifici codici tributo);
apposito bollettino;
piattaforma PAGO PA.