Diverse le novità in arrivo per i professionisti, finalizzate a dare dignità al lavoro prevedendo che venga loro assicurato un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto in relazione al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale.
L'equo compenso, a tal fine, deve essere conforme ai compensi previsti rispettivamente dai decreti ministeriali con cui sono stati approvati parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per gli iscritti agli ordini e collegi. Per i professionisti di cui al comma 2 dell'art. 1 Legge 4/2013, invece, si rinvia ad un decreto del MISE da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge.
A chi si applica il decreto
Il perimetro di applicazione, riguarda i rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 c.c. svolti sia individualmente che in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società̀ controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.
Le disposizioni sull'equo compenso si applicano anche alle prestazioni rese dai professionisti in favore della Pubblica Amministrazione e delle società̀ disciplinate dal testo unico in materia di società̀ a partecipazione pubblica, di cui al D.Lgs. 175/2016, in questo caso senza riferimenti al numero dei lavoratori occupati.
Come si può notare, dunque, i parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per gli iscritti agli ordini e collegi estendono il loro campo di applicazione in quanto diventano anche la modalità per verificare che il compenso risulti proporzionato alla quantità̀ e alla qualità del lavoro dal professionista.
Si tratta sicuramente di una svolta a lungo attesa dalle libere professioni.
A tal fine, Armando Zambrano e Marina Calderone, rispettivamente presidente e vicepresidente di ProfessionItaliane, in rappresentanza di oltre due milioni di professionisti, hanno pubblicamente ringraziato tutte le forze politiche che hanno accolto l'appello delle professioni ordinistiche per l'attività tesa a “ favorire una rapida chiusura della discussione in Commissione, evitando così che il provvedimento finisse su un binario morto e vanificando, quindi, un iter parlamentare lungo e complesso, preceduto da una lunga battaglia politica da parte degli ordini”.
Peraltro, l'appello era stato era stato condiviso anche da Confprofessioni (la confederazione dei sindacati ordinistici) e dall'Adepp (l'Associazione degli enti di previdenza privatizzati e privati).
Le cause di nullità
In caso di violazione della disciplina sull'equo compenso, nonché delle altre clausole previste a tutela del professionista dall'articolo 3 del disegno di legge, tra le quali la possibilità di chiedere acconti, sono considerate nulle.
La nullità, inoltre, opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio.
La congruità dei compensi convenuti o preventivati rileva anche sul piano disciplinare nei confronti del singolo professionista che avesse convenuto o presentato un preventivo inferiore a quello previsto dai parametri presi a riferimento dalla disciplina sull'equo compenso.
Il ruolo degli ordini
Gli ordini e i collegi professionali dovranno adottare a tal fine disposizioni deontologiche volte a sanzionare eventuali violazioni.
Il disegno di legge assegna agli ordini professionali importanti funzioni: sono legittimati ad adire l'autorità giudiziaria qualora ravvisino violazioni dell'equo compenso, proporre azioni di classe, far parte di un apposito osservatorio da costituire presso il Ministero della Giustizia per vigilare sull'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e rilasciare parere di congruità dei compensi e degli onorari che costituisce titolo esecutivo.
La prescrizione
Un'ulteriore importante disposizione è quella relativa alla prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale.
A tal proposito è previsto che il termine di prescrizione decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista.