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La pubblicazione della nota di lettura firmata dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e dalla Fondazione IFEL offre una disamina analitica del D.Lgs. 147/2026 recante «Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale». Già in sede di primo esame dello schema di decreto, i rappresentanti dei Comuni avevano denunciato la palese povertà di contenuti del provvedimento rispetto ad un reale riassetto della fiscalità locale improntato sui principi costituzionali di autonomia finanziaria e manovrabilità delle entrate. Il testo definitivo non ha sostanzialmente modificato l'impianto originario, limitandosi a recepire soltanto alcune correzioni ordinamentali e giurisprudenziali considerate "dovute" o inevitabili dall'evoluzione della giurisprudenza, lasciando inascoltate le richieste più urgenti degli amministratori locali. Il nodo del trasporto pubblico locale e la fiscalizzazione regionale Il principale punto di rottura tra il Governo e gli enti locali risiede nella disciplina dell'articolo 33 del decreto, che avvia la cd. fiscalizzazione dei trasferimenti erariali alle Regioni a statuto ordinario. A partire dal 2027, una compartecipazione al gettito IRPEF sostituirà una serie di trasferimenti statali per un valore complessivo di circa 5,7 miliardi di euro annui, nei quali è assorbito quasi interamente il Fondo per il Trasporto Pubblico Locale (TPL), pari a oltre 5 miliardi di euro. La nota ANCI-IFEL sottolinea come questa operazione si traduca in un grave rischio per la tenuta dei servizi di mobilità urbana nei Comuni. Ben 2,6 miliardi di euro del Fondo TPL sono infatti direttamente destinati alle medie e grandi città che esercitano concretamente la funzione del trasporto pubblico locale. L'assorbimento di queste somme in una compartecipazione IRPEF regionale comporta la completa perdita del vincolo formale di destinazione delle risorse, lasciando i flussi finanziari esposti alle decisioni e alle priorità di bilancio di ciascuna singola Regione. Mancata compartecipazione comunale IRPEF e disparità costituzionale Un'altra criticità evidenziata dall'ANCI riguarda il secco rifiuto opposto dal Governo all'introduzione di una compartecipazione comunale al gettito dell'IRPEF. Mentre il D.Lgs. 147/2026 riconosce e disciplina nuove compartecipazioni IRPEF sia per le Regioni (articolo 33) sia per le Province e le Città metropolitane (articolo 36, a copertura della soppressione della quota spettante sull'imposta RC Auto), i Comuni ne rimangono del tutto esclusi. La nota di lettura rimarca come tale diniego si ponga in aperto contrasto con le esplicite previsioni dell'art. 119 della Costituzione, il quale garantisce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa a tutti i livelli di governo territoriale, prescrivendo che la fiscalità locale debba basarsi anche su quote di compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al proprio territorio. L'assenza di un meccanismo di compartecipazione diretta impoverisce la capacità dei Comuni di agganciare le proprie entrate alla dinamica economica del paese, condannandoli ad una strutturale dipendenza dai trasferimenti perequativi. Su questo fronte, l'articolo 35 del decreto si limita a rinviare la materia all'istituzione di un Tavolo tecnico presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il compito di studiare le modalità di fiscalizzazione dei trasferimenti e possibili forme di compartecipazione ai tributi erariali. Un passaggio che la nota giudica del tutto interlocutorio e privo di garanzie circa i tempi e gli esiti effettivi della riforma. Dichiarazione IMU degli enti non commerciali (art. 26) Il decreto unifica la disciplina della dichiarazione IMU disponendone l'obbligo di trasmissione esclusivamente telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo. L'articolo 26 recepisce le modalità per la presentazione ma ripropone integralmente un'annosa criticità: l'obbligo per gli Enti Non Commerciali (ENC) di trasmettere la dichiarazione IMU ogni anno, anche in totale assenza di variazioni sugli immobili posseduti. La nota rileva come tale prescrizione rappresenti un ingiustificato appesantimento burocratico sia per gli enti sia per gli uffici comunali. La presentazione annuale obbligatoria ha infatti un senso logico soltanto per le strutture ad utilizzazione mista (commerciale e non commerciale ex art. 91-bis DL 1/2012), nelle quali il rapporto proporzionale dell'imposta varia di anno in anno in base alle attività svolte, mentre risulta Del tutto ridondante negli altri casi. La gestione delle lettere di compliance e il rischio per la quota statale IMU (art. 3) L'articolo 3 introduce la facoltà per i Comuni di inviare lettere di compliance e avvisi bonari previa applicazione di sanzioni ridotte per favorire l'adempimento spontaneo prima dell'avvio degli accertamenti. Pur trattandosi di un potenziale fattore di deflazione del contenzioso, la nota invita i Comuni alla massima cautela. Trattandosi di un'istituzione facoltativa, l'applicazione dei nuovi strumenti deve essere preventivamente disciplinata con un'apposita modifica del regolamento generale delle entrate. Inoltre, il ricorso a tali avvisi determina una fisiologica perdita di gettito dovuta all'abbattimento delle sanzioni. Nel caso specifico dell'IMU, la scelta di sanare spontaneamente la posizione tramite ravvedimento comporta per il Comune la rinuncia alla quota statale del