X

Homepage

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • Info dagli ordini
  • Podcast
  • Video
  • Rassegna stampa
  • Archivio ultime edizioni
  • Il mio archivio

Accedi ai nostri nuovi servizi

Registrati alla Newsletter

Iscriviti al canale WhatsApp

Segui il canale Spotify

Accedi ai nostri nuovi servizi
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
Accedi ai nostri nuovi servizi
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
Traduzione
+ -
    • Condividi su
  • Tempo di lettura 3 min.

Si è, giustamente, parlato molto della sentenza nella causa C-420/2024 della Corte di Giustizia dell’Unione Europa (CGUE) e delle sue implicazioni pratiche in tema di orario di lavoro (così come disciplinato dalla Dir. 2003/88/CE art 2 punto 1) e di spostamenti per recarsi in un luogo diverso da quello abituale di lavoro.

Ciò non di meno, risulta necessario procedere ad una valutazione concreta delle caratteristiche di questi spostamenti per capire se, al di là delle previsioni dei contratti collettivi in materia (pensiamo alle “ore viaggio”), possiamo parlare di una rivoluzione copernicana (da qui l’assioma: tempo per recarsi in luogo diverso da quello abituale uguale orario di lavoro o straordinario) oppure no.

Il caso della sentenza della CGUE

La sentenza riguarda una fattispecie particolare. Parliamo di un’azienda rumena operante nel settore delle infrastrutture stradali e di un suo dipendente, avente il ruolo di capo servizio investimenti.

Alcuni passi della sentenza meritano di essere trascritti per comprendere bene la portata della pronuncia.

Leggiamo infatti come il dipendente “ha effettuato spostamenti a più riprese per ispezionare cantieri situati in diversi tratti della rete stradale nazionale” distanti dal luogo di lavoro contrattuale ed abituale alcune centinaia di chilometri, se non in un caso oltre 400 chilometri. Peraltro, prosegue la pronuncia, per effettuare tali spostamenti il datore di lavoro avrebbe messo a “disposizione un autoveicolo” oltre che, in un caso, un autista. Da considerarsi che le trasferte in trattazione sarebbero avvenute in luoghi sprovvisti di autostrade (evidentemente a testimoniare l’aumento del tempo necessario per percorrere il tragitto).

Da qui l’immancabile contestazione: il dipendente pretende il pagamento delle ore di lavoro per i tragitti effettuati, l’azienda resiste proferendo che nulla era dovuto.

Arrivando al nocciolo della questione, la CGUE precisa come nella fattispecie in trattazione sussistano tutti i requisiti necessari per poter qualificare il tempo di spostamento come orario di lavoro. In sintesi:

  1. gli spostamenti erano strettamente connessi alle mansioni contrattuali;
  2. durante tali spostamenti, il lavoratore si trovava a disposizione del datore di lavoro non potendo autonomamente modificare date, destinazioni o le modalità delle trasferte.

Quindi, nel caso di specie, spostamento è uguale ad orario di lavoro.

Torniamo in Italia: tempo di spostamento quale orario di lavoro?

Ma che impatti avrà tale sentenza nel sistema giuridico italiano?

Per prima cosa non possiamo non citare una risposta ad un interpello a cura del Ministero del Lavoro (Interpello n°15/2010 del 02 aprile) a merito della quale il dicastero del tempo si esprimeva in questo modo:

  • dapprima, veniva ripreso il concetto di orario di lavoro disciplinato dal D.Lgs. 66/2003 (peraltro norma in attuazione della Dir. 1993/104/CE) ovvero “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”;
  • ciò premesso si precisava: “Tuttavia, nonostante l'estensione del concetto di orario di lavoro, permane la problematica della computabilità del tempo di viaggio per trasferta nell'attività lavorativa poiché l'art. 8 del D.lgs. n. 66/2003 ha confermato l'esclusione dall'orario di lavoro del tempo impiegato per recarsi al lavoro, così come previsto all'art. 5 del R.D. n. 1955/1923 e dall'art. 4 del R.D. n. 1956/1923, stabilendo che tale periodo di tempo non è retribuibile e non può essere computato nell'orario di lavoro”. Ne deriva che “pertanto il tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere la sede di lavoro durante la trasferta non costituisce esplicazione dell'attività lavorativa ed il disagio che deriva al lavoratore è assorbito dall'indennità di trasferta”.

