venerdì 10/06/2022 • 17:30
In tema di Patent box, la circolare del 10 giugno 2022 n. 19 esamina i tratti salienti della nuova disciplina c.d. superdeduzione, analizzando le residuali problematiche interpretative del nuovo regime agevolativo che, secondo Assonime, dovrebbero essere oggetto di ulteriori chiarimenti in una circolare di prossima emanazione dell'Agenzia dell'Entrate.
redazione Memento
Come noto, la previgente disciplina di Patent box è stata sostituita da un nuovo regime opzionale, quinquennale e rinnovabile, rilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, consistente in una superdeduzione dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a taluni beni immateriali.
Secondo Assonime sono diversi i dubbi interpretativi emersi a ridosso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto fiscale (DL 146/2021) che non sono stati dissipati. Difatti, sul tema, la legge di conversione del decreto in oggetto (L. 215/2021) si è limitata a migliorare il contenuto normativo apportando correzioni prevalentemente formali (Circ. Assonime 10 giugno 2022 n. 19).
Si ricorda che lo scorso 15 febbraio, l'Agenzia delle Entrate ha completato il quadro normativo di riferimento con le disposizioni relative alla regolamentazione della documentazione idonea per fruire della c.d. penalty protection, nonché alle modalità di esercizio delle opzioni di adesione al nuovo regime; opzioni esercitabili dai contribuenti che non hanno aderito al precedente regime o da quelli che intendono transitare dal vecchio al nuovo regime (Provv. AE 15 febbraio 2022 n. 48243).
All'esito di questo percorso normativo, sottolinea Assonime, il regime di Patent box risulta profondamente innovato sia sul piano sostanziale che su quello temporale.
Sotto il profilo sostanziale, la novità di fondo sta nel fatto che viene ora incentivato anche lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo destinate alla creazione di beni immateriali e non più solo, come inizialmente previsto, l'esecuzione di talune attività relative a beni immateriali già esistenti. Si tratta di un'innovazione che aumenta notevolmente l'efficacia di questa misura agevolativa.
Sotto il profilo temporale, viene definitamente chiarito che il nuovo regime agevolativo è applicabile dal 2021 e che, dunque, da questo periodo d'imposta non è più consentito fruire della previgente versione del regime di Patent box.
Tra i dubbi interpretativi sorti che meriterebbero di essere chiariti al più presto dai competenti organi istituzionali, vi è il perimetro dei beni immateriali agevolabili. Nel dettaglio, la formulazione originaria dell'art. 6 del decreto fiscale riguardava un ampio novero di beni immateriali agevolabili e, cioè, software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
Con le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2022 è consentito maggiorare del 110% le spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo riguardanti le seguenti categorie di beni immateriali:
A tali categorie, il Provvedimento dello scorso 15 febbraio ne aggiunge una quarta, cioè il caso in cui due o più beni immateriali tra quelli già indicati siano collegati tra loro da un vincolo di complementarietà. Ciò va a ricalcare quanto già disposto nella precedente disciplina di Patent box. Tuttavia, precisa Assonime, in quell'ambito il vincolo di complementarietà aveva una sua precisa portata applicativa: nel contesto di una disciplina che agevolava i redditi derivanti da determinati beni immateriali agevolabili, infatti, occorreva tener conto anche delle ipotesi in cui più intangibles fossero stati utilizzati per la produzione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi.
La nuova disciplina, invece, agevola direttamente i costi relativi ai beni immateriali agevolabili e non i redditi da essi derivanti, di talché la riproposizione dei beni immateriali legati da un vincolo di complementarietà come autonoma categoria di bene immateriale agevolabile potrebbe generare dubbi in merito alle modalità di fruizione del meccanismo premiale di recapture rispetto al bene complementare sopravvenuto.
Da ultimo, sottolinea Assonime, sarebbe auspicabile che l'Agenzia delle Entrate pubblichi una circolare volta a chiarire i diversi dubbi interpretativi sull'agevolazione in oggetto.
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