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Il Ministero del Lavoro fornisce le indicazioni operative per determinare le soglie massime delle spese di funzionamento dei Fondi paritetici interprofessionali, dando attuazione alle Linee Guida già adottate (DD 11 maggio 2026 n. 227).

Quali spese rientrano tra quelle di funzionamento

Sono considerate spese di funzionamento quelle relative all’organizzazione, alla gestione e al controllo sostenute dalle sedi nazionali e dalle eventuali articolazioni territoriali dei Fondi.

A decorrere dall’esercizio finanziario 2027, in questa categoria rientrano anche le attività propedeutiche alla realizzazione dei piani formativi (Circ. ANPAL 10 aprile 2018 n.1). I Fondi devono quindi adeguare la documentazione di rendicontazione contabile e finanziaria, eliminando le relative voci e imputando tali costi alle spese di funzionamento.

La base imponibile

La percentuale massima delle spese di funzionamento deve essere applicata alle risorse annualmente incassate provenienti dal gettito dello 0,30% e alle eventuali risorse integrative.

Restano invece escluse dalla base imponibile le altre entrate del Fondo, anche quando derivino dalle risorse previste dalla legge (art. 118 L. 388/2000) ma siano diverse dal gettito annuo destinato dall’INPS al Fondo.

Tra le somme escluse, il Ministero indica, a titolo esemplificativo:

  • le risorse impegnate negli anni precedenti per Avvisi sul conto collettivo e successivamente non utilizzate per finanziare piani formativi;
  • gli importi recuperati dal Fondo a seguito dei controlli sull’ammissibilità delle spese rendicontate dalle imprese;
  • il saldo positivo tra proventi e oneri finanziari, come gli interessi attivi;
  • le disponibilità trasferite nell’anno a seguito della portabilità degli accreditamenti INPS conseguente alla mobilità in entrata delle imprese aderenti.

Il calcolo in tre step

La percentuale massima applicabile alla base imponibile viene determinata attraverso tre passaggi.

Step 1 – Quota base

La quota base è una percentuale media ponderata in funzione del numero dei lavoratori delle imprese attive aderenti al Fondo. I lavoratori vengono suddivisi in tre scaglioni:

  • fino a 250.000 lavoratori: 8%;
  • da 250.001 a 999.999 lavoratori: 6%;
  • da 1.000.000 di lavoratori in poi: 4%.

Per determinare la quota base, i valori ottenuti applicando le diverse percentuali ai rispettivi scaglioni sono sommati e il risultato viene diviso per il numero complessivo dei lavoratori aderenti.

Step 2 – Quota addizionale

Alla quota base si aggiunge una percentuale fissa, individuata in relazione al numero complessivo dei lavoratori delle imprese attive aderenti:

  • fino a 250.000 lavoratori: 12%;
  • da 250.001 a 999.999 lavoratori: 11%;
  • da 1.000.000 di lavoratori in poi: 7%.

A differenza della quota base, quindi, la quota addizionale non viene calcolata progressivamente per scaglioni.

Step 3 – Ulteriore quota addizionale

In determinate circostanze può essere riconosciuta un’ulteriore maggiorazione. In particolare, la circolare prevede:

  • +3%, su richiesta, durante il periodo di sospensione della verifica di mantenimento dell’autorizzazione, previa richiesta motivata entro 3 mesi dalla sospensione;
  • +3%, su richiesta, per esigenze di adeguamento organizzativo conseguenti all’entrata in vigore delle Linee Guida, limitatamente al primo e al secondo anno di attuazione e previa richiesta motivata entro marzo, rispettivamente, del 2027 e del 2028;
  • +3%, automaticamente, per i Fondi di nuova autorizzazione, nel secondo e terzo anno di operatività;
  • +2%, automaticamente, in presenza di articolazioni territoriali o regionali organizzate stabilmente e continuativamente in almeno cinque Regioni o Province autonome, di cui almeno una nel Mezzogiorno.

Per quest’ultima maggiorazione, la somma di quota base, quota addizionale e ulteriore quota addizionale non può superare il 20%.

Gli esempi di calcolo

La circolare completa le indicazioni operative con tre esempi.

  1. Per un Fondo con 3 milioni di lavoratori e articolazioni territoriali in almeno cinque Regioni, la quota base è pari al 4,83%, alla quale si aggiungono il 7% della quota addizionale e il 2% dell’ulteriore maggiorazione: la soglia complessiva delle spese di funzionamento è quindi pari al 13,83%.
  2. Per un Fondo con 800.000 lavoratori, senza ulteriori condizioni che consentano maggiorazioni, la quota base del 6,62% si somma alla quota addizionale dell’11%, determinando una percentuale massima del 17,62%.
  3. Infine, per un Fondo con 200.000 lavoratori che possa ottenere l’incremento relativo all’adeguamento organizzativo alle Linee Guida, la percentuale complessiva è pari al 23%, risultante dalla somma dell’8% di quota base, del 12% di quota addizionale e dell’ulteriore 3%.

Fonte: Circ. Min. Lav. 27 ottobre 2026 n. 12

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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redazione Memento

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Francesco Geria

- Consulente del lavoro in Vicenza - Studio Labortre

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