giovedì 14/07/2022 • 11:40
Continuano le risposte agli interpelli circa le condizioni di fruizione del regime dei cc.dd “impatriati”, nello specifico è posto il quesito della ravvedibilità del mancato versamento dell’onere del 10% ovvero del 5% nel termine del 31 agosto 2021 per l’estensione temporale dell’agevolazione per ulteriori 5 anni. A detta dell’Agenzia delle entrate, si tratterebbe di un’omissione non ravvedibile, in quanto il regime in discorso è opzionale, pertanto, richiederebbe un comportamento “commissivo”.
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Come accedere al regime impatriati
L'Agenzia delle entrate continua a pronunciarsi circa i requisiti di accesso al regime dei cc.dd “impatriati” che, si ricorda, consente a coloro che ne facciano richiesta, di versare l'imposta nei limiti del 30% dell'ammontare dei redditi di lavoro dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia, al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 16, co. 1 D.Lgs. n. 147/2015 (i.e. il trasferimento della residenza in Italia, la permanenza all'estero nei 2 anni precedenti il trasferimento e l'impegno a risiedere nel territorio dello Stato per i 2 anni successivi, la prestazione dell'attività lavorativa nel territorio italiano).
In occasione delle risposte alle istanze di interpello nn. 371 e 372, pubblicate il 12 luglio scorso, è stato affrontato il tema della ravvedibilità del mancato pagamento dell'onere del 10% ovvero del 5% dei redditi, ai fini dell'estensione del regime di favore nei confronti di coloro che abbiano già usufruito del “vecchio” regime dei cc.dd “impatriati” (prima delle modifiche intervenute con il DL n. 34/2019), a seconda che il soggetto richiedente:
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