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Il CNDCEC precisa che il certificato di compiuto tirocinio scade tassativamente dopo 5 anni, senza alcuna possibilità di deroga o sospensione per forza maggiore (PO CNDCEC 1° ottobre 2026 n. 73).

La consultazione nasce da una richiesta dell'Ordine di Roma, che chiedeva se eventuali cause di forza maggiore potessero giustificare una proroga della validità del certificato di compiuto tirocinio oltre il termine previsto dalla legge.

Invalicabilità del termine di 5 anni

La risposta del CNDCEC richiama la disciplina stabilita dall'art. 6 c. 12 DPR 137/2012. La norma prevede espressamente che il tirocinio svolto perda efficacia decorsi cinque anni dal suo rilascio nel caso in cui il candidato non abbia superato l'esame di Stato.

Il Consiglio Nazionale sottolinea che la normativa:

  • non contempla deroghe: il testo di legge non prevede alcuna eccezione o sospensione per motivi personali o cause di forza maggiore;

  • esclude discrezionalità per gli Ordini: né i Consigli territoriali dell'Ordine né altri enti dispongono del potere di valutare o concedere proroghe del tirocinio;

  • è confermata dal Ministero dell'Università: anche la disciplina inerente agli esami di Stato non attribuisce margine per considerare validi tirocini scaduti prima della presentazione della domanda.

Inapplicabilità retroattiva e riferimenti normativi

La decadenza quinquennale si applica a tutti i tirocini iniziati dal 16 agosto 2012. Come già confermato nelle indicazioni del Ministero (nota prot. n. 2854 del 2019), ai fini del titolo di ammissione all'esame di abilitazione, rilevano esclusivamente le attestazioni la cui efficacia temporale non sia ancora decorsa al momento dell'iscrizione alla prova d'esame.

Fonte: PO CNDCEC 1° ottobre 2026 n. 73

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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a cura di

redazione Memento

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