Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute dal 1° luglio 2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il Sistema di Interscambio. Pertanto, a partire dalla summenzionata data, i dati delle operazioni transfrontaliere devono essere trasmessi esclusivamente mediante lo SDI e l'invio, per ogni operazione, avverrà mediante il formato XML.
In merito a quanto suesposto, sembra opportuno ricordare che, l'esterometro può essere inviato fino al 30 giugno 2022 con due diverse modalità:
attraverso la predisposizione e l'invio trimestrale di un file contenente i dati fiscali puntuali di tutte le operazioni effettuate e ricevute da e verso operatori stranieri nel trimestre, da trasmettere entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento;
attraverso la predisposizione e l'invio, per ogni operazione, di un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica, da trasmettere al Sistema di interscambio.
Pertanto, per le operazioni attive occorre impostare il campo del tracciato “codice destinatario” con un valore convenzionale “XXXXXXX”, mentre per le operazioni passive vanno utilizzati i seguenti tipi di documento:
TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero;
TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ( art. 17 c. 2 DPR 633/72);
TD20 autofattura per regolarizzazione/integrazione delle fatture (art. 46 c. 5 DL 331/93).
Novità a seguito del D.L. Semplificazioni
Si ricorda che la L. 178/2020, Legge di Bilancio 2021, aveva modificato l'obbligo comunicativo dell'esterometro, prevedendo la sanzione applicabile per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, fissata nella misura di € 2,00 per ciascuna fattura per un massimo di € 1.000,00 per ogni trimestre, in base a quanto disposto dall' art. 11 c. 2-bis D.Lgs. 471/97. La sanzione, inoltre, è ridotta alla metà, entro il limite massimo di € 500,00, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Si evidenzia che, non è applicabile la riduzione per “cumulo giuridico” di cui all'art. 12 D.Lgs. 472/97.
Con l'approvazione del D.L. Semplificazioni, all'art. 11 c. 2-quater terzo periodo D.Lgs. 471/97, le parole “a partire dal 1° gennaio 2022” sono sostituite dalle seguenti: “a partire dal 1° luglio 2022”. In sostanza, è stato solamente differito il termine per l'applicazione delle sanzioni in caso di omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere.
Esempio
A titolo esemplificativo se un contribuente omette di inviare 15 fatture relative alle operazioni transfrontaliere del III trimestre 2022, con scadenza il 31 ottobre 2022, (supponendo sempre che l'invio dell'esterometro rimarrà con cadenza trimestrale), provvedendo di inviarle entro 15 giorni. La sanzione applicabile sarà:
15*2,00 =30,00.
In tale ipotesi la sanzione sarà ridotta della metà in quanto, il contribuente effettua l'invio entro i 15 giorni avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.
Imposta sanzione = 30,00
Tipo sanzione = 1/9 ravvedimento entro i 15 giorni
30,00*50%*1/9= 1,67 (sanzione)
Si ricorda che il codice tributo da utilizzare per la compilazione del Modello F24 è “8911”