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lunedì 05/09/2022 • 06:00

Finanziamenti Pubblicato il decreto attuativo MISE

Bonus fiere, dal 9 settembre al via le domande

Al viadal 9 settembre 2022 le domande per il buono fiere per ricevere, dopo presentazione dell'istanza, il rimborso delle spese di partecipazione alle manifestazioni fieristiche organizzate in Italia dal 16 luglio 2022 al 31 dicembre 2022. Il contributo da 10 mila euro, previsto dal DL AIUTI, potrà essere prenotato dalle imprese e ricevuto sul proprio conto corrente.

di Monica Greco - Giornalista - Esperta di Fisco e Bilancio

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Il 4 agosto il MISE ha pubblicato nella GU n.195 del 22 agosto 2022, il decreto attuativo con termini e modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono fiere. Il contributo per la ripresa del settore fieristico, istituito dall'articolo 25-bis del DL 50/2022 che riconosce un voucher, dal valore massimo di 10 mila euro, alle imprese autorizzate a partecipare a manifestazioni fieristiche internazionali del “calendario ufficiale” organizzate in Italia dal 16 luglio 2022 al 31 dicembre 2022 .

Dal 9 settembre 2022 al via la presentazione della domanda per ricevere il buono fiere, tramite la procedura informatica disponibile sul sito del MISE. Il buono fiere può essere richiesto una sola volta da ciascun soggetto beneficiario, ma il voucher può riguardare la partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche. Ricevuto il buono fiere per posta elettronica, l'impresa dovrà poi inoltrare l'istanza di rimborso per aver accreditato sul proprio conto corrente (al massimo) il 50% delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti.

Come accedere al bonus fiere

Dal prossimo 9 settembre 2022, tutti i giorni lavorativi, dalle ore 10:00 alle ore 17:00, il legale rappresentante dell'impresa potrà presentare domanda per accedere al buono fiere.

L'istanza dovrà essere inoltrata esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito del Ministero alla sezione “Buono Fiere”.

Preventivamente le imprese potranno anche verificare, il possesso dei requisiti tecnici e delle autorizzazioni per accedere e utilizzare la procedura informatica, direttamente dal portale dalle ore 10 del 7 settembre 2022 e fino al termine iniziale di apertura dello sportello per l'invio delle domande di agevolazione.

Per accedere al “buono fiere” devono ricorrere tutti gli elementi di cui all'articolo 2082 del C.C., relativi alla definizione di “imprenditore”, nonché essere iscritti nel Registro delle Imprese; pertanto pur esercitando un'attività economica, i soggetti “only-REA” (ad esempio, gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi) non sono ammessi.

ITER

FASE

DESCRIZIONE

ACCESSO

Del soggetto proponente alla procedura informatica, mediante CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

IMMISSIONE

Delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda nella procedura informatica

FINALIZZAZIONE

DOMANDA

La domanda per il buono fiere è validamente trasmessa se il sistema rilascia l'attestazione di avvenuta trasmissione. È ammessa la presentazione di una sola domanda per ciascun soggetto beneficiario e, qualora, si presentino di più richieste in successione sarà considerata solo l'ultima domanda regolarmente trasmessa prima della comunicazione di assegnazione del buono.

Il buono fiere è assegnato sulla base dell'ordine temporale di ricezione delle domande e inviato direttamente al MISE, ovvero il soggetto attuatore, all'indirizzo di posta elettronica certificata alle imprese che presentano validamente apposita istanza.

Contenuto della domanda bonus Fiere

Nell'istanza per l'accesso al buono fiere si dovrà indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa e l'IBAN del conto corrente bancario intestato al soggetto richiedente.

Inoltre, nell'istanza il soggetto richiedente deve dichiarare di:

  • essere il legale rappresentante dell'impresa proponente;
  • avere sede operativa nel territorio nazionale e di essere iscritto e risultare attivo al Registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente;
  • avere ottenuto l'autorizzazione a partecipare a una o più delle manifestazioni fieristiche;
  • avere sostenuto (o di dover sostenere) spese e investimenti per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche, indicando l'importo del buono fiere richiesto, pari al massimo al 50% delle spese e degli investimenti, sostenuti o da sostenere e fermo restando il valore massimo di 10 mila euro;
  • essere a conoscenza che il buono fiere viene concesso ed erogato ai sensi e nei limiti previsti dal regolamento de minimis;
  • non avere ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità di cui all'articolo 25- bis del decreto Aiuti;
  • essere a conoscenza delle finalità del buono fiere, nonché delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo utilizzo;
  • non essere sottoposto a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
  • non essere destinatario di sanzioni interdittive (art.9 c.2, lett.d) DLgs 231/2001) e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o, comunque, a ciò ostative.

Erogazione del rimborso

Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione l'impresa, ricevuto il buono fiere per PEC, dovrà presentare apposita istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, secondo le modalità e i termini indicati con successivo provvedimento del Direttore generale, utilizzando il fac-simile del modello di richiesta di rimborso disponibile sul sito del MISE.

Il rimborso massimo erogabile è pari al 50% degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari e contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato.

Per la partecipazione alle fiere in programma a dicembre 2022, la predetta dichiarazione deve essere presentata, tramite la procedura informatica, entro e non oltre il 31 gennaio 2023.

NB: All'istanza di rimborso occorre allegare:

- copia del buono fiere;

- copia delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il relativo dettaglio, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle stesse;

-  dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il beneficiario attesta l'avvenuta, effettiva partecipazione alle manifestazioni fieristiche per le quali è richiesto il rimborso delle spese.

Ricevute le richieste di rimborso, il Ministero verifica completezza e regolarità della richiesta, calcola il valore dell'agevolazione spettante e controlla il rispetto del massimale del regolamento De Minimis.

Se l'istruttoria ha un esito positivo, registra l'aiuto individuale e invia apposita comunicazione all'impresa con il contestuale rimborso delle somme richieste sul conto corrente del beneficiario entro il 31 dicembre 2022, previa verifica:

  • verifica della regolarità contributiva del beneficiario, tramite l'acquisizione d'ufficio del DURC;
  • assenza nei casi previsti di inadempimenti art. 48-bis DPR 602/1973.

L'impresa beneficiaria dovrà adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute.

Quali sono le spese rimborsate

Sono ammissibili le seguenti spese:

  • affitto degli spazi espositivi, ivi comprese i costi per il pagamento delle quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione fieristica;
  • allestimento degli spazi espositivi, comprese le spese relative a servizi di progettazione e di realizzazione dello spazio espositivo, nonché all'esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi;
  • pulizia dello spazio espositivo;
  • trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle fiere, compresi gli oneri assicurativi e similari connessi, nonché le spese per i servizi di facchinaggio o di trasporto interno nell'ambito dello spazio fieristico;
  • servizi di stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti;
  • noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie;
  • l'impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale;
  • servizi di catering per il buffet all'interno dello spazio espositivo;
  • attività pubblicitarie, promozione e comunicazione, connesse alla partecipazione alla fiera e quelle sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, per la partecipazione alla fiera.

NB: L'IVA è ammissibile all'agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile .

Il Ministero precisa che sono ammissibili le spese sostenute prima del 16 luglio connesse alla partecipazione di manifestazioni fieristiche

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