giovedì 23/06/2022 • 06:16
La circolare n. 21/E 2022 introduce nell’analisi del rischio fiscale, e quindi nell’attività di selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo, l’utilizzo dei dati contenuti nelle fatture elettroniche. Si tratta, però, di un utilizzo “parziale”, viste le limitazioni imposte dal Garante privacy: anche se le cose, a breve, potrebbero cambiare a favore del fisco, grazie al recepimento delle eccezioni formulate dallo stesso Garante.
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La Circ. AE 20 giugno 2022 n. 21/E, diramata il 20 giugno scorso dell'Agenzia delle Entrate, fornisce le istruzioni agli uffici per l'esecuzione del piano dei controlli per l'anno in corso: anche questa volta si riscontra un documento di scarso interesse per gli operatori, volutamente poco approfondito in ordine a quali saranno i settori e le fattispecie oggetto di interesse da parte degli organi di controllo (fatta eccezione per gli ormai evergreen dei crediti d'imposta R&S, formazione 4.0 e i molteplici bonus edilizi).
Tuttavia, emerge a livello complessivo la tendenza, ormai irreversibile, non solo di predisporre le attività di controllo alla stregua delle selezioni dei contribuenti effettuate in base agli incroci dei dati dell'anagrafe tributaria, ma di utilizzare anche lo sterminato patrimonio informativo di quest'ultima per l'esecuzione dello stesso e, ricorrendone i presupposti, per la “costruzione” dell'avviso di accertamento.
Le fatture elettroniche: lo stato attuale
La punta di diamante dei controlli e degli accertamenti dell'era digitale sarà la “fattura elettronica” e le informazioni che essa reca: queste ultima attualmente “croce e delizia” dell'Agenzia delle Entrate.
Da tempo, infatti, il fisco preme per poter utilizzare, fatta eccezione per le fatture emesse per operazioni eseguite nei confronti di consumatori finali privati, ulteriori dati rilevanti ai fini fiscali, ivi compresi quelli relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell'operazione e alle modalità di pagamento, per lo svolgimento di attività di analisi del rischio e di promozione degli adempimenti spontanei da parte dei contribuenti: il tutto, con memorizzazione integrale dei dati XML e delle note di variazione transitate sul Sistema di interscambio (SDI), dei “dati fattura” e dei “dati fattura integrati” fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi.
Il Garante privacy, nel suo parere del 21 dicembre scorso, ha rilevato non poche criticità nei confronti di “trattamenti” dei dati così indiscriminati e pervasivi, tali da indurlo a dichiarare che questi “determinano un'ingerenza, sistematica e preventiva, nella sfera privata più intima delle persone fisiche, non proporzionata all'obiettivo di interesse pubblico, pur legittimo, perseguito dall'Agenzia e dalla Guardia di finanza” e richiedendo modifiche allo schema di decreto sottoposto alla sua attenzione.
Pertanto, nelle more della rivisitazione dello schema di decreto – peraltro già effettuata dall'Agenzia delle Entrate e debitamente trasmessa al Garante privacy – la circolare sui controlli dispone un utilizzo “parziale” delle risultanze delle fatture elettroniche nella complessiva attività di controllo.
In primo luogo, nei confronti delle piccole e medie imprese i dati fruibili dei documenti digitali daranno vita ad incroci centralizzati basati sul loro utilizzo e dei corrispettivi telematici al fine di individuare potenziali maggiori imponibili da sottoporre a tassazione: segnatamente, ciò permetterà la genesi e l'invio di comunicazioni a coloro che, in base ai dati delle fatture elettroniche, dell'esterometro e dei corrispettivi telematici, non risultino ancora aver presentato la dichiarazione, ovvero l'abbiano presentata con dati incompleti. È opportuno ricordare che già nel primo trimestre dell’anno sono state inviate comunicazioni a coloro che, in base ai dati delle fatture elettroniche, dell’esterometro e dei corrispettivi telematici, non risultano aver presentato le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA per il terzo trimestre del 2021.
In secondo luogo, il patrimonio informativo delle fatture elettroniche, incrociato con quanto presente in altre banche dati in possesso dell'Anagrafe tributaria, è stato utilizzato per prevenire e reprimere le frodi fiscali connesse al fenomeno delle vendite, senza addebito dell'IVA, a falsi esportatori abituali, attuate mediante il rilascio ai fornitori di lettere d'intento ideologicamente false: il tutto si è tradotto in una procedura di inibizione automatica al rilascio di nuove dichiarazioni d'intento ideologicamente false tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate ed è stato automatizzato l'invio delle warning letters ai relativi fornitori.
Le fatture elettroniche: i desideri del fisco
Ma quali sono gli obiettivi che l'Agenzia delle Entrate intende raggiungere quando potrà disporre dei dati fattura integrati e, soprattutto, riferiti a rapporti diversi da quelli cosiddetti “B2B?
Il “colpo grosso” è acquisire tutte le informazioni concernenti natura, quantità, qualità dei beni ceduti o dei servizi prestati che, esposti in “linguaggio naturale”, attraverso la tecnica di Test Mining vengono trasformati in dati strutturati e normalizzati.
Attraverso questa tecnica di intelligenza artificiale è così possibile scoprire associazioni nascoste, quali legami tra argomenti apparentemente diversi o avulsi tra loro, nonché estrarre informazioni specifiche o, ancora, estrarre concetti per la creazione di ontologie (cd. ontology learning).
Il tutto, stando alla prospettiva delineata dall'Agenzia delle Entrate e ratificata dal MEF, consentirebbe azioni di controllo maggiormente mirate nell'ambito delle operazioni attive, con particolare riguardo a quelle aventi per oggetto merci di valore elevato in termini di coerenza tra la descrizione della merce ceduta e l'importo fatturato, e alla coerenza dei regimi fiscali adottati.
Sul versante delle operazioni passive, invece, i controlli potrebbero riguardare gli acquisti effettuati, segnaletici dell'esistenza di un'attività economica occultata in tutto o in parte, e la gestione del ciclo di vita delle giacenze di magazzino.
Da ultimo, ma non per questo meno importante, l'utilizzo dei dati integrati potrebbe anche dare nuovo corpo all'accertamento sintetico, attualmente “stoppato” proprio da un intervento del Garante privacy che mosse rilievi considerevoli alle procedure utilizzate per la (ri)costruzione dello strumento accertativo a seguito delle modifiche normative introdotte dal DL 78/2010.
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