È costituzionalmente illegittima, per contrasto con il principio di eguaglianza e di parità delle armi nel processo (art. 111 Cost.), la mancata previsione del potere di impugnare il provvedimento con cui il giudice abbia rigettato l’istanza di revoca di un sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza numero 158 del 2 ottobre 2026, con cui ha accolto una questione sollevata dalle Sezioni unite penali della Corte di cassazione sull’articolo 27 del codice antimafia. Nel caso in questione, un imprenditore si era visto sequestrare dalla Corte d’appello di Roma beni di cui assumeva di essere proprietario o affittuario, nell’ambito di un procedimento di prevenzione contro un altro soggetto, indiziato di attività delittuose. L’imprenditore aveva chiesto alla stessa Corte d’appello di revocare tale provvedimento, ma la sua richiesta era stata ritenuta inammissibile.
Giunto il ricorso innanzi alla Corte di cassazione, le Sezioni unite hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, rilevando un’asimmetria nella disciplina delle impugnazioni dei provvedimenti concernenti il sequestro e la confisca di prevenzione.
L’art. 27 consente infatti al pubblico ministero di impugnare il provvedimento con il quale il giudice abbia revocato un sequestro precedentemente disposto, normalmente su istanza del privato; non consente, invece, al privato di impugnare il provvedimento con il quale il giudice abbia respinto una sua richiesta di revoca del sequestro.
La Corte ha sottolineato che la previsione di un termine massimo di due anni per l’adozione della confisca a valle di un sequestro di prevenzione non vale a impedire che il sequestro possa produrre, in questo lasso di tempo, gravi danni al privato, specie quando i beni sequestrati gli siano indispensabili per l’esercizio di un’attività lavorativa o imprenditoriale. Due anni di inattività possono di fatto decretare la morte di un’impresa. A fronte di tutto ciò, la Corte ha concluso che l’asimmetria denunciata dalle Sezioni unite della Cassazione non supera il vaglio di legittimità costituzionale. L’art. 27 è stato pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non include tra i provvedimenti ivi elencati quelli con i quali il tribunale rigetta l’istanza di revoca del sequestro.
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