Il caso
Un cittadino irlandese, che sta per trasferire la propria residenza in Italia, intende beneficiare della relativa tassazione agevolata del 7% (art. 24 ter TUIR) possedendo tutti i requisiti soggettivi richiesti dalla norma (mancata residenza fiscale in Italia nei 5 periodi d'imposta precedenti e provenienza da un Paese con accordi di cooperazione amministrativa) e chiede di poter assoggettare all’agevolazione sia il reddito da pensione secondo l'accordo ''pay as you go'' (assegno pensionistico che viene erogato dal datore di lavoro alla maturazione del diritto, insieme agli stipendi dei dipendenti in servizio) che l'indennità forfettaria di fine rapporto.
Cosa prevede la tassazione agevolata in questione?
Le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore a 30.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione. Tale opzione è esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace. Possono esercitare l'opzione le persone fisiche che trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione. amministrativa.
Il parere delle Entrate
Secondo l’Agenzia, considerato che, sulla base di quanto dichiarato, l'Istante, a fronte del cessato impiego riceverà da una società irlandese ''un assegno pensionistico'' secondo l'accordo ''pay as you go'' ed una somma a titolo di indennità forfettaria di fine rapporto, si ritiene che lo stesso possa beneficiare del regime agevolativo di cui all'articolo 24 ter del TUIR. Ciò in quanto rientrano nella nozione di redditi da pensione tutti quegli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un'attività lavorativa e anche tutte quelle indennità una tantum la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro.
L'Istante potrà, inoltre, applicare il regime in questione a ogni altro reddito prodotto all'estero, individuato ai sensi dell’ articolo 165, comma 2, del TUIR, compresa la somma percepita a titolo di indennità forfettaria di fine rapporto.
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