Il quesito riguarda se la nomina del sostituto per la gestione temporanea dello studio di un avvocato deceduto debba avvenire solo su istanza di eredi/curatore o possa essere avviata d’ufficio dall’Ordine, una volta conosciuto il decesso o situazioni che impongano la tutela di clienti e collaboratori.
Il Pronto Ordini in oggetto valorizza:
Il PO CNDCEC 20 ottobre 2026 n. 82 qualifica la gestione temporanea dello studio come espressione del dovere di solidarietà e assistenza reciproca tra avvocati, rientrante nelle attribuzioni del Presidente dell’Ordine quale organo competente alla nomina del sostituto.
Poiché la nomina tutela non solo gli eredi, ma anche clienti e collaboratori, si ritiene applicabile la disciplina generale del procedimento amministrativo: obbligo di provvedere, trasparenza, individuazione del responsabile, conclusione con provvedimento espresso.
Il procedimento deve quindi essere strutturato secondo le regole generali della legge sul procedimento, pur in assenza di una disciplina speciale di dettaglio.
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