Si è, giustamente, parlato molto della sentenza nella causa C-420/2024 della Corte di Giustizia dell’Unione Europa (CGUE) e delle sue implicazioni pratiche in tema di orario di lavoro (così come disciplinato dalla Dir. 2003/88/CE art 2 punto 1) e di spostamenti per recarsi in un luogo diverso da quello abituale di lavoro.
Ciò non di meno, risulta necessario procedere ad una valutazione concreta delle caratteristiche di questi spostamenti per capire se, al di là delle previsioni dei contratti collettivi in materia (pensiamo alle “ore viaggio”), possiamo parlare di una rivoluzione copernicana (da qui l’assioma: tempo per recarsi in luogo diverso da quello abituale uguale orario di lavoro o straordinario) oppure no.
Il caso della sentenza della CGUE
La sentenza riguarda una fattispecie particolare. Parliamo di un’azienda rumena operante nel settore delle infrastrutture stradali e di un suo dipendente, avente il ruolo di capo servizio investimenti.
Alcuni passi della sentenza meritano di essere trascritti per comprendere bene la portata della pronuncia.
Leggiamo infatti come il dipendente “ha effettuato spostamenti a più riprese per ispezionare cantieri situati in diversi tratti della rete stradale nazionale” distanti dal luogo di lavoro contrattuale ed abituale alcune centinaia di chilometri, se non in un caso oltre 400 chilometri. Peraltro, prosegue la pronuncia, per effettuare tali spostamenti il datore di lavoro avrebbe messo a “disposizione un autoveicolo” oltre che, in un caso, un autista. Da considerarsi che le trasferte in trattazione sarebbero avvenute in luoghi sprovvisti di autostrade (evidentemente a testimoniare l’aumento del tempo necessario per percorrere il tragitto).
Da qui l’immancabile contestazione: il dipendente pretende il pagamento delle ore di lavoro per i tragitti effettuati, l’azienda resiste proferendo che nulla era dovuto.
Arrivando al nocciolo della questione, la CGUE precisa come nella fattispecie in trattazione sussistano tutti i requisiti necessari per poter qualificare il tempo di spostamento come orario di lavoro. In sintesi:
Quindi, nel caso di specie, spostamento è uguale ad orario di lavoro.
Torniamo in Italia: tempo di spostamento quale orario di lavoro?
Ma che impatti avrà tale sentenza nel sistema giuridico italiano?
Per prima cosa non possiamo non citare una risposta ad un interpello a cura del Ministero del Lavoro (Interpello n°15/2010 del 02 aprile) a merito della quale il dicastero del tempo si esprimeva in questo modo:
Al tempo questo principio trovava anche un accoglimento nella giurisprudenza. In effetti, lo stesso interpello successivamente precisava:
Conclusioni
La sentenza della CGUE non può dunque ritenersi fondante un assioma matematico.
Forse appare giusto precisare come si possa ritenere che:
Chiaramente ogni caso dovrà essere valutato singolarmente per comprendere se esistono, o meno, i presupposti per una qualificazione in orario di lavoro. Il tutto ovviamente al netto delle disposizioni singole previsto dal contratto collettivo.
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Luca Furfaro
- Consulente del lavoro - Studio Furfaro e Founder FL&AssociatiRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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