Il chiarimento fornito dal CNDCEC con il Pronto Ordini n. 33/2026 nasce da un quesito presentato dall'Ordine della Spezia, relativo a una compagine societaria composta da due professionisti iscritti all'Albo e legati da rapporto di coniugio. Nel caso di specie, un coniuge rivestiva il ruolo di amministratore unico con tutti i poteri gestionali (ma con quota minoritaria), mentre l'altro figurava come mero socio di maggioranza privo di deleghe operative.
L'interrogativo riguardava la possibilità che il legame familiare potesse determinare un'imputazione unitaria delle quote o dei poteri, facendo scattare l'incompatibilità prevista dall'art. 4 c. 2 D.Lgs. 139/2005 anche in capo al socio privo di gestione.
La posizione del Consiglio Nazionale
Il CNDCEC ha ribadito che la disciplina in tema di incompatibilità dei professionisti ha carattere tassativo e va applicata secondo criteri di stretta interpretazione. In particolare:
valutazione dei poteri gestionali: nelle società di capitali la verifica del requisito della prevalenza si effettua solo verso chi possiede contemporaneamente un interesse economico rilevante e ampi poteri di amministrazione. La mera qualifica di socio, anche se maggioritario, non genera alcuna causa di incompatibilità se disgiunta dalla gestione dell'ente;
irrilevanza del vincolo matrimoniale: il rapporto tra coniugi non introduce presunzioni automatiche di controllo societario né comporta il cumulo delle quote partecipative o dei poteri d'ufficio. La legge non considera il matrimonio un elemento autonomo di ostacolo;
poteri di vigilanza dell'Ordine: resta salvo il compito degli Ordini locali di verificare l'eventuale presenza di gestioni di fatto o interposizioni fittizie di persone. Qualora non emergano prove concrete di un assetto difforme da quello formale, la presenza del vincolo familiare non altera la regolarità della posizione degli iscritti.
Fonte: PO CNDCEC 33/2026
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