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Pubblicato in GU 11 agosto 2026 n. 185, Supplemento Ordinario n. 30, il Decreto Omnibus (D.Lgs. 148/2026). Cosa cambia?

Trattamento fiscale dei familiari a carico (art. 1)

L'art. 1 del Decreto Omnibus modifica l'art. 12 TUIR. Viene rimosso il vincolo generale della convivenza o della percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti giudiziari per la generalità dei familiari, circoscrivendo tale requisito specifico esclusivamente agli altri soggetti indicati dall'articolo 433 del Codice Civile. Le disposizioni retroagiscono al periodo d'imposta in corso al 20 dicembre 2025.

Tassazione dei fringe benefit per auto aziendali e optional (art. 2)

Riscrive la disciplina dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti. La percentuale base del costo chilometrico ACI (su 15.000 km) tassabile in capo al lavoratore è fissata al 50%. Sono previste sconti specifici per la transizione ecologica:

  • 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria;
  • 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

I valori sono incrementati del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione. Inoltre, in presenza di accessori o allestimenti optional non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore, il valore imponibile è aumentato di un ulteriore 5%. Vengono salvaguardati i regimi transitori per i veicoli assegnati o ordinati entro il 31 dicembre 2024, con applicazione delle nuove norme sull'extra 5% per gli optional a partire dal 1° gennaio 2026.

Trattamento fiscale dei crediti di imposta ceduti o compensati (art. 3)

Introduce i commi 3-quater e 3-quinquies all'art. 54 TUIR. Viene stabilito che i differenziali positivi derivanti dalla cessione o dall'utilizzo in compensazione di crediti d'imposta (inclusi i crediti relativi ai bonus edilizi ex art. 121 DL 34/2020) costituiscono reddito per i lavoratori autonomi. Tali plusvalenze sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva pari a quella prevista dall'art. 5 D.Lgs. 461/97 (da versare a saldo delle imposte sui redditi). Sono esclusi dalla sostitutiva i crediti che rappresentano il corrispettivo diretto di una prestazione professionale, i quali concorrono interamente alla formazione del reddito ordinario. La norma si applica ai crediti acquistati dalla data di entrata in vigore del decreto, con facoltà di applicazione retroattiva al periodo d'imposta al 31 dicembre 2024 tramite dichiarazione integrativa.

Imprese agricole, contabilità e perdite

  • Art. 4 (Modifiche per le imprese agricole): Estende l'applicazione della tassazione su base catastale o forfettaria ad altre tipologie di attività connesse collegate all'utilizzo di immobili agricoli e rettifica i rimandi normativi legati alle società semplici e agli imprenditori individuali.
  • Art. 5 (Derivazione del reddito e principi contabili): Modifica gli articoli 94, 95, 101, 103, 108, 110 e 162-bis del TUIR. Per i soggetti IAS/IFRS, la valutazione di titoli e derivati assume rilevanza fiscale diretta in base alla corretta applicazione dei principi contabili. Per l'avviamento, marchi e attività immateriali a vita utile indefinita, la deduzione (fino a 1/18) viene coordinata con le imputazioni a conto economico e con le operazioni straordinarie. Viene definita la nozione di esercizio "in via prevalente" di attività finanziarie (ricavi > 50%).
  • Art. 6 (Riallineamento straordinario dei valori): Consente di riallineare le divergenze tra valori contabili e fiscali emerse a seguito dell'applicazione dell'art. 10 D.Lgs. 192/2024. L'opzione si esercita nella dichiarazione dei redditi del periodo successivo al 31 dicembre 2025, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva in un'unica soluzione.
  • Art. 7 (Interpretazione autentica dell'art. 84, comma 3, TUIR): Chiarisce che la limitazione al riporto delle perdite nei casi di cambio di controllo si applica anche quando il trasferimento riguarda le partecipazioni della società controllante diretta o indiretta dell'entità che ha maturato le perdite.
  • Art. 8 (Revisione norme sulle perdite): Effettua correzioni e allineamenti tecnici di coordinamento sull'efficacia temporale delle operazioni straordinarie di fusione e scissione.

Conferimenti di partecipazioni minusvalenti (art. 9)

Riscrive gli artt. 175 e 177 del TUIR. Nel caso in cui il valore di realizzo del conferimento sia inferiore al costo fiscalmente riconosciuto, ma inferiore anche al "valore normale", il valore di realizzo fiscale viene assestato al