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Il 16 ottobre 2026 le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione hanno depositato le sentenze nn. 36525 e 36526. Sono stati enunciati due principi di diritto destinati a orientare l'ampio contenzioso penale sulle frodi da bonus edilizi:

  • il primo: nella materia del Superbonus 110% (ex DL 34/2020) la costituzione di un credito d'imposta fittizio, mediante la presentazione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti e con opzione, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per lo sconto in fattura ovvero per la cessione del credito, è sussumibile nella fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (ex artt. 640 e 640-bis c.p.), e non in quella, residuale e meno grave, di indebita percezione di erogazioni pubbliche (es art. 316-ter c.p.);
  • il secondo: la truffa così realizzata si consuma con il perfezionamento della prima cessione, che richiede la comunicazione dell'opzione all'Amministrazione finanziaria e l'accettazione del credito da parte del fornitore o del cessionario attraverso la Piattaforma cessione crediti dell'Agenzia delle Entrate; non sono necessari il successivo utilizzo in compensazione, la riscossione o l'ulteriore cessione.

Il caso di specie

La vicenda nasce da un decreto con cui il GIP del Tribunale di Palermo aveva disposto, nei confronti del titolare di un'impresa individuale indagato per emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000) e per truffa aggravata (artt. 640 e 640-bis c.p.), il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta e per equivalente, di oltre 965.000 euro, pari al credito d'imposta generato attraverso la falsa asseverazione del completamento di lavori agevolati con il Superbonus e ceduto a terzi con comunicazione telematica all'Agenzia.

Il Tribunale del riesame aveva annullato il provvedimento ritenendo la truffa soltanto tentata: in assenza di riscossione o compensazione del credito, mancherebbe un pregiudizio patrimoniale effettivo per lo Stato. La riqualificazione aveva un effetto immediato e decisivo, perché gli artt. 640-quater e 322-ter c.p. consentono la confisca per equivalente del profitto solo per il delitto consumato.

Il Procuratore della Repubblica ha impugnato l'ordinanza e la Seconda Sezione, preso atto di un contrasto ormai conclamato, ha rimesso alle Sezioni Unite due questioni: la qualificazione della condotta (truffa o indebita percezione) e, in caso di truffa, il momento consumativo.

Sul primo quesito sussistevano due diverse possibili letture. Per un indirizzo maggioritario (Cass. 23402/2024, Cass. 45868/2024, Cass. 40015/2024, Cass. 26906/2025) le fatture false e le asseverazioni mendaci costituiscono artifici e raggiri che inducono in errore l'Amministrazione. Per l'indirizzo opposto (Cass. 46354/2024, seguita da altre pronunce della Sesta Sezione anche in tema di Sismabonus) ricorrerebbe invece l'art. 316-ter c.p., perché il credito sorgerebbe sulla base di un'autodichiarazione, con un controllo dell'Agenzia soltanto successivo ed eventuale.

muovendo dalla consolidata linea di confine tracciata dalla Corte cost. n. 95/2004 e dalla Cassazione (SU n. 16568/2007 e Cass. 7537/2011), le Sezioni Unite hanno aderito al primo orientamento. In tal senso è stato evidenziato che l'art. 316-ter c.p. presidia le sole ipotesi in cui l'ente erogatore si limita a prendere atto della formale attestazione del richiedente, senza essere indotto in errore sui presupposti del beneficio. Tuttavia, nel Superbonus, il committente non trasmette una semplice autocertificazione, ma un compendio documentale specifico proveniente da professionisti qualificati (es.  APE ante e post intervento, asseverazioni tecniche di congruità della spesa, visto di conformità e comunicazione dell'opzione) su cui  l'Amministrazione finanziaria fa legittimo affidamento.

Sono due i passaggi della motivazione che meritano una particolare attenzione. In primis la Corte ha negato che l'automazione telematica del procedimento lo degradi a mera presa d'atto. In secondo luogo, i controlli preventivi non sono stati introdotti dall'art. 122-bis DL 34/2020 (DL 157/2021) in quanto già l'articolo 121, comma 4, richiamava i poteri degli artt. 31 e seguenti DPR 600/73 e la comunicazione dell'opzione poteva essere presa in carico o scartata. La falsa documentazione è dunque diretta a sviare un sistema di verifiche, e ai fini del reato non conta che queste siano state concretamente esercitate.

