La nuova disposizione sul Patent box consente la deduzione maggiorata del 110% dei costi di ricerca e sviluppo relativi a beni immateriali giuridicamente tutelabili, restringendo l'ambito applicativo del beneficio a software protetti da copyright, brevetti industriali (inclusi quelli per invenzioni, invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione), disegni e modelli ed escludendo marchi d'impresa e know-how che rientravano nella precedente normativa (i marchi erano già esclusi per le opzioni esercitate a partire dal 2017).
La deduzione maggiorata del 110% dei costi di ricerca e sviluppo si applica su base annuale in sede di determinazione del calcolo delle imposte dovute, a partire dal periodo d'imposta 2021 e per tutta la durata del Patent Box che è quinquennale, irrevocabile e rinnovabile.
Inoltre, la norma ha previsto un meccanismo premiale, che consente di maggiorare la deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti negli otto periodi d'imposta precedenti a quelli in cui l'intangibile ha ottenuto un titolo di privativa industriale. Tali spese vengono escluse dalla super deduzione se hanno già concorso a formare il numeratore del rapporto del vecchio Patent Box.
Chi può accedere al nuovo Patent box
Possono accedere al nuovo Patent Box solo i titolari di reddito d'impresa “investitori”, ovvero coloro che sono titolari del diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali su cui hanno fatto l'investimento nell'ambito della propria attività, sostenendone i relativi costi e rischi. A tal fine il provvedimento del 15 febbraio 2022, che ha fornito alcune indicazioni operative, fa esplicito riferimento alle cosiddette funzioni DEMPE previste dalle Linee Guida Ocse in materia di transfer pricing.
Tra le attività di ricerca e sviluppo si annoverano quelle classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, individuate dal decreto Mise del 26 maggio 2020 (art. 1, 2 e 3), nonché attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali svolte dall'investitore anche mediante contratti di ricerca stipulati con soggetti terzi indipendenti ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, localizzati nell'Unione Europea o in stati dello spazio economico europeo con cui l'Italia ha un accordo per lo scambio d'informazioni. In nessun caso, tali attività possono essere delegate a società appartenenti allo stesso gruppo, ovunque localizzate.
Spese agevolabili
Tra le spese agevolabili che possono beneficiare della super deduzione si ritrovano quelle relative al personale (dipendente o collaboratore) direttamente impiegato nello
svolgimento delle attività rilevanti, spese per servizi di consulenza, materiali e forniture, nonché per il mantenimento dei diritti sui beni immateriali agevolati e per la prevenzione della contraffazione. A queste si aggiungono le quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività. Non partecipano, invece, gli effetti derivanti da eventuali rivalutazioni o riallineamenti.
Al fine di beneficiare della disapplicazione delle sanzioni amministrative per infedele dichiarazione in caso di recupero, totale o parziale, della maggiorazione dedotta, il Provvedimento prevede la predisposizione di apposito documento articolato in due sezioni. La prima, di natura descrittiva, dovrà includere una rappresentazione dell'impresa e delle attività da essa svolte, oltre ad un'analisi funzionale simile a quella richiesta nelle documentazioni sui prezzi di trasferimento, e una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risulti delle attività rilevanti svolte in ciascun periodo d'imposta. La seconda, di natura quantitativa, contiene informazioni utili a quantificare la base di costi soggetta a maggiorazione. Un adempimento che per le micro-imprese, le piccole e le medie imprese, è previsto in forma semplificata, fornendo informazioni equivalenti.
Tuttavia, la produzione della documentazione non è di per sé sufficiente per accedere al regime premiale; occorrerà darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta per il quale si beneficia dell'agevolazione.
Regime transitorio
La norma ha inoltre disciplinato il regime transitorio fra vecchio e nuovo Patent Box. Nello specifico, i contribuenti che hanno esercitato un'opzione per il vecchio regime fino al 2020 potranno continuare a beneficiare del reddito agevolabile determinato in base alle vecchie norme fino a naturale scadenza del quinquennio. Tuttavia, in determinate situazioni, si potrà rinunciare agli effetti della vecchia disciplina e optare, a partire dal periodo d'imposta 2021, per l'agevolazione in base alle nuove norme. In presenza di obiettive situazioni di incertezze, sarà possibile presentare istanza d'interpello all'Amministrazione Finanziaria, relativamente alla qualificazione della attività di ricerca e sviluppo e all'ammissibilità del bene immateriale.
I nuovi benefici fiscali
Alla luce di quanto sopra, il nuovo Patent Box prevede un beneficio fiscale che non è più commisurato all'extra profitto generato da alcuni beni immateriali ma bensì ai costi effettivamente sostenuti per gli stessi, a prescindere dalla redditività che l'impresa deriva da un loro utilizzo. Inoltre, tra i beni immateriali agevolabili sono esclusi il know-how e i marchi (che erano già usciti a partire dal 2017). Viene meno anche la possibilità di accordo preventivo con l'Amministrazione Finanziaria, fermo restando la validità degli accordi già conclusi, rinnovati o in fase di discussione, al 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore della Delega Fiscale (salvo opzione per il nuovo Patent Box).
Impatti operativi
Dal punto di vista operativo, la nuova norma sul Patent Box vorrebbe comportare una semplificazione del calcolo del beneficio, con conseguenti minori oneri amministrativi a carico del contribuente e uno snellimento della procedura di accesso allo stesso, nonostante nella pratica si riscontrino complessità legate al recupero di informazioni relative ai costi sostenuti negli otto periodi d'imposta precedenti a quelli in cui il bene ha ottenuto la privativa industriale. Tuttavia, tali benefici dovranno essere bilanciati con la possibilità di accesso all'agevolazione.
È innegabile come il nuovo regime tende a premiare le imprese che investono in ricerca e sviluppo e sono in una fase di creazione dell'intangibile (es. start-up) a discapito di imprese con intangibili più maturi che, avendo già completato l'investimento e trovandosi in una fase di sfruttamento del bene immateriale, potrebbero trarre maggior beneficio dalla previgente normativa. Sta di fatto che chi ha beni non tutelati giuridicamente come il know-how, su cui tante aziende italiane hanno costruito il loro successo, non trova alcuna tutela.
Per quali soggetti è più vantaggioso il nuovo patent box?
Inoltre, il nuovo regime risulterebbe particolarmente vantaggioso per le imprese che sviluppano software, brevetti industriali, disegni e modelli in quanto grazie alle sinergie con il credito ricerca e sviluppo, potrà ottenere risparmi fiscali importanti, soprattutto se si considera l'opportunità della super deduzione anche negli otto anni precedenti. Per tali imprese, l'accesso al beneficio dovrebbe essere valutato in un'ottica di beneficio fiscale atto a massimizzare la convenienza economica di accedere al nuovo regime di deduzione maggiorata dei costi sostenuti piuttosto che mantenere i vantaggi previsti dalla previgente normativa. Un'analisi di fattibilità dei benefici derivanti dal vecchio Patent Box rispetto al nuovo potrebbe aiutare in tal senso.
Viceversa, per le imprese che in passato hanno usufruito del Patent Box solo su know-how e marchi, tale norma non si renderà più applicabile in quanto i suddetti beni immateriali non rientrano più nel novero dei beni agevolabili. Queste ultime potranno valutare solo l'accesso al nuovo regime in presenza di beni immateriali potenzialmente agevolabili.
Anche se la nuova norma sembrerebbe fare un passo indietro in termini di incentivi all'innovazione, resta in ogni caso innegabile la funzione del Patent Box come una delle principali leve per finanziare la ricerca e attrarre investimenti in Italia, soprattutto di quelle società che investono in innovazione.