mercoledì 29/06/2022 • 11:56
Il professionista abilitato appone autonomamente il visto di conformità ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto dallo stesso esercitata in qualità di beneficiario della detrazione. Questo è uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate nella Circolare n. 23/E del 2022.
Ascolta la news 5:03
È ormai noto che l'art. 119 DL 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020, ha introdotto una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, e di misure antisismiche sugli edifici nonché per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.
Recentemente l'Agenzia delle entrate ha fornito, con la Circ. AE 23 giugno 2022 n. 23/E, i chiarimenti necessari riguardanti la disciplina del Superbonus applicabile in base alle diverse tipologie dei soggetti beneficiari, degli edifici interessati dagli interventi e delle spese ammesse all'agevolazione e, infine, dei principali aspetti inerenti all'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante e i relativi adempimenti previsti.
Tra gli adempimenti procedurali trattati dal documento di prassi in esame, spicca quello relativo al visto di conformità.
Giova ricordare che i soggetti che sostengono dette spese, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, possono, ai sensi dell'art. 119 c. 11 DL 34/2020, optare per la cessione o per lo sconto di cui all'art. 121 DL 34/2020. Tuttavia, come chiarito anche dalla Circ. AE 8 agosto 2020 n. 24/E, richiamata peraltro dalla Circ. AE 23 giugno 2022, n. 23/E, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.
Non bisogna poi dimenticare che, per effetto del successivo c. 13, per gli interventi di riqualificazione energetica, i tecnici abilitati devono asseverare il rispetto dei requisiti e la corrispondente congruità delle spese sostenute. Inoltre, per gli interventi antisismici, l'efficacia rispetto alla riduzione del rischio sismico deve essere asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali. I professionisti incaricati devono attestare, altresì, la congruità delle spese sostenute.
Il soggetto che rilascia il visto di conformità ha l'obbligo di verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
L'apposizione del visto di conformità, dunque, assume una “posizione” importante nell'ambito degli interventi in parola, ragion per cui sembra opportuno ricordare che, l'irregolare rilascio di detto visto, comporta conseguenze penali da non sottovalutare.
Visto di conformità
Legittimati a rilasciare il visto di conformità sono:
I controlli che devono essere effettuati per rilasciare il visto di conformità nell'ambito del Superbonus, corrispondono alla verifica della presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
Ne consegue che il rilascio del visto di conformità implica il riscontro dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta, compresa la verifica di cui sopra, ma non comporta valutazioni di merito.
Con riguardo invece al rilascio di un visto infedele, l'art. 39 D.Lgs. 241/97 dispone che, salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie, ai soggetti tenuti al rilascio del visto di conformità si applicano le sanzioni di seguito evidenziate.
In primo luogo, il pagamento di sanzioni amministrative da € 258 ed € 2.582.
In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta dall'Agenzia delle entrate la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità per un periodo che varia da uno a tre anni, tenuto conto della rilevanza del requisito di onorabilità e moralità di alto profilo richiesta.
In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità.
I riferiti provvedimenti sono trasmessi anche agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione, per l'eventuale adozione di ulteriori azioni (es: azioni disciplinari).
Asseverazioni
Il paragrafo 6.2 della Circ. AE 23 giugno 2022 n. 23/E, è “dedicato” al visto di conformità ed alle asseverazioni.
Tralasciando queste ultime, il documento di prassi in merito all'apposizione del visto di conformità, sottolinea che “in caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità”. Questo in quanto, per usufruire della detrazione in dichiarazione dei redditi, occorre il visto di conformità Superbonus.
Tuttavia, come evidenziato nelle istruzioni relative al modello Redditi PF 2022, fascicolo 1, qualora il contribuente avesse intenzione di compilare la sezione “Visto di Conformità”, non avrebbe l'obbligo di barrare la casella relativa al “visto di conformità Superbonus” presente nel modello redditi, in quanto, compilando detta sezione, renderebbe valido il visto di conformità per l'intera dichiarazione dei redditi, compresa la possibilità di poter godere della detrazione Superbonus.
In via generale, queste istruzioni valgono per i contribuenti che si rivolgono ai professionisti abilitati o ai CAF al fine di ricevere l'apposizione del visto di conformità.
La circolare, invece, prende in considerazione il caso del professionista che vuole beneficare della detrazione Superbonus e che ha la necessità del visto di conformità.
Sul punto, il documento precisa che i professionisti, in possesso dei requisiti per apporre il visto di conformità, che intendono utilizzare in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all'IRAP e alle ritenute alla fonte, emergenti dalla propria dichiarazione, possono autonomamente apporre il visto di conformità sulla stessa, senza essere obbligati a rivolgersi a terzi. Ciò anche in conformità ai chiarimenti forniti con la Circ. AE 13 giugno 2001 n. 54/E, con riferimento all'asseverazione degli elementi contabili ed extra contabili rilevanti ai fini degli studi di settore.
Pertanto, il professionista abilitato, ai sensi dell'art. 3 c. 3 DPR 322/98, può apporre autonomamente il visto di conformità ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto dallo stesso esercitata in qualità di beneficiario della detrazione.
Aspetto penale
Il fatto che il professionista, che appone il visto di conformità, deve limitarsi a controllare formalmente la documentazione oltre al riscontro delle asseverazioni e attestazioni senza entrare nel merito delle operazioni, non “evita” l'applicazione di sanzioni di natura penale.
Sul punto, la Suprema Corte, con la sentenza Cass. 13 marzo 2019 n. 19672 (ma anche Cass. pen. 13 marzo 2019 n. 24800) ha dettato il principio secondo il quale il professionista, reo del rilascio di un mendace visto di conformità vuoi leggero, vuoi pesante (cosiddetta "certificazione tributaria"), ovvero di un'infedele asseverazione dei dati ai fini degli studi di settore, risulta esposto anche a sanzioni penali in ragione dell'espressa previsione di cui al citato art. 39 e del meccanismo del concorso di persone nel reato di cui all'art. 110 c.p., non trovando applicazione il principio di specialità di cui all'articolo 15 c.p., incorrendo peraltro questi nel reato di cui all'art. 3 D.Lgs. 74/2000, dal momento che l'apposizione di un visto mendace costituisce un mezzo fraudolento idoneo a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.
In questo caso il professionista è stato condannato per concorso nella commissione del reato insieme al contribuente oltre alla confisca per equivalente dei propri beni, avendo apposto il visto di conformità sulla dichiarazione, identificando crediti per € 147.776,00 come IVA totalmente inesistente.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 23/E, ha fornito un quadro riassuntivo in tema di Superbonus a seguito anche delle disposizioni contenute nel Decreto Rilancio, concentran..
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.