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sabato 06/08/2022 • 06:00

Impresa DL Semplificazioni

Proroga dei termini per l’adeguamento al Codice del terzo settore

Il pacchetto di emendamenti approvati in via definitiva dal Senato il 2 agosto 2022 concede più tempo agli Enti del terzo settore per adeguare gli statuti, in regime agevolato, a quanto richiesto dal Codice del terzo settore. Il RUNTS avrà più tempo per completare le verifiche dei dati ricevuti automaticamente dai precedenti Registri delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS).

di Fioranna Negri - Dottore commercialista e revisore legale - BDO Italia s.p.a.

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  • Tempo di lettura 7 min.
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Emendamenti approvati

Gli emendamenti riportati nell'art. 26 Decreto Semplificazioni integrano le modifiche contenute nella prima stesura del DL 73/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022:

  • posticipando la data entro la quale gli Enti del Terzo Settore (“ETS”) possono modificare i propri statuti in un regime agevolativo;
  • concedendo più tempo al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (“RUNTS”) per effettuare le verifiche di conformità e per verificare il rispetto dei requisiti dei candidati ETS.

Novità della prima stesura del Decreto

Ricordiamo che con la prima stesura del DL 73/2022 il Legislatore ha posto rimedio ad un'imprecisione contenuta nelle disposizioni che regolano l'entrata in vigore del Codice del Terzo settore (“CTS”). In particolare, l'art. 26 DL 73/2022 integra l'art. 104 c. 1 “Entrata in vigore” del CTS e stabilisce che le disposizioni di una serie di articoli che regolano l'erogazione della finanza sociale, il regime impositivo in tema di imposte indirette e tributi locali, il regime fiscale delle detrazioni e deduzioni, si applicano, in via transitoria, non solo ad alcune categorie di ETS, ma a tutti gli ETS iscritti nel RUNTS.

Quali sono le disposizioni oggetto dell'applicazione in via transitoria

In particolare, le norme oggetto dell'applicazione in via transitoria, a partire dal 2018 e fino al rilascio dell'autorizzazione del regime fiscale del CTS da parte della Commissione Europea, sono relative a specifiche agevolazioni:

  • finanziarie, di cui possono beneficiare gli ETS per sostenere le proprie attività (art. 77 “Titoli di solidarietà”)
  • fiscali, a vantaggio sia degli ETS che dei contribuenti che li sostengono con erogazioni liberali (art. 78 “Regime fiscale del social lending”, art. 81 “Social bonus”, art. 82 “Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali”, art. 83 “Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali”, art. 84 “Regime fiscale delle ODV” e art. 85 “Regime fiscale delle APS”).

Incertezza della formulazione originaria

Nella versione originaria del c. 1, dell'art. 104 CTS, secondo il dato letterale della norma, le regole dettate per le tematiche sopra riportate erano applicabili, in via transitoria, solo:

  • alle O.N.L.U.S. di cui all'art. 10 D.Lgs. 460/97;
  • alle ODV iscritte nei registri di cui alla L. 266/91;
  • alle APS iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 7 L. 383/2000.

Tale formulazione induceva a ritenere che il legislatore avesse previsto due momenti differenti di applicazione delle norme sopra richiamate a seconda della tipologia di ETS:

  • dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2017 per ONLUS, ODV e APS fino all'entrata in vigore del regime fiscale del CTS;
  • dall'entrata in vigore del regime fiscale del CTS per gli tutti gli altri ETS che si iscrivono, nel frattempo, al RUNTS, ossia: le fondazioni, le società di mutuo soccorso, le reti associative, gli enti filantropici e tutti gli altri Enti del Terzo Settore.

L'art. 26 Decreto semplificazioni 2022 integra l'art. 104 CTS aggiungendo alla fine del c. 1 il seguente periodo: “Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall'operatività del Registro nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro.” Con tale modifica il legislatore ha eliminato ogni incertezza interpretativa ricomprendendo nell'ambito di applicazione dell'art. 104 c. 1 CTS, tutti gli ETS iscritti al RUNTS indipendentemente dalla sezione in cui sono registrati.

Pacchetto di emendamenti approvato

I principali emendamenti al DL 73/2022, oltre al regime fiscale, riguardano le disposizioni che regolano:

  • le tempistiche entro cui gli ETS devono regolarizzare i propri statuti necessari per l'iscrizione al RUNTS;
  • le tempistiche entro cui il RUNTS deve ultimare le attività di verifica dei dati ricevuti dai Registri tenuti dagli uffici delle Regioni e delle Provincie autonome, per accertare la completezza della documentazione ricevuta e il rispetto dei requisiti richiesti dal CTS per potersi iscrivere al RUNTS.

Con riferimento alle tempistiche, gli emendamenti approvati riconoscono un maggior termine:

  • agli ETS per aggiornare i propri statuti, sfruttando il regime agevolato concesso dal legislatore, che consente di poter approvare tali modifiche in regime di assemblea ordinaria, fino al 31 dicembre 2022, posticipando così l'attuale termine che era stato fissato al 31 maggio 2022, dall'art. 101 CTS; è importante sottolineare che in mancanza di uno statuto redatto secondo i requisiti richiesti dal legislatore l'ente non potrà iscriversi al RUNTS e di conseguenza non potrà ottenere il requisito di “ETS”, condizione necessaria per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali, finanziarie e operative disposte dal CTS;
  • agli uffici del RUNTS per effettuare le verifiche dei dati trasmigrati automaticamente delle APS e delle ODV. Ricordiamo che Il DD 26 ottobre 2021 n. 561 aveva stabilito che entro il 21 febbraio 2022 gli uffici delle Regioni e delle Provincie autonome dovevano trasmigrare i dati in loro possesso relativi alle ODV e alle APS, già iscritte al 22 novembre 2021 e senza procedimenti di cancellazioni in corso (art. 31 c. 1 e 2 DM 15 settembre 2020 n. 106). Sulla base di questa disposizione il RUNTS avrebbe dovuto ultimare l'esame delle informazioni trasferite entro il 20 agosto 2022, ossia centottanta giorni dopo il 21 febbraio 2022, verificando le posizioni dei singoli enti, fermo restando il perfezionarsi del silenzio assenso, in caso di mancata emanazione di un procedimento espresso di diniego entro i suddetti centottanta giorni; la modifica proposta aggiunge all'art. 54 c. 2 CTS, il seguente periodo: “Ai fini del computo di tale termine non si tiene conto del periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 15 settembre 2022”. Con l'approvazione di tale emendamento il termine per ultimare le suddette verifiche risulta posticipato alla prima quindicina del mese di novembre 2022.

In conclusione, i candidati ETS potranno sfruttare il maggior termine per allineare i propri statuti alla normativa, recependo anche le informazioni contenute nelle numerose note e nei diversi chiarimenti, nel frattempo, pubblicati sai dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che dai Consigli notarili.

Con riferimento alle attività di verifica che il RUNTS deve svolgere sui dati acquisiti entro il 21 febbraio 2022, gli ETS, appartenenti ai soggetti i cui dati sono stati trasferiti automaticamente entro quella data, nel caso in cui non ricevessero alcun espresso diniego entro la prima quindicina di novembre 2022, potranno ritenersi a tutti gli effetti iscritti al RUNTS e quindi in possesso del requisito di “ETS”.

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a cura di

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