Con la circolare n.19 pubblicata il 10 giugno 2022 Assonime ripercorre le novità della Legge 234 del 2021 che trasforma il regime del patent Box e pur apprezzando l’intervento del Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2022, si sofferma sui punti che necessiterebbero di ulteriori chiarimenti.
Fra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio (L. 234 del 2021) è accolta con favore l'inclusione nell'agevolazione non solo dei costi relativi ad attività di ricerca e sviluppo riferibili a beni immateriali già esistenti, ma anche quelli relativi alla creazione di beni immateriali.
L'altra novità rilevante è l'abrogazione del divieto di cumulo tra l'agevolazione collegabile alla creazione e allo sviluppo dell'IP e il credito d'imposta R&D che mira a promuovere gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
Profilo temporale del patent box
Sotto il profilo temporale si chiarisce che il nuovo regime agevolativo si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2021. Pertanto, a partire da quel momento, i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, non potranno più esercitare l'opzione quinquennale per il patent Box relativa a tale anno e a quelli successivi, né tantomeno l'opzione annuale per l'autoliquidazione del beneficio.
Coloro che hanno esercitato un'opzione per il vecchio regime quinquennale fino al 2020 potranno continuare a beneficiare del reddito agevolabile determinato in base alle vecchie norme fino a naturale scadenza del quinquennio.
I contribuenti che hanno optato per l'autoliquidazione annuale del beneficio continueranno a fruire di tale agevolazione anche per i periodi residui di validità dell'opzione quinquennale, senza necessità di esercitare alcuna opzione.
Tuttavia, in determinate situazioni, si potrà rinunciare agli effetti della vecchia disciplina e optare, a partire dal periodo d'imposta 2021, per l'agevolazione in base alle nuove norme.
Il Provvedimento si limita a precisare le formalità da rispettare per comunicare la rinuncia alla procedura di ruling pendente all'Agenzia delle Entrate, senza fornire ulteriori chiarimenti. Nel caso di contribuenti che hanno presentato istanza di ruling e sono ancora in attesa di sottoscrivere un accordo con l'Agenzia, gli stessi potrebbero passare al nuovo regime esercitando apposita opzione.
Il parere di Assonime
Tuttavia, a parere di Assonime, andrebbe chiarito che tale transito alla nuova agevolazione dovrebbe avere valenza retroattiva e riguardare tutti i periodi d'imposta oggetto di ruling nel vecchio regime di Patent Box. Sarebbe anche auspicabile un chiarimento circa le modalità con le quali l'eventuale beneficio spettante rispetto alle annualità passate potrebbe trovare riconoscimento nei modelli dichiarativi.
Perimetro soggettivo del patent box
Con riferimento al perimetro soggettivo dell'agevolazione, possono accedere al nuovo patent Box solo i titolari di reddito d'impresa che sono anche titolari del diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali su cui hanno fatto l'investimento nell'ambito della propria attività, sostenendone i relativi costi e rischi. A tal fine il Provvedimento fa esplicito riferimento alle cosiddette funzioni DEMPE previste dalle Linee Guida Ocse in materia di transfer pricing. La nuova agevolazione ricalca in modo piuttosto evidente la disciplina del credito R&D e ciò probabilmente non solo per assicurare uniformità terminologica fra le due agevolazioni, ma anche per garantire omogeneità dei criteri interpretativi delle due discipline normative.
Le attività di R&D delegate a società appartenenti allo stesso gruppo, ovunque localizzate, non sono rilevanti ai fini dell'agevolazione.
Il parere di Assonime
Anche se il linguaggio sembra chiaro, a parere di Assonime sarebbe auspicabile un chiarimento, in quanto tale disposizione non sembra trovare una motivazione nell'attuale agevolazione che riguarda direttamente i costi che si collegano all'IP e non il relativo reddito, come in passato.
Quantificazione dell'agevolazione
Il Provvedimento definisce puntualmente le spese rilevanti per la quantificazione dell'agevolazione, specificando che tale rilevanza può essere anche parziale.
