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Il regime di cassa, previsto per i soggetti che applicano la contabilità semplificata, è disciplinato dall’art. 1 c. da 17 a 23 L. 232/2016.

Va ricordato che, le società di persone e gli imprenditori individuali in contabilità semplificata, se non volessero applicare il regime di cassa/competenza, a partire, per esempio, dal 1° gennaio 2026, potrebbero optare per la determinazione del reddito secondo le regole del regime di contabilità ordinaria. Hanno invece l’obbligo di applicare quest’ultimo regime, a partire da detta data, qualora superino i limiti previsti dall’art. 18 DPR 600/73 (futuro art. 23 del T.U. in esame).

Il citato articolo ammette al regime di contabilità semplificata le suddette categorie di soggetti che non hanno superato nell’anno precedente (anno 2025), oppure prevedono di non superare nell’anno in cui iniziano l’attività, i seguenti limiti di ricavi:

  • euro 500.000,00 per le imprese che hanno per oggetto prestazioni di servizi;
  • euro 800.000,00 per le imprese che hanno per oggetto attività diverse dalle prestazioni di servizi.

Superati detti limiti, il contribuente è obbligato a redigere la contabilità secondo il regime ordinario.

Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività si deve fare riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente, quella cioè dove sono stati conseguiti i maggiori ricavi, a condizione però che ne sia stata effettuata distinta annotazione.

In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi e, di conseguenza, rileva il limite massimo, pari a 800.000 euro. In ogni caso, qualora l’ammontare complessivo dei ricavi, relativo a tutte le attività svolte, superi il limite massimo, l’accesso al regime di contabilità semplificata è precluso (cfr. Ris. AE 18 ottobre 2007 n. 293/E).

Come chiarito dalla Circ. AE 13 aprile 2017 n. 11/E, per coloro che transitano dal regime di cassa a quello di contabilità ordinaria, sussiste l’obbligo di redigere il prospetto delle attività e passività esistenti all’inizio del periodo d’imposta. Sorge, tuttavia, un dubbio in merito alla gestione delle rimanenze che devono essere incluse nel citato prospetto.

Prospetto delle attività e passività

Nel momento in cui si decide di eseguire detto “trasferimento”, per scelta o per obbligo, come già precisato, è necessario redigere un prospetto iniziale dove riportare le attività e le passività esistenti alla data del 1° gennaio del periodo d’imposta in cui si applica la contabilità ordinaria.

L’art. 1 DPR 126/2003 dispone, infatti, che nei casi del citato passaggio, le attività e passività esistenti all’inizio del periodo d’imposta sono valutate con i criteri di cui al DPR 689/74. Gli elementi patrimoniali devono essere riportati sul libro degli inventari o su un apposito prospetto da redigere entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente.

Pertanto, coloro che adottano la contabilità ordinaria dal periodo d’imposta 2026 e nel 2025 determinavano il reddito secondo gli schemi della contabilità semplificata, devono redigere il prospetto delle attività e passività entro la data di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2025 e, quindi, entro il 2 novembre 2026.

Tale prospetto delle attività e passività non deve essere bollato o vidimato.

Infine, pur se per alcuni aspetti la norma appare superflua, sembra opportuno rammentare che l’art. 12 DPR 689/74, dispone che la differenza fra l’ammontare complessivo delle attività e quello delle passività non costituisce componente positiva o negativa del reddito imponibile.

Gli adempimenti contabili

L’art. 18 DPR 600/73, prevede che, ai fini contabili, le imprese minori possono:

  1. fermo restando la tenuta dei registri Iva, ove obbligatori, istituire appositi registri degli incassi e dei pagamenti, dove annotare in ordine cronologico, rispettivamente, i ricavi incassati e i costi effettivamente sostenuti;
  2. utilizzare i registri Iva anche ai fini delle imposte sul reddito, annotando separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva ed effettuando, nel contempo, le annotazioni necessarie a dare rilevanza ai mancati incassi e pagamenti nell’anno di registrazione del documento contabile ai fini Iva;
  3. utilizzare i registri Iva anche ai fini delle imposte sul reddito, esprimendo una specifica opzione che consente loro di non effettuare annotazioni su tali registri come incassi e pagamenti. In tal caso, opera una presunzione assoluta, secondo cui il ricavo si intende incassato e il costo pagato alla data di registrazione del documento contabile ai fini Iva.

La gestione delle rimanenze

In merito al trattamento delle merci nel passaggio dal nuovo regime di contabilità semplificata al regime di contabilità ordinaria, il richiamato documento di prassi chiarisce che le rimanenze di merci il cui costo è stato sostenuto e, quindi, dedotto nel corso dell’applicazione delle regole del regime di cassa “non dovranno assumere rilevanza come esistenze iniziali al momento di fuoriuscita dal regime semplificato in deroga alle ordinarie regole di competenza previste dal TUIR. Diversamente, qualora con riferimento alle merci in rimanenza non sia stato effettuato il relativo pagamento, le stesse rileveranno come esistenze iniziali e si applicheranno le ordinarie regole di competenza previste dal testo unico”

Ai sensi dell’art. 6 DPR 689/74, le merci e le materie prime: si valutano in base al costo medio risultante dalle fatture di acquisto registrate ai fini dell’Iva. Sul punto, la circolare precisa che, ai fini della valorizzazione del magazzino, è necessario evidenziare l’eventuale disallineamento tra il valore delle esistenze iniziali determinato al costo medio e il costo fiscalmente riconosciuto delle stesse. Si precisa che, per calcolare il costo medio delle esistenze iniziali, occorre fare riferimento a tutti gli acquisti dell’ultimo anno (relativi alla singola categoria omogenea) e non solo a quelli relativi ai beni non pagati. Per calcolare il valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze è necessario fare riferimento alle merci in magazzino per le quali non è avvenuto il pagamento.

Le perplessità

Con riguardo al valore delle esistenze inziali da indicare nel citato prospetto, dunque, rilevano le merci in rimanenza per le quali non è avvenuto il pagamento.

Questa “operazione” appare corretta per i primi due metodi di contabilizzazione utilizzati dal contribuente in regime di cassa, sopra lettere a) e b). In pratica, l’utilizzo dei registri Iva, ove obbligatori, con l’istituzione di appositi registri degli incassi e dei pagamenti, dove annotare in ordine cronologico, rispettivamente, i ricavi incassati e i costi effettivamente sostenuti, oppure utilizzare i registri Iva anche ai fini delle imposte sul reddito, annotando separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva ed effettuando, nel contempo, le annotazioni necessarie a dare rilevanza ai mancati incassi e pagamenti nell’anno di registrazione del documento contabile ai fini Iva, comporta che, a fine anno, è possibile conoscere quali sono le fatture acquisti relative alle merci che non sono state pagate.

Diversamente, esprimendo l’opzione e utilizzando i registri Iva anche ai fini delle imposte sul reddito, opera una presunzione assoluta, secondo cui il ricavo si intende incassato e il costo pagato alla data di registrazione del documento contabile ai fini Iva. Nei fatti, il contribuente che si avvale di questo metodo di contabilizzazione, non può determinare esistenze iniziali, in quanto tutte le fatture acquisti si considerano pagate nel momento in cui vengono registrate. Non si rilevano, quindi, acquisti di merci non pagate.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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