martedì 28/06/2022 • 17:05
Niente presentazione dell'esterometro per le operazioni di importo singolarmente non superiore ad euro 5.000,00, relative ad acquisiti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia. Le comunicazioni saranno in formato xml tramite il canale Sdi.
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L'art. 12 del Decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022) ha apportato modifiche alla disciplina dell'esterometro sostituendo il contenuto del comma 3-bis dell'art. 1 D. Lgs. n. 127/2015, prevedendo in buona sostanza che la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate non vada effettuata in caso di cessioni di beni o prestazioni di servizi – di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione – relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia, in base a quanto previsto dagli artt. da 7 a 7-octies del D.P.R. 633/1972.
E' bene evidenziare poi che dal 1° luglio 2022 i dati relativi alle operazioni compiute saranno trasmessi in via telematica utilizzando il sistema Sdi. Attenzione poi al regime sanzionatorio di cui all'art. 11, comma 2-quater, terzo periodo, del D. lgs. n. 471/1997 che si applicherà con il nuovo termine del 1° luglio 2022.
Esterometro
La disciplina dell'esterometro va ricercata nel comma 3-bis dell'art. 1 D. Lgs. n. 127/2015 ove è previsto che i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato trasmettano per via telematica all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabili nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali sia stata emessa una bolletta doganale e quelle invece per le quali siano state emesse oppure ricevute le fatture elettroniche (secondo le modalità indicate nel comma 3).
Quanto alla trasmissione telematica, essa verrà effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con attenzione alle operazioni compiute dal 1° luglio 2022, i dati saranno trasmessi telematicamente utilizzando l'Sdi, ossia utilizzando il sistema di interscambio secondo il formato previsto. Circa le medesime operazioni:
Infine è previsto l'esonero dall'obbligo di annotazione nell'apposito registro (artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972) per coloro che siano obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3, dell'art. 1, D. Lgs. n. 127/2015.
Il restyling operato dal Decreto Semplificazioni
Come anticipato, l'intervento operato dal D.L. 21 giugno 2022, n. 73 (art. 12) ha comportato una riscrittura del comma 3-bis, art. 1, D. Lgs. n. 127/2015, di fatto circoscritto all'esonero della trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate in caso di operazioni di cessioni di beni o di prestazioni di servizi di importo non superiore ad euro 5.000 per ciascuna singola operazione, in relazione ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA nel territorio italiano, secondo le previsioni dettate dagli articoli da 7 a 7-octies del D.P.R. 633/1972, ossia relativo alla territorialità dell'imposta sul valore aggiunto.
Quindi ogni operazione di valore inferiore a tale soglia comporterà di poter beneficiare dell'esonero dall'emissione del documento elettronico.
Cosa accade dal 1° luglio 2022?
E' bene poi soffermarsi sul fatto che tra qualche giorno, ossia dal 1° di luglio, i dati relativi alle operazioni transfrontaliere dovranno essere trasmessi in modalità telematica, ossia con il formato xml, mediante l'Sdi (Sistema di interscambio). Per quanto riguarda le fatture attive, la trasmissione dovrà aver luogo entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi”. Mentre per quelle passive, il termine va individuato nel quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.
In buona sostanza, dal 1° luglio l'esterometro diventerà una funzione propria della fattura elettronica, utilizzando l'Sdi per caricare i documenti la cui controparte non sia stabilita in Italia.
Cosicché dovranno essere inserite nuove operazioni nel Sistema di interscambio, quali: i) le cessioni di beni a clienti esteri, con spedizione nell'Unione Europea siccome le cessioni comprovate da bolletta doganale non vanno comunicate, nonché le prestazioni di servizi sempre a clienti esteri; ii) gli acquisti di beni intracomunitari; iii) gli acquisti di servizi, sia da UE che da extraUE.
Decorrenza del regime sanzionatorio
In caso di errata o omessa trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere, si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 11, comma 2-quater, terzo periodo, del D. lgs. n. 471/1997. Tale novità è stata anch'essa prevista dal Decreto Semplificazioni che ha introdotto l'art. 13 il quale ha modificato il terzo periodo del comma 2-quater dell'art. 11 D. lgs. 471/1997, sostituendo dal 1° gennaio 2022 con il 1° luglio 2022.
Quindi in caso di omissione o di errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere ex art. 1, comma 3-bis, del D. Lgs. 127/2015, si applicherà la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione sarà ridotta alla metà, entro il limite di euro 500, se la trasmissione risulti effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza prevista, ovvero se, nel medesimo termine, sia effettuata la corretta trasmissione dei dati. Per le operazioni compiute dal 1° luglio 2022 (non più dal 1° gennaio) si applicherà la sanzione di 2 euro per ogni fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili.
Si potrà beneficiare di una riduzione della fattura, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, se la trasmissione risulti effettuata entro quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall'art. 1, comma 3-bis, del D. Lgs. 127/2015, ovvero se, nel medesimo termine, sia effettuata la trasmissione corretta dei dati. Infine non si applicherà l'art. 12 del D. Lgs. 472/1997, relativo al concorso di violazioni e continuazione.
Osservazioni finali
La “ristrutturazione” dell'esterometro può dirsi completata con l'ultima previsione dettata dal Decreto Semplificazioni che in buona sostanza esonera dalla trasmissione telematica in caso di acquisti di beni o di servizi di valore non superiore ad € 5.000 ciascuno, qualora l'operazione non sia territorialmente rilevante, ai fini IVA, in Italia.
Ma già in precedenza era stata prevista un'interessante novità che sarebbe risultata operativa dal 1° luglio 2022: la trasmissione tramite il canale Sdi dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere, utilizzando il formato xml.
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