Il parere di Assonime
Tuttavia, secondo Assonime è opportuno avere indicazioni più precise sull'approccio da adottare, magari anche di tipo forfettario, nei casi di oggettiva impossibilità di scorporo dei costi derivanti dalle attività di ricerca e sviluppo collegati ai soli beni immateriali agevolabili, all'interno di tutti costi sostenuti per un singolo progetto. Analogo chiarimento è richiesto per le spese relative ai servizi di consulenza, vista la difficoltà di inquadramento di tale voce di costo, nell'ambito del credito R&D.
Il nuovo Patent Box restringe il novero degli IP agevolabili ed esclude sia i marchi (già esclusi a partire dal 2017) che il know-how. L'esclusione dei marchi, che potrebbe trovare una genesi nelle indicazioni dell'OCSE in relazione a regimi agevolativi di tipo back-end, non sembra trovare fondamento nell'attuale disposizione che risponde al modello front-end. Ancora maggiori sono i dubbi sul know-how, visto che la possibilità di agevolare questa specifica tipologia di IP è espressamente riconosciuta dall'OCSE.
Ulteriore perplessità è il riferimento ai beni complementari come categoria “autonoma” di IP agevolabili. Quest'ultima previsione, che aveva un fondamento nella vecchia norma, laddove due o più IP potevano aver contribuito alla creazione della stessa famiglia di prodotto, non trova ragion d'esistere nella nuova normativa che agevola direttamente i costi relativi agli IP e non i redditi da essi derivanti.
Periodo di imposta
Un ulteriore tema riguarda la corretta individuazione del periodo d'imposta in cui un IP ottiene un titolo di privativa industriale. La nuova norma fa riferimento sic et simpliciter all'IP giuridicamente tutelato laddove la vecchia norma faceva rientrare anche gli IP giuridicamente tutelabili e proteggibili. Il tema è particolarmente rilevante per il meccanismo di recapture, in quanto in alcuni casi si può riconoscere tutela giuridica ad un IP anche prima del formale riconoscimento del relativo titolo.
Il parere di Assonime
A parere di Assonime sarebbe auspicabile avere indicazioni sul momento in cui gli IP debbano essere considerati esistenti e protetti, e cioè se dal momento della presentazione della domanda di brevetto, come sembrerebbe suggerire il nuovo contesto normativo, oppure dalla data di avvenuta concessione del titolo di proprietà industriale.
Cumulo patent box con altre agevolazioni
Ulteriori osservazioni riguardano sia alcuni aspetti operativi derivanti dalla possibilità di cumulo fra il Patent Box e il credito R&D, che le possibili implicazioni che il progetto Pillar 2 dell'Ocse (che prevede la tassazione minima globale dei gruppi con ricavi consolidati superiori a 750M di euro) può avere sulle agevolazioni che premiano gli investimenti in ricerca e sviluppo.
Al fine di beneficiare della disapplicazione delle sanzioni amministrative per infedele dichiarazione in caso di recupero, totale o parziale, della maggiorazione dedotta, il Provvedimento prevede la predisposizione di apposito documento e la comunicazione all'Agenzia delle Entrate nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta per il quale si beneficia dell'agevolazione.
Il parere di Assonime
Dal punto di vista di Assonime, la soluzione di disconoscere integralmente l'agevolazione anche in mancanza di firma elettronica con marca temporale sembra penalizzante, sia perché la nuova agevolazione può riguardare costi già agevolati per il credito R&D, per i quali il contribuente già dispone di documentazione idonea a certificarne la sussistenza e l'esatta determinazione, sia perché questa soluzione limiterebbe la possibilità di fruire della penalty protection per i costi sostenuti prima del 2021 e che potranno essere agevolati da tale anno in poi nell'ambito del meccanismo premiale di recapture. L'invito di Assonime è quello di riconsiderare il regime della penalty protection del Patent Box e creare un allineamento con quanto già previsto nella norma sul credito R&D.