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L’Ordine di Catania chiede se l’incompatibilità tra la carica di componente del Comitato Pari Opportunità (CPO) e quella di componente del Consiglio di disciplina, prevista dall’art. 9, comma 1, del Regolamento CPO (delibera CNDCEC 22.6.2023), valga anche per i “componenti aggiunti” del Comitato (PO CNDCEC 19 ottobre 2026 n. 79).
Il Presidente richiama l’art. 4 del Regolamento CPO: il Comitato è composto da 5 o 7 componenti effettivi (eletti più uno designato dal Consiglio dell’Ordine) e, su decisione del Comitato, può essere integrato da componenti aggiunti, che partecipano alle riunioni senza diritto di voto.

Qualificazione dei componenti aggiunti e incompatibilità

I componenti effettivi del CPO partecipano alle riunioni ed esprimono voto deliberativo.
I componenti aggiunti sono scelti dal Comitato tra coloro che dichiarano disponibilità o interesse a collaborare e possono partecipare alle riunioni, ma senza diritto di voto.
L’art. 9, comma 1, stabilisce che “la carica di componente del CPO è incompatibile”, tra l’altro, con quella di “componente del Consiglio di disciplina”.
Poiché l’art. 4, comma 4, definisce gli aggiunti come ulteriori componenti del CPO, l’incompatibilità si applica anche a loro, non essendo prevista alcuna distinzione nel Regolamento.

Conferme sistematiche nel Regolamento CPO

Il comma 5 dell’art. 9 prevede la decadenza per “ogni componente del Comitato” in caso di cancellazione dall’albo, sanzione disciplinare o assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive, senza distinguere tra effettivi e aggiunti.
Questa formulazione conferma che tutte le regole sulla posizione soggettiva dei componenti, comprese le incompatibilità, si estendono anche ai componenti aggiunti.
La lettura sistematica degli artt. 4 e 9 porta quindi a un’interpretazione unitaria della nozione di “componente del CPO”, che comprende tanto gli effettivi quanto gli aggiunti.

Per questa risposta non sono state utilizzate fonti editoriali. Verificarne l’accuratezza prima di farvi affidamento.

Fonte: PO CNDCEC 19 ottobre 2026 n. 79

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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