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venerdì 21/10/2022 • 06:00

Finanziamenti Incentivi alle imprese

Bonus Fiere: dal 10 novembre la presentazione delle istanze di rimborso

Il Decreto Aiuti ha previsto fino al 31 dicembre 2022 un buono del valore di 10.000 euro per le imprese che partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia. Con il DD MISE 18 ottobre 2022 sono stati fissati i termini e le modalità per la presentazione delle istanze di rimborso.

di Paola Sabatino - Dottore commercialista

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Il DM 4 agosto 2022, in attuazione dell'art. 25-bis DL 50/2022, aveva stabilito le modalità e i termini di rilascio del “Buono Fiere”, nonché le procedure di recupero delle somme riconosciute nei casi di utilizzo illegittimo dell'agevolazione.

L'incentivo “Buono Fiere” è rivolto a tutte le imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, nel periodo compreso tra il 16 luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia. Il summenzionato buono ha validità fino al 30 novembre 2022 e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni.

Richiesta del buono fiere

Il DM 4 agosto 2022 prevede che, all'atto della presentazione della richiesta, ciascun interessato deve comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante, nonché le coordinate di un conto corrente bancario a sé intestato. Ciascun richiedente fornisce, altresì, le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, secondo il modello reso disponibile nella piattaforma del MISE. Nella dichiarazione si dovrà attestare:

  • di avere sede operativa nel territorio nazionale e di essere iscritto al Registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente;
  • di avere ottenuto l'autorizzazione a partecipare a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore;
  • di avere sostenuto o di dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore;
  • di non essere sottoposto a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
  • di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui all'art. 9, c. 2 lett. d), D.Lgs. 231/2001, e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
  • di non essere destinatario di sanzioni interdittive e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
  • di non avere ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità;
  • di essere a conoscenza delle finalità del buono nonché delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo utilizzo.

Il MISE, a seguito della ricezione della richiesta, provvede al rilascio del buono mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dal richiedente. Sul punto, sembra opportuno ricordare che, il rimborso massimo erogabile, è pari al 50% delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed è, comunque, contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato.

Istanze di rimborso

Il MISE, come enunciato in precedenza, con il DD 18 ottobre 2022 ha stabilito le modalità e termini per la richiesta del rimborso del richiamato Buono fiere. In sostanza, i soggetti ai quali è stato assegnato il buono fiere possono presentare, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica accessibile nell'apposita sezione dello stesso sito istituzionale, un'apposita istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione delle manifestazioni fieristiche. L'accesso alla procedura informatica prevede l'identificazione e l'autenticazione tramite la Carta Nazionale dei Servizi ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali della società richiedente, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa.

Ai fini della corretta compilazione dell'istanza, il soggetto richiedente è tenuto a:

  • provvedere all'eventuale aggiornamento dei propri dati presso il Registro delle Imprese;
  • verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle Imprese.

Nel caso in cui il soggetto richiedente non risulti possedere i requisiti previsti dall'art. 25-bis del Decreto Aiuti, la procedura informatica non consentirà il completamento dell'iter di presentazione dell'istanza di rimborso.

Ai fini del completamento della compilazione della stessa, al soggetto istante è richiesto il possesso di una posta elettronica certificata attiva.

Il Decreto in esame prevede che, nell'istanza di rimborso, il richiedente dovrà indicare:

  • l'elenco delle manifestazioni fieristiche a cui ha partecipato od ottenuto l'autorizzazione a partecipare;
  • i dati e le informazioni relative alle spese e agli investimenti sostenuti;
  • i dati delle imprese con le quali esiste almeno una delle relazioni tali da configurarne l'appartenenza ad una “impresa unica”
  • i termini, iniziale e finale, del proprio esercizio finanziario, che deve coincidere con il periodo contabile di riferimento del soggetto istante e che può non corrispondere all'anno solare;
  • l'importo del buono fiere richiesto a rimborso;
  • l'IBAN relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l'accreditamento dell'agevolazione.

Il richiedente, dovrà, altresì, allegare copia del buono e delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il dettaglio dei relativi costi.

Si evidenzia, infine, che, le istanze di rimborso potranno essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 10 novembre 2022 e fino alle ore 17:00 del 30 novembre 2022. Le istanze presentate fuori dai termini, così come quelle presentate incomplete, ovvero con modalità difformi rispetto a quelle descritte, non saranno prese in considerazione dal Ministero.

Fonte: DD MISE 18 ottobre 2022

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