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martedì 02/08/2022 • 06:00

Fisco DL Semplificazioni

Nuove norme fiscali nel Codice del Terzo Settore

Il pacchetto degli emendamenti approvato dalla Camera integra in modo significativo il regime fiscale degli ETS. Le modifiche sono importanti anche perché consentono di procedere con la richiesta di autorizzazione alla Commissione europea e rendere pienamente operativo il Codice del Terzo Settore.

di Fioranna Negri - Dottore commercialista e revisore legale - BDO Italia s.p.a.

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  • Tempo di lettura 7 min.
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Pacchetto di emendamenti approvato dalla Camera

Gli emendamenti approvati dalla Camera, riportati nell'art. 26 Decreto Semplificazioni, integrano le modifiche contenute nella prima stesura del DL 73/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2022 n. 143, apportando anche delle modifiche rilevanti al regime fiscale degli ETS.

Con gli emendamenti proposti al regime fiscale il legislatore chiarisce alcuni aspetti incerti del CTS e consente di effettuare il passaggio conclusivo relativo alla richiesta di autorizzazione alla Commissione europea e portare, così, a termine la riforma del Terzo settore.

Le modifiche all'art. 26 Decreto in esame sono corpose e incidono in maniera significativa sulle disposizioni fiscali contenute nel CTS e le più rilevanti riguardano:

  • l'art. 79 “Disposizioni in materia di imposte sui redditi”;
  • l'art. 82 “Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali”;
  • l'art. 83 “Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali”;
  • l'art. 85 “Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale”.

 

Modifiche all'art. 79 CTS

L'art. 79 CTS disciplina il regime fiscale degli ETS e in particolare differenzia la disciplina a seconda che l‘ETS sia “non commerciale” piuttosto che “commerciale”. Il requisito di “non commercialità” è determinato dalle attività di carattere generale svolte ed è, in teoria, attinente ad ogni ETS. La norma stabilisce che si considerano non commerciali le attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS a seconda delle modalità di svolgimento o della tipologia di attività. Ossia tali attività possono essere svolte:

  • a titolo gratuito;
  • dietro versamento di corrispettivi che non superano i relativi costi effettivi, nello stesso periodo di imposta (c. 2), di una percentuale pari al 5% e per non oltre due periodi di imposta consecutivi (c. 2-bis inserito dall'art. 24-ter D.Lgs. 119/2019).

Il dubbio che è sorto al momento di applicare in pratica la norma, per verificare lo status di “ETS non commerciale”, riguardava la natura dei costi effettivi, ossia quali costi potessero essere considerati ai fini della determinazione del margine di profitto occorreva imputare ai ricavi solo i costi direttamente correlabili alle attività di interesse generale o era possibile inglobare o anche i costi indiretti e in questa seconda ipotesi quali costi indiretti?

La questione è di estrema rilevanza, posto che conseguire un profitto superiore al 5%, per due esercizi consecutivi, determina la perdita del requisito di “ETS non commerciale” che ha come conseguenza la perdita delle relative agevolazioni fiscali ad esso riservate dal CTS.

L'emendamento apportato dalla Camera scioglie ogni dubbio poiché chiarisce che “I costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari”.

Le modifiche apportate, poi, innalzano il livello di margine di profitto da rispettare dall'attuale 5% al 6% e aggiungono un periodo di imposta in più, passando da due a tre periodi di imposta successivi, per riportare i profitti al disotto del livello massimo ritenuto congruo ai fini del mantenimento del requisito di “ETS non commerciale”.

Inoltre, laddove il CTS stabilisce che gli effetti della perdita della qualifica operano a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale, l'emendamento approvato dalla Camera concede più tempo, per adeguarsi al nuovo regime fiscale agli ETS che dovessero mutare qualifica nei due anni successivi all'entrata in vigore del regime fiscale del CTS. La modifica stabilisce che “per i due periodi d'imposta successivi al termine fissato dall'articolo 104, comma 2, il mutamento di qualifica, da ente del Terzo settore non commerciale a ente del Terzo settore commerciale e da ente del Terzo settore commerciale a ente del Terzo settore non commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui avviene il mutamento di qualifica” (c. 5-ter).

Infine, viene allineato il trattamento fiscale delle attività relative alla cessione di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati e dei familiari e conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, al principio di “non commercialità” nel caso in cui tali attività “siano svolte alle condizioni di cui ai commi 2 e 2-bis”.

 

Modifiche all'art. 82 CTS

Gli emendamenti approvati modificano:

  • l'art. 82 c. 3 CTS estendendo l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa anche a tutti i documenti inerenti alle attività di interesse generale condotte con l'amministrazione pubblica italiana o straniera o con l'Unione europea;
  • l'art. 82 c. 5-bis CTS stabilendo che i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero dai soggetti di cui al c. 1 sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri, di cui all'art. 19 c. 18 DL 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011.

Modifiche all'art. 83 CTS

L'art. 83 CTS riguarda le agevolazioni fiscali riconosciute ai donatori e, in questo caso, la modifica apportata amplia il perimetro dei beneficiari ai cui indirizzare le erogazioni liberali al fine di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali.

Infatti, mentre nell'attuale versione della norma l'agevolazione fiscale è riconosciuta solo se elargita “a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5”, con l'approvazione dell'emendamento l'agevolazione fiscale sarà riconosciuta se elargita a “enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1” (c. 2), ossia a tutti gli Enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Con questo emendamento l'Agenzia delle Entrate è stata sollevata dalla verifica di accertare se un ETS, accreditato a ricevere il contributo del 5 per mille, possiede e/o possiede ancora il requisito della “non commercialità”, prima di erogargli il contributo ad esso assegnato. Come è facilmente intuibile la complessità di tale verifica, necessaria ad evitare il rischio di elargire somme a enti privi del requisito richiesto, avrebbe potuto ritardare se non addirittura bloccare l'erogazione del 5 per mille.  Con l'approvazione di tale emendamento tale verifica non sarà più necessaria. 

 

Modifiche all'art. 85 CTS

L'emendamento approvato da Montecitorio ricomprende le società di mutuo soccorso nel regime fiscale originariamente riservato alle sole Associazioni di promozione sociale.

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