L'estensione per un ulteriore quinquennio del regime speciale per i lavoratori impatriati (art. 16 D.Lgs. 147/2015) è subordinata all'esercizio dell'opzione, previo versamento degli importi dovuti: il mancato adempimento entro il termine stabilito esclude l'applicazione del beneficio, non essendo ammesso il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso.
Con la Risp. Interpello AE 12 luglio 2022 n. 371, l'Agenzia delle Entrate esclude la possibilità di fruire del regime agevolato previsto per i lavoratori impatriati in caso di mancato versamento degli importi dovuti entro i termini previsti.
Il caso concreto
L'Istante, soggetto laureato, dopo un'esperienza lavorativa in UK, avendone i requisiti ha aderito nel 2016 al regime speciale per lavoratori impatriati (art. 16 D.Lgs. 147/2015).
Dopo il suo rientro in Italia, ha lavorato come dipendente a tempo indeterminato usufruendo dell'abbattimento della base imponibile sulle retribuzioni percepite, nella misura:
del 30% nell'anno 2016 (primo anno di fruizione dell'agevolazione);
del 50% per gli anni successivi, fino al 2020 ultimo anno di spettanza del beneficio.
Inoltre, l'Istante risulta in possesso dei requisiti per esercitare l'opzione per il rinnovo del beneficio per un ulteriore quinquennio (c.d. “proroga”: art. 5, c. 1 lett. c), DL 34/2019 conv. in L. 58/2019).
Infatti, l'Istante:
ha acquistato un appartamento, con atto notarile, successivamente al suo rientro in Italia;
ha trasferito la residenza in Italia;
è genitore di tre figli minorenni.
Tali condizioni persistono anche allo stato della richiesta.
Versamenti per accedere alla proroga: il termine è perentorio?
L'Istante, per poter beneficiare della proroga del regime previsto per i lavoratori impatriati, avrebbe dovuto versare - entro il 31 agosto 2021 - un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente percepiti nell'ultimo periodo di imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione.
Con documentazione integrativa, l'Istante ha fatto presente che, a suo avviso, il termine dei 180 giorni dalla data di pubblicazione del Provv. AE 3 marzo 2021 n. 60353 per la richiesta al datore di lavoro, non sia un "termine perentorio" per poter usufruire del rinnovo delle agevolazioni previste per gli impatriati, ma sia un termine ordinatorio.
La permanenza nel regime, infatti, secondo l'Istante, può essere esercitata anche successivamente al termine del 31 agosto 2021, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.
Pertanto, si chiede:
se sia ancora possibile ravvedere il tardivo versamento dell'importo dovuto (5%) per l'adesione al regime agevolato come previsto dal c.d. Decreto Crescita (art. 5, c. 1 lett. c), DL 34/2019 conv. in L. 58/2019);
in caso di risposta affermativa, quale sia il codice tributo da utilizzare.
Il parere dell'Agenzia delle Entrate
Considerato che, secondo quanto previsto dal c.d. Decreto Crescita (art. 5, c. 1 lett. c), DL 34/2019 conv. in L. 58/2019), l'estensione per un ulteriore quinquennio del regime speciale previsto per i lavoratori impatriati è subordinata all'esercizio dell'opzione previo versamento degli importi dovuti entro il termine indicato al punto 1.4 del Provv. AE 3 marzo 2021 n. 60353, si ritiene che il mancato adempimento precluda l'applicazione del beneficio, non essendo ammesso il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso.
Pertanto, nel caso di specie, l'Istante (che ha già usufruito del regime speciale dal 2016 al 2020), non avendo effettuato il versamento di quanto dovuto entro il 30 agosto 2021, non può beneficiare dell'estensione del predetto regime per un ulteriore quinquennio.
Fonte: Risp. Interpello AE 12 luglio 2022 n. 371