tributo che, al contrario, in sede di accertamento coattivo verrebbe interamente incamerata dal bilancio comunale. Oneri organizzativi legati allo Statuto del Contribuente (art. 1) L'obbligo di adeguare i regolamenti tributari comunali ai principi dello Statuto dei diritti del contribuente impone l'individuazione puntuale di tutti gli atti "automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale" per i quali non si applica il diritto al contraddittorio preventivo. La nota sottolinea che la mancata o errata mappatura di tali fattispecie nei regolamenti locali espone gli atti di accertamento del Comune a gravi vizi di legittimità. Qualora un atto necessiti di contraddittorio e questo non venga attivato, l'accertamento è nullo ai sensi dell'art. 7-bis L. 212/2000. Gli enti si trovano pertanto costretti a riorganizzare d'urgenza le procedure amministrative, i sistemi informatici gestionali e la modulistica per non pregiudicare la validità della propria attività di accertamento. Le perplessità sulla TARI, sulle sanzioni e sul Canone Unico L'impatto del decreto si estende alla Tassa Rifiuti (TARI) e al Canone Unico Patrimoniale (CUP), settori nei quali le rettifiche normative aprono scenari applicativi complessi per gli organi di gestione. Dichiarazione TARI e riduzioni per utenze non domestiche (art. 28) L'articolo 28 adegua la disciplina della TARI al Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) ed elimina i riferimenti ai rifiuti "assimilati". Viene riscritto il meccanismo per le utenze non domestiche che scelgono di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico. Il testo chiarisce che il conferimento autonomo dà diritto ad una riduzione "proporzionata" della sola quota variabile della tariffa, fermo restando l'obbligo di corrispondere integralmente la quota fissa. Tuttavia, la norma modifica radicalmente il termine di presentazione della dichiarazione TARI, fissandolo a 90 giorni dalla data di inizio dell'occupazione o detenzione anziché al 30 giugno dell'anno successivo. Questo allineamento con i regolamenti ARERA impone ai Comuni ed ai soggetti gestori la completa riscrittura dei regolamenti di gestione e l'adeguamento dei portali di acquisizione dei dati, con il rischio di generare incertezze durante la fase transitoria. Il quadro sanzionatorio e il "vuoto" del Canone Unico (art. 12) L'articolo 12 riscrive le sanzioni tributarie a partire dal 1° gennaio 2027, introducendo aliquote fisse per omessa (100%) e infedele dichiarazione (40%) per IMU e TARI, e risolvendo il grave vizio dell'imposta di soggiorno la cui sanzione viene ricalcolata solo sull'imposta effettivamente non versata. La nota di lettura evidenzia tuttavia come la novella non abbia deliberatamente toccato il regime sanzionatorio del Canone Unico Patrimoniale. Nonostante le Sezioni Unite della Corte di Cassazione abbiano sancito la natura pienamente tributaria del CUP (sentenza n. 12225/2026), il legislatore non ha allineato le relative sanzioni a quelle del resto delle entrate tributarie. Il Canone Unico rimane dunque regolato da un apparato sanzionatorio speciale ed autonomo, lasciando in capo ai Comuni la sola facoltà regolamentare di ridurre le percentuali in forza della L. 449/97, senza fornire una cornice normativa unitaria. La sanatoria per le delibere del Canone Unico (art. 30) L'articolo 30 introduce l'obbligo di pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie del CUP a partire dal 2026. Per sanare la situazione di incertezza venutasi a creare nei cinque anni precedenti (2021-2025), la norma dispone una sanatoria speciale: le delibere pregresse mantengono la loro efficacia a condizione che vengano caricate sul portale entro il termine perentorio del 31 ottobre 2026. L'adempimento comporta una vera e propria corsa contro il tempo per gli uffici tributi comunali, chiamati a recuperare e caricare tardivamente la produzione deliberativa di un quinquennio per evitare l'inefficacia retroattiva dei propri atti e la conseguente decadenza dal diritto di prelievo. Tassa automobilistica e criticità applicative per le Regioni (artt. 13-22) In materia di tassa automobilistica, la qualificazione della stessa quale "tributo proprio derivato" a maggiore autonomia (articolo 13) si scontra con una serie di rigidità operative. controlli complessi sulla territorialità (art. 14): l'attribuzione del gettito in base alla sede della "gestione ordinaria principale" per le società e le persone giuridiche con sedi secondarie richiederà un livello di interoperabilità tra banche dati regionali, Camere di Commercio e Pubblico Registro Automobilistico (PRA) oggi ancora lontano dagli standard ottimali, con il rischio di innescare contenziosi sulla competenza territoriale; gestione dei pagamenti errati (art. 18): l'obbligo a carico degli enti di attivare il riversamento diretto in caso di versamento effettuato ad un ente incompetente richiede l'implementazione di piattaforme di dialogo informatico non ancora operative; noleggio a lungo termine (art. 16): la traslazione della soggettività passiva dal proprietario all'utilizzatore del veicolo risultante al PRA si applicherà unicamente ai nuovi contratti decorrenti dal 2027, generando una complessa fase transitoria gestibile solo a fronte di una perfetta tenuta dell'Archivio Nazionale Tasse Automobilistiche (ANTA). Fonte: Nota ANCI-IFEL

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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