L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 173 del 15 settembre 2026, chiarisce che il limite di reddito di 50.000 euro per fruire dell’imposta sostitutiva del 15% sul trattamento accessorio del personale pubblico va verificato con riferimento al periodo d’imposta 2026, anno di vigenza dell’agevolazione. Inoltre, l’Agenzia precisa che il tetto di 800 euro sul quale applicare l’imposta sostitutiva è da intendersi come limite complessivo annuo per ciascun lavoratore, riferito sempre al solo 2026.
In concreto, i datori di lavoro pubblici potranno applicare nel 2026 l’imposta sostitutiva del 15% ai compensi riconducibili al “trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa”, entro l’importo massimo di 800 euro annui, a favore dei dipendenti non dirigenti che, nello stesso anno, risultino titolari di redditi di lavoro dipendente non superiori a 50.000 euro. Resta ferma la valutazione, rimessa alle singole amministrazioni, circa la riconducibilità dei singoli emolumenti al trattamento accessorio agevolabile.
Il caso di specie trae origine dal dubbio di un sostituto d’imposta pubblico sulla corretta individuazione del periodo d’imposta a cui riferire il limite reddituale di 50.000 euro, considerato che la norma non lo specifica espressamente. L’istante proponeva di riferirlo al 2026, anno di riconoscimento del beneficio, anche sulla base di dati previsionali, con eventuali conguagli successivi. L’Agenzia fa propria tale impostazione, confermando quindi una lettura coerente con la temporaneità della misura.
Il quadro normativo di riferimento è l’art. 1 c. 237 L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), che introduce, per il solo anno 2026, un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15% sui compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità fisse e continuative, erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 c. 2 D.Lgs. 165/2001.
La disciplina esclude espressamente il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate già destinatario di specifiche agevolazioni fiscali e prevede che, per il personale del Servizio sanitario nazionale interessato da precedenti misure premiali, il nuovo beneficio si aggiunga agli incentivi già vigenti.
La risposta in commento offre, quindi, un riferimento operativo importante per gli uffici paghe delle amministrazioni, chiarendo sia la base temporale di verifica del limite reddituale, sia la natura annuale del plafond di 800 euro agevolabili.
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