Trasformazione in società semplice e continuità del soggetto
Il punto di partenza è rappresentato dagli effetti civilistici della trasformazione.
Ai sensi dell’art. 2498 c.c., con la trasformazione l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, dell’ente che ha effettuato la trasformazione. L’operazione non comporta pertanto l’estinzione della Snc e la costituzione di un nuovo soggetto, ma una modificazione della veste giuridica della società in continuità con quella precedente.
Nel caso del passaggio da Snc a società semplice assume tuttavia particolare rilevanza la natura dell’attività esercitabile dopo la trasformazione. L’art. 2249 c.c. stabilisce infatti che le società aventi per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei Capi III e seguenti del Titolo V del Codice civile, mentre per le attività diverse da quelle commerciali trova applicazione la disciplina della società semplice, salvo che i soci abbiano scelto un altro tipo societario.
La trasformazione in società semplice presuppone quindi il venir meno dell’esercizio dell’attività commerciale. Nel caso delle società immobiliari ciò si traduce normalmente nel passaggio dall’attività d’impresa alla mera gestione del patrimonio immobiliare, con le conseguenti ricadute anche sotto il profilo tributario.
La società semplice non produce infatti reddito d’impresa per la mera detenzione degli immobili e determina i redditi secondo le categorie previste dall’art. 6 TUIR, con applicazione, per gli immobili posseduti, delle disposizioni in materia di redditi fondiari di cui agli artt. 25 e ss. TUIR.
Cessazione della partita IVA ma permanenza del codice fiscale
La perdita della natura commerciale della società comporta conseguenze anche ai fini IVA.
L’art. 35 DPR 633/72 disciplina le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione dell’attività e prevede, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l’utilizzo dell’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate. Nel caso in esame, la cessazione dell’attività rilevante ai fini IVA viene quindi comunicata mediante il modello AA7/10.
Occorre tuttavia distinguere la cessazione della partita IVA dall’estinzione del soggetto.
La trasformazione della Snc in società semplice non determina infatti la cancellazione della società, che continua a esistere nella nuova forma giuridica. Viene meno la posizione IVA collegata all’esercizio dell’attività commerciale, mentre permane il codice fiscale attraverso il quale la società continua a essere identificata presso l’Anagrafe tributaria.
Tale circostanza trova conferma anche nelle istruzioni al modello AA7/10, che, nell’ambito della dichiarazione di cessazione, considerano espressamente l’ipotesi nella quale il soggetto cessi l’attività rilevante ai fini IVA continuando tuttavia a esercitare attività non soggette all’imposta, con conseguente mantenimento del codice fiscale.
La chiusura della partita IVA non determina quindi alcun ostacolo alla permanenza della società nell’Anagrafe tributaria. Il problema è piuttosto quello di individuare lo strumento mediante il quale aggiornare i dati associati al codice fiscale dopo che la posizione IVA è stata chiusa.
Il modello AA5/6 per comunicare la trasformazione
Una volta cessata la partita IVA, la società semplice assume la posizione di soggetto diverso dalla persona fisica non obbligato alla dichiarazione di inizio attività IVA.
Il modello di riferimento diviene pertanto l’AA5/6, destinato alla domanda di attribuzione del codice fiscale e alla comunicazione di variazione dati di soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla dichiarazione di inizio attività IVA.
Nel quadro A deve essere indicata la variazione dati, riportando il codice fiscale della società e la data dalla quale la variazione produce effetti, mentre nel quadro B va indicata la nuova ragione sociale della società semplice.
Pertanto, l’avvenuta presentazione del modello AA7/10 per la cessazione della partita IVA non impedisce la successiva modifica dei dati identificativi della società.
I due modelli intervengono infatti su piani differenti:
Il codice fiscale rimane invariato
Particolare attenzione deve essere posta alla circostanza che, per effetto della trasformazione, non deve essere richiesto un nuovo codice fiscale.
Il principio di continuità stabilito dall’art. 2498 c.c. comporta che la società trasformata prosegua nei rapporti facenti capo alla Snc. Coerentemente, le istruzioni al modello AA5/6 prevedono, nel caso di trasformazione, la comunicazione della variazione relativa al soggetto già esistente e non l’attribuzione di un nuovo codice fiscale.
La società semplice continuerà quindi a utilizzare il codice fiscale precedentemente attribuito alla Snc, al quale dovranno essere associati i nuovi dati risultanti dall’operazione, con particolare riferimento alla ragione sociale e alla natura giuridica.
Questo passaggio assume rilevanza anche con riferimento agli immobili intestati alla società.
Qualora nell’Anagrafe tributaria il codice fiscale continui a essere associato alla precedente ragione sociale e alla natura giuridica di Snc, si determina infatti un disallineamento rispetto alla situazione risultante dall’atto di trasformazione, che può ostacolare i successivi adempimenti catastali.
La soluzione
Nel caso prospettato, la cessazione della partita IVA mediante modello AA7/10 deve essere tenuta distinta dalla successiva variazione dei dati anagrafici della società. La trasformazione da Snc in società semplice non determina l’estinzione del soggetto, ma la prosecuzione dello stesso nella nuova forma giuridica, secondo il principio di continuità sancito dall’art. 2498 c.c. Alla cessazione dell’attività commerciale consegue pertanto la chiusura della partita IVA ai sensi dell’art. 35 DPR 633/72, mentre rimane invariato il codice fiscale della società.
Una volta chiusa la posizione IVA, l’aggiornamento della ragione sociale, della natura giuridica e degli altri dati conseguenti alla trasformazione deve essere effettuato mediante il modello AA5/6, utilizzando le sezioni specificamente previste per la variazione dei dati e per le operazioni di trasformazione.
L’aggiornamento consente così di riallineare i dati associati al codice fiscale della società alla nuova veste di società semplice, senza procedere all’attribuzione di un nuovo codice fiscale, e di superare il disallineamento che può incidere sui conseguenti adempimenti catastali relativi agli immobili posseduti.
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Carlo Bertoncello
- Dottore Commercialista e Partner Bertoncello BPALuca Biancardino
- Dottore Commercialista e Partner Bertoncello BPARimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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