Il Ministero del Lavoro fornisce le indicazioni operative per determinare le soglie massime delle spese di funzionamento dei Fondi paritetici interprofessionali, dando attuazione alle Linee Guida già adottate (DD 11 maggio 2026 n. 227).
Quali spese rientrano tra quelle di funzionamento
Sono considerate spese di funzionamento quelle relative all’organizzazione, alla gestione e al controllo sostenute dalle sedi nazionali e dalle eventuali articolazioni territoriali dei Fondi.
A decorrere dall’esercizio finanziario 2027, in questa categoria rientrano anche le attività propedeutiche alla realizzazione dei piani formativi (Circ. ANPAL 10 aprile 2018 n.1). I Fondi devono quindi adeguare la documentazione di rendicontazione contabile e finanziaria, eliminando le relative voci e imputando tali costi alle spese di funzionamento.
La base imponibile
La percentuale massima delle spese di funzionamento deve essere applicata alle risorse annualmente incassate provenienti dal gettito dello 0,30% e alle eventuali risorse integrative.
Restano invece escluse dalla base imponibile le altre entrate del Fondo, anche quando derivino dalle risorse previste dalla legge (art. 118 L. 388/2000) ma siano diverse dal gettito annuo destinato dall’INPS al Fondo.
Tra le somme escluse, il Ministero indica, a titolo esemplificativo:
Il calcolo in tre step
La percentuale massima applicabile alla base imponibile viene determinata attraverso tre passaggi.
Step 1 – Quota base
La quota base è una percentuale media ponderata in funzione del numero dei lavoratori delle imprese attive aderenti al Fondo. I lavoratori vengono suddivisi in tre scaglioni:
Per determinare la quota base, i valori ottenuti applicando le diverse percentuali ai rispettivi scaglioni sono sommati e il risultato viene diviso per il numero complessivo dei lavoratori aderenti.
Step 2 – Quota addizionale
Alla quota base si aggiunge una percentuale fissa, individuata in relazione al numero complessivo dei lavoratori delle imprese attive aderenti:
A differenza della quota base, quindi, la quota addizionale non viene calcolata progressivamente per scaglioni.
Step 3 – Ulteriore quota addizionale
In determinate circostanze può essere riconosciuta un’ulteriore maggiorazione. In particolare, la circolare prevede:
Per quest’ultima maggiorazione, la somma di quota base, quota addizionale e ulteriore quota addizionale non può superare il 20%.
Gli esempi di calcolo
La circolare completa le indicazioni operative con tre esempi.
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