Al tempo questo principio trovava anche un accoglimento nella giurisprudenza. In effetti, lo stesso interpello successivamente precisava:

  1. da un lato, come la Cass. 5701 del 22 marzo 2004, che "il tempo impiegato per raggiungere il posto di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria (con sommatoria al normale orario di lavoro), allorché sia funzionale rispetto alla prestazione. Tale requisito sussiste quando il dipendente, obbligato a presentarsi alla sede dell'impresa, sia inviato, di volta in volta, in varie località per svolgere la prestazione lavorativa". Eravamo nel 2004, ma i principi sembrano potersi trasporre nelle ragioni della sentenza della CGUE del 2026.
  2. Purtuttavia, sempre nella stessa sentenza, “la giurisprudenza di legittimità ha precisato che "salvo diverse previsioni contrattuali, il tempo impiegato giornalmente per raggiungere la sede di lavoro durante il periodo della trasferta non può considerarsi come impiegato nell'esplicazione dell'attività lavorativa vera e propria, non facendo parte dell'orario di lavoro effettivo, e non si somma quindi al normale orario di lavoro".

Conclusioni

La sentenza della CGUE non può dunque ritenersi fondante un assioma matematico.

Forse appare giusto precisare come si possa ritenere che:

  • il tempo di viaggio sia annoverabile quale orario di lavoro alla condizione in cui il lavoratore, in esecuzione del potere direttivo (quindi eterodiretto) debba seguire le istruzioni del datore di lavoro e sia a sua disposizione in funzione della prestazione;
  • il tempo di viaggio non possa qualificarsi orario di lavoro quando consiste in un mero spostamento verso il luogo di lavoro o dal luogo di alloggio temporaneo al luogo di prestazione in trasferta, senza vincoli particolari diversi da quelli di qualsiasi tragitto casa–lavoro. In questo caso il disagio potrebbe vedersi compensato dall’indennità di trasferta.

Chiaramente ogni caso dovrà essere valutato singolarmente per comprendere se esistono, o meno, i presupposti per una qualificazione in orario di lavoro. Il tutto ovviamente al netto delle disposizioni singole previsto dal contratto collettivo.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
Quotidianopiù è anche su WhatsApp! Clicca qui per iscriverti gratis e seguire tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

Vedi anche

Lavoro DALLA CGUE

Nozione di orario di lavoro e spostamenti del lavoratore

La CGUE 22 ottobre 2026 causa C-420/24 si occupa dell’interpretazione della nozione di “orario di lavoro” ai sensi della Direttiva 2003/88/CE, con particolare riferimento agli ..

di Marcello Buzzini - Avvocato in Milano Partner Failla&Partners Studio Legale

Approfondisci con


Ore di viaggio verso il cantiere: quale trattamento

Devono essere retribuite le ore viaggio di un operaio (CCNL Edilizia industria) per recarsi sul cantiere?

di

Luca Furfaro

- Consulente del lavoro - Studio Furfaro e Founder FL&Associati

Registrati gratis

Per consultare integralmente tutte le news, i podcast e i video in materia di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale, la rassegna stampa del giorno e ricevere quotidianamente la tua newsletter

Iscriviti alla Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Servizio riservato agli abbonati.

Sei già abbonato? Accedi.
Per fruire di tutti i servizi e consultare integralmente tutti i contenuti abbonati o contatta il tuo agente di fiducia!

Trovi interessante questo video?

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.

Ricerca Vocale

Clicca sul microfono per cominciare a registrare il messaggio.

“ ”