Il momento consumativo: né la creazione né la compensazione

Sul secondo quesito la giurisprudenza si era divisa in tre indirizzi:

  • il primo (Cass. 23402/2024): il reato si perfeziona solo con la riscossione o la compensazione, poiché la mera assunzione di un'obbligazione non integra il danno;
  • il secondo (Cass. 40015/2024): la consumazione coincide con la prima cessione;
  • il terzo (Cass. 45868/2024, e da ultimo Cass. 11608/2026) è sufficiente la creazione del credito nel cassetto fiscale del beneficiario.

Le Sezioni Unite hanno avallato la soluzione intermedia, precisando che:

  • la mera creazione del credito in capo al beneficiario non è sufficiente (ciò in quanto il credito non è ancora entrato nella sfera patrimoniale del destinatario dell'opzione);
  • (tuttavia) ai fini della consumazione del reato non occorre attendere la compensazione del credito: infatti il momento rilevante è quello in cui alla comunicazione dell'opzione si aggiunge l'accettazione in Piattaforma da parte del fornitore o del cessionario (infatti da questo momento il credito è fiscalmente spendibile e si verificano, simultaneamente, l'ingiusto profitto e il danno).

Il passaggio più interessante, anche per chi si occupa di fiscalità, è l'argomento con cui la Corte dimostra la concretezza del danno: lo ricava dalla disciplina tributaria del recupero. In base all'art. 121 c. 5, 6, 6-bis e 6-quater DL 34/2020, l'importo non spettante si recupera nei confronti del beneficiario, mentre il cessionario risponde in solido solo in caso di concorso con dolo o colpa grave, il cui onere probatorio grava sull'Ufficio. Se il cessionario è estraneo alla frode, i vizi originari del credito gli sono sostanzialmente inopponibili e l'Erario non può neutralizzarlo: l'accettazione produce quindi una modificazione effettiva e già definitiva della sfera patrimoniale pubblica. L'eventuale recupero successivo, anche verso il cessionario corresponsabile, è un post factum che non sposta il momento consumativo.

Per simmetria, nell'ipotesi di utilizzo diretto da parte del contribuente, la Corte colloca la consumazione nella messa a disposizione del credito nel cassetto fiscale dell'autore della frode, trattandosi di un rapporto bilaterale con l'Amministrazione.

Osservazioni

La pronuncia, pur riferita al 110%, è applicabile a tutte le opzioni dell'art. 121 Decreto Rilancio e chiude definitivamente la stagione dell'art. 316-ter c.p. nelle frodi da bonus edilizi. Le ricadute sui procedimenti pendenti, numerosissimi, sono immediate.

Sul piano cautelare, una volta accettata la prima cessione, la truffa è consumata e diventa sempre possibile il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente: è la conclusione che ha portato all'annullamento con rinvio dell'ordinanza palermitana. Se, viceversa, il credito è rimasto nel cassetto del beneficiario, o il cessionario ha rifiutato l'accettazione, si resta nel tentativo, con la conseguente preclusione della confisca di valore.

Sul piano della prescrizione, l'ancoraggio del momento consumativo all'accettazione della prima cessione, e non alle compensazioni frazionate negli anni successivi, anticipa la decorrenza del termine. Per le opzioni comunicate nel 2021 e nel 2022 la verifica dei termini, in base all'art. 157 c.p. e alle interruzioni ex art. 161 c.p., diventa un esercizio difensivo da compiere con precisione per ciascuna cessione.

Per i cessionari, la sentenza offre un argomento di rilievo: è la stessa Corte a riconoscere che il credito acquistato da chi è estraneo alla frode non può essere neutralizzato dall'Erario. Il tema si intreccia con la giurisprudenza cautelare che ammette il sequestro impeditivo dei crediti presso il terzo che non dimostri buona fede e diligenza (tra le altre Cass. 45558/2022 e Cass. 6532/2026), e con gli standard di diligenza delineati dall'Agenzia nelle Circ. 23/E/2022 e Circ. 33/E/2022. La documentazione dell'art. 121 c. 6-bis, introdotto dal DL 11/2023, diventa così il presidio non solo contro la responsabilità solidale tributaria, ma anche contro l'aggressione cautelare penale.

Fonte: Cass. SU 16 ottobre 2026 n. 36525

Cass. SU 16 ottobre 2026 n. 36526

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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