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Per il triennio 2027-2029 si prospetta dunque il ritorno all’incentivazione dei canoni di abbonamento sostenuti per l’utilizzo di software e piattaforme 4.0 fruiti tramite soluzioni di cloud computing, vale a dire di quei beni immateriali che l’impresa non acquista, e quindi non capitalizza, ma utilizza come servizio a fronte di un corrispettivo periodico. Il riferimento è, tipicamente, alle soluzioni SaaS (Software as a Service), nelle quali il fornitore rende disponibile sui propri server il software già installato, aggiornato e manutenuto, e l’impresa vi accede da remoto pagando un canone che costituisce, al tempo stesso, il corrispettivo del servizio e il costo di utilizzo del bene immateriale.

Passando alla misura, il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese residenti in Italia e alle stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti entro un importo pari al 30% dei costi di competenza sostenuti in ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 per canoni di abbonamento a servizi e soluzioni di cloud computing relativi all’utilizzo dei beni strumentali immateriali di cui all’allegato F del D.Lgs. 117/2026 (nuovo testo unico delle imposte sui redditi). Tale allegato elenca i software e le piattaforme 4.0 “funzionali alla trasformazione digitale delle imprese” agevolabili e rappresenta di fatto un aggiornamento del vecchio allegato B alla L 232/2016, includendovi, tra le altre, le più recenti soluzioni di intelligenza artificiale generativa e piattaforme low-code o no-code per lo sviluppo rapido di applicazioni industriali.

Modalità di fruizione del beneficio fiscale

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 con le imposte e i contributi; non può essere quindi richiesto a rimborso nemmeno parzialmente. Ai fini della compensazione, non trovano applicazione:

  • il limite generale annuo alle compensazioni orizzontali pari a 2 milioni di euro (art. 3 c. 10 D.Lgs. 33/2025, già art. 34 L. 388/2000);
  • il limite di 250.000 euro annui per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU (art. 63 c. 1 D.Lgs. 141/2026, già art. 1 c. 53 L. 244/2007).

Se la norma verrà confermata, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2027, verrà adottato un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, contenente le disposizioni attuative, con particolare riguardo alle procedure di concessione finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa annuali previsti per l’agevolazione (ossia 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029).

Le risorse destinate al nuovo credito appaiono limitate considerando la diffusione sempre maggiore di utilizzo di software e piattaforme in modalità SaaS rispetto a forme di acquisizione di beni immateriali più tradizionali, come l’acquisto di licenze d’uso installate sui server aziendali, capitalizzate e ammortizzate (agevolabile ai fini dell’attuale regime dell’iperammortamento). Le soluzioni SaaS, in base alle quali il software è fruito come servizio a fronte di canoni periodici imputati a conto economico (opex), rappresentano, infatti, oggi la modalità prevalente di accesso alle tecnologie 4.0 e, per quelle più recenti incluse nell’allegato F, quali l’IA generativa e le piattaforme low-code, pressoché l’unica. Facile prevedere, quindi, che le risorse stanziate non saranno sufficienti a soddisfare per intero le richieste delle imprese, con il rischio di una riduzione proporzionale del credito o dell’esclusione delle istanze presentate per ultime, a seconda del meccanismo che il decreto attuativo adotterà.

Si ricorda che il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali.

Infine, il credito è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, nel limite del costo sostenuto, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP. Pertanto, ai fini del computo del beneficio cumulato, si dovrà conteggiare anche il beneficio fiscale derivante dalla “detassazione” dell’eventuale provento contabilizzato connesso al credito d’imposta spettante.

Il ritorno di una previsione già nota

La nota positiva è che torna agevolabile una voce di spesa ad oggi esclusa dall’attuale regime dell’iperammortamento introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 (art. 1 c. 427-436 L. 199/2025), dopo anni di agevolabilità, prima con il vecchio regime dell’iperammortamento (di cui alla L. 232/2016) e più di recente con il credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriali 4.0, ai sensi dell’art. 1 c. 190 L. 160/2019 e dell’art. 1 c. 1058 L. 178/2020, che hanno riconosciuto le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei medesimi beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

È sicuramente una scelta coerente con l’evoluzione del mercato del software, dove la licenza perpetua acquistata e capitalizzata ha ceduto progressivamente il passo al modello SaaS, con canoni periodici iscritti tra i costi di esercizio. Sarebbe stato, probabilmente, maggiormente premiante se l’eleggibilità di detti canoni fosse stata inserita stabilmente nell’impianto normativo dell’attuale regime dell’iperammortamento, magari tramite una norma di interpretazione autentica così proprio operato nell’ambito del precedente (vedi l’art. 1 c. 229 L. 145/2018).

Ciò detto, non si può non notare un cambio lessicale rispetto alle agevolazioni passate: ora si parla espressamente di “canoni di abbonamento”. Le norme previgenti utilizzavano, invece, espressioni più neutre, “canone per l’accesso” nell’ambito del vecchio regime dell’iperammortamento e “spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni” nelle L. 160/2019 e L. 178/2020, indifferenti al modello di prezzo adottato dal fornitore.

Il termine “abbonamento” evoca, diversamente, un corrispettivo periodico predeterminato, quando, in realtà, una quota crescente dei servizi cloud, e in particolare proprio le soluzioni di intelligenza artificiale generativa incluse nell’allegato F, è fatturata a consumo, per volume di dati elaborati, chiamate o ore di calcolo.

Sarebbe quindi auspicabile che il perimetro delle spese agevolabili venisse precisato già nel corso dell’iter parlamentare, senza attendere l’eventuale decreto attuativo.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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