È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2026 il D.Lgs. 160/2026 recante l’adeguamento della normativa nazionale al Reg. UE 2024/1689 (AI Act), con particolare riferimento all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività di polizia e alla responsabilità civile e penale.
Tra le novità di maggiore interesse per le imprese vi è l’ingresso degli illeciti connessi all’intelligenza artificiale nel sistema della responsabilità amministrativa degli enti. L’art. 15 del Decreto, infatti, introduce nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-vicies, rubricato «Reati commessi con l’uso di sistemi di intelligenza artificiale», che richiama due fattispecie: il nuovo art. 437-bis c.p. e il delitto di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di AI previsto dall’art. 612-quater c.p.
Il nuovo art. 437-bis c.p.
La principale novità sul versante penalistico è rappresentata dall’art. 437-bis c.p., introdotto dall’art. 12 del D.Lgs. 160/2026 e rubricato «Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi».
La norma punisce chi, nella progettazione, nell’addestramento, nella produzione o nell’immissione sul mercato di sistemi di AI ad alto rischio, omette di adottare le misure tecniche di sicurezza idonee a prevenire malfunzionamenti o alterazioni del funzionamento oppure le misure di sorveglianza umana, quando dall’omissione derivi un pericolo per la vita o per l’incolumità pubblica o individuale. La pena è la reclusione da uno a cinque anni, elevata da due a otto anni se ne deriva un pericolo per la sicurezza dello Stato.
È inoltre punita l’alterazione di sistemi di AI ad alto rischio dalla quale derivi un pericolo per la vita o l’incolumità pubblica o individuale, con pena da due a sei anni, elevata da tre a dieci anni in caso di pericolo per la sicurezza dello Stato. Per i fatti omissivi del primo comma commessi per colpa grave è prevista una riduzione della pena da un terzo a un sesto. La disposizione prende espressamente in considerazione anche l’utilizzatore professionale di sistemi di AI ad alto rischio che ometta intenzionalmente le misure di sorveglianza umana, quando dall’omissione derivino i pericoli contemplati dalla fattispecie.
La struttura della norma assume particolare rilievo in ottica 231. Il legislatore non sanziona, infatti, il mero impiego non conforme di uno strumento di AI, ma individua specifiche omissioni di sicurezza e di human oversight e richiede che da esse derivi il pericolo descritto dalla norma. Si tratta di elementi destinati a portare in primo piano, anche nel procedimento a carico dell’ente, la concreta organizzazione dei processi di sviluppo, acquisizione e utilizzo dell’AI.
L’art. 25-vicies e il nuovo rischio 231
È proprio su questo terreno che interviene il nuovo art. 25-vicies. In relazione al delitto di cui all’art. 437-bis c.p., la disposizione prevede per l’ente una sanzione pecuniaria da 600 a 1.000 quote. Per il delitto di cui all’art. 612-quater c.p. la sanzione va invece da 200 a 700 quote. In entrambi i casi sono applicabili le sanzioni interdittive dell’art. 9 c. 2 lett. b), c), d) ed e), D.Lgs. 231/2001: sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Non è invece richiamata l’interdizione dall’esercizio dell’attività.
La scelta di collocare le nuove fattispecie in un autonomo art. 25-vicies, anziché ricondurle al già esistente art. 24-bis sui delitti informatici, segnala che l’AI viene ormai considerata una specifica area di rischio organizzativo. La stessa rubrica, tuttavia, non deve indurre a ritenere che qualsiasi reato realizzato attraverso l’AI diventi automaticamente reato presupposto, in quanto la responsabilità dell’ente resta circoscritta alle fattispecie espressamente richiamate dalla disposizione e presuppone, naturalmente, la sussistenza degli ulteriori criteri di imputazione previsti dal D.Lgs. 231/2001.
Gli effetti sulla mappatura dei rischi e sui protocolli
L’entrata in vigore dell’art. 25-vicies rende necessaria, per gli enti che utilizzano o intervengono nel ciclo di vita di sistemi di AI, una specifica valutazione di impatto sul Modello 231.
Il primo passaggio non dovrebbe consistere nel semplice inserimento formale dei nuovi reati presupposto nella Parte generale del Modello, ma in un censimento degli strumenti di AI effettivamente presenti nell’organizzazione. Occorrerà individuare quali sistemi siano sviluppati internamente, acquistati da terzi o utilizzati attraverso servizi esterni; quali funzioni aziendali vi abbiano accesso; per quali processi vengano impiegati; quale sia il ruolo assunto dall’ente rispetto al sistema e, soprattutto, se siano presenti sistemi qualificabili come «ad alto rischio».
La mappatura dovrà quindi intercettare le attività nelle quali possono concretizzarsi le condotte richiamate dall’art. 437-bis c.p.: progettazione, addestramento, produzione, immissione sul mercato e utilizzo professionale. Particolare attenzione dovrà essere riservata ai processi nei quali le misure tecniche di sicurezza e la sorveglianza umana costituiscono una componente essenziale del sistema di controllo.
Ne deriva un’esigenza di integrazione tra competenze che, nella tradizionale costruzione dei Modelli 231, potevano fino ad oggi essere considerate separatamente, quali compliance 231, IT e cybersecurity, risk management, privacy, sicurezza, funzioni tecniche, procurement.
Una volta individuate le attività sensibili, sarà necessario verificare se il sistema dei controlli esistente sia adeguato a prevenire le nuove fattispecie.
I protocolli potranno riguardare, in funzione dell’effettiva esposizione dell’ente, criteri per l’approvazione e l’acquisizione dei sistemi di AI; attribuzione di ruoli e responsabilità; classificazione dei sistemi e verifica periodica del relativo livello di rischio; requisiti di sicurezza; procedure di validazione prima della messa in esercizio; gestione degli aggiornamenti e delle modifiche; segregazione degli accessi; tracciabilità delle operazioni; gestione degli incidenti e dei malfunzionamenti; nonché procedure di escalation quando siano rilevate anomalie suscettibili di incidere sulla sicurezza.
Un ruolo centrale assume la sorveglianza umana. Il richiamo espresso dell’art. 437-bis c.p. alla sua omissione rende opportuno che il Modello non si limiti a prescrivere genericamente un controllo umano, ma consenta di verificare chi sia chiamato a esercitarlo, con quali competenze, in quali momenti del processo, sulla base di quali informazioni e con quale evidenza documentale.
Analogamente, sul versante dell’art. 612-quater c.p., dovranno essere valutati i processi nei quali strumenti di AI generativa consentano di produrre o modificare immagini, video, audio o altri contenuti, definendo regole di utilizzo e autorizzazione coerenti con il rischio di diffusione illecita.
Le verifiche dell’Organismo di Vigilanza
L’ampliamento del catalogo dei reati presupposto si riflette direttamente anche sul programma di vigilanza dell’OdV.
In primo luogo, l’Organismo dovrà verificare che l’ente abbia effettuato una ricognizione attendibile dei sistemi di AI utilizzati e abbia motivatamente valutato la rilevanza dei nuovi reati rispetto alle proprie attività. In presenza di aree sensibili, dovrà quindi esaminare l’effettiva attuazione dei protocolli adottati, senza trasformarsi – naturalmente – in un organismo tecnico di certificazione degli algoritmi.
La vigilanza dovrà concentrarsi sull’adeguatezza del sistema organizzativo: chi autorizza l’impiego dei sistemi, chi ne verifica la sicurezza, chi esercita la sorveglianza umana, come vengono documentati controlli e anomalie, quali procedure intervengono in caso di incidente e quali informazioni raggiungono tempestivamente gli organi competenti.
Diventa quindi opportuno aggiornare anche il sistema dei flussi informativi verso l’OdV. Tra le informazioni rilevanti potranno rientrare l’introduzione di nuovi sistemi di AI ad alto rischio, modifiche significative dei sistemi già utilizzati, incidenti o malfunzionamenti, disattivazione o elusione dei presidi di sicurezza, anomalie nelle procedure di human oversight, contestazioni delle autorità e risultanze significative degli audit interni.
La periodicità e il contenuto dei flussi dovranno essere calibrati sull’esposizione concreta dell’ente: un obbligo informativo indifferenziato rischierebbe infatti di sommergere l’OdV di dati privi di effettiva rilevanza ai fini 231.
L'integrazione della compliance 231 con la governance dell’AI
Il nuovo art. 25-vicies rende particolarmente evidente il collegamento tra rischio tecnologico e rischio organizzativo. Già la disciplina europea dell’AI attribuisce rilievo a gestione del rischio, sorveglianza umana, documentazione e controllo; l’ingresso dell’art. 437-bis c.p. nel catalogo 231 aggiunge ora a tali presidi una specifica dimensione penal-preventiva.
Per le imprese, quindi, l’aggiornamento del Modello non dovrebbe tradursi nella creazione di un sistema parallelo di «compliance AI». La soluzione più efficace appare piuttosto quella di mettere in comunicazione i presidi già esistenti, evitando duplicazioni e assicurando che la governance dell’AI produca evidenze utilizzabili anche ai fini del sistema 231.
L’entrata in vigore della nuova disciplina impone, pertanto, non solo una mera ricognizione normativa, bensì una verifica concreta dell’organizzazione, dall'inventario dei sistemi di AI alla nuova valutazione del rischio 231, dalla gap analysis dei controlli all'aggiornamento del Modello organizzativo e dei protocolli, fino alla revisione dei flussi verso l’OdV e all'adeguamento del piano di vigilanza.
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