mercoledì 13/07/2022 • 06:00
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una Risposta con la quale ha fornito chiarimenti in merito al mancato esercizio dell'opzione per l'estensione di un ulteriore quinquennio dell'agevolazione del regime degli impatriati nei termini indicati.
redazione Memento
L’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema del regime speciale impatriati, rispondendo ad un caso sottoposto tramite interpello. Nel caso di specie, l’Istante (avendo fruito del regime speciale da gennaio 2015 a dicembre 2020) non aveva provveduto ad effettuare il versamento dovuto entro termine del 30 agosto 2021 e, pertanto, non può accedere all'estensione del predetto regime per l'ulteriore quinquennio
L’Agenzia delle Entrate ha fornito una Risposta in tema di mancato esercizio dell'opzione per l'estensione di un ulteriore quinquennio dell'agevolazione del regime degli impatriati nei termini indicati. Infatti, i soggetti che terminavano il primo periodo di fruizione del regime agevolativo il 31 dicembre 2020, avrebbero dovuto effettuare il versamento entro il 30 agosto 2021.
Per i lavoratori dipendenti, la fruizione della opzione avviene mediante la presentazione di una richiesta scritta al datore di lavoro, nel termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione e, per i lavoratori per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento (quindi sempre entro il 30 agosto 2021), in cui tra l'altro devono essere indicati gli estremi del versamento di cui sopra. Il datore di lavoro opera le ritenute sul 50 per cento o limitatamente al 10 per cento delle somme e dei valori imponibili, nel caso di lavoratori che, al momento dell'opzione, abbiano comunicato di essere in possesso dei requisiti e di soddisfare le condizioni per l'applicazione delle rispettive misure di detassazione del reddito di lavoro dipendente e assimilati.
I soggetti che esercitano un'attività di lavoro autonomo, infine, comunicano l'opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale hanno effettuato il versamento degli importi del 10 o del 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione. Il contribuente deve mantenere la residenza fiscale in Italia per continuare a fruire, mediante l'esercizio dell'opzione in argomento, del regime agevolato per ulteriori cinque periodi d'imposta.
Al riguardo, considerato che l'estensione per un ulteriore quinquennio del regime speciale è subordinato all'esercizio dell'opzione previo versamento degli importi dovuti entro i termini, l’Agenzia ritiene che il mancato adempimento precluda l'applicazione del beneficio.
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