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L’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 2 pubblicato il 22 settembre 2026, interviene sul tema dell’imposta sui servizi digitali (ISD) chiarendo la possibilità di utilizzare lo strumento della dichiarazione integrativa previsto dall’art. 8 c. 6-bis DPR 322/98 anche per questo tributo.

In premessa viene richiamato il quadro normativo dell’ISD, introdotta dalla legge di bilancio 2019 (art. 1 c. 35 a 50 L.145/2018), che individua i presupposti oggettivi e soggettivi dell’imposta: sono soggetti passivi gli operatori che superano determinate soglie di ricavi globali (750 milioni di euro) e di ricavi da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato, riferiti ai servizi di pubblicità mirata, messa a disposizione di interfacce digitali multilaterali e trasmissione di dati degli utenti.

Il Provv. AE 15 gennaio 2021 ha dettato le regole operative, fissando termini e modalità di versamento e dichiarazione, nonché un meccanismo specifico di rimborso delle eccedenze di versamento. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro il 16 maggio dell’anno successivo (termine aggiornato dalla legge di bilancio 2025), mentre la dichiarazione annuale deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di realizzo dei ricavi imponibili. Il rimborso delle eccedenze avviene in via ordinaria tramite la dichiarazione annuale; solo in assenza dell’obbligo dichiarativo è ammessa un’istanza autonoma entro il termine di decadenza di cui all’art. 21 D.Lgs. 546/92.

L’Agenzia sottolinea che, per effetto del rinvio operato dal provvedimento ISD al DPR 322/98 e, più in generale, del richiamo alla disciplina IVA contenuto nell’art. 1 c. 44 L. 145/2018 per accertamento, sanzioni, riscossione e contenzioso, le regole sulle dichiarazioni integrative trovano applicazione anche in materia di imposta sui servizi digitali, in quanto compatibili. Ne deriva che, al ricorrere dei presupposti fissati dall’art. 8 c. 6-bis e 6-quater è ammessa la presentazione di dichiarazioni integrative ISD, con eventuale emersione di crediti a favore del contribuente.

La novità rilevante del principio di diritto riguarda però il regime di utilizzo di tali crediti: l’Agenzia ribadisce che il credito che dovesse emergere dalle dichiarazioni integrative non può essere utilizzato in compensazione “orizzontale” tramite Mod. F24, ma solo chiesto a rimborso o riportato a scomputo nelle annualità successive, in linea con quanto già chiarito dalla Circ. AE. 3/E del 23 marzo 2021.

Fonte: Princ. dir AE 22 settembre 2026 n. 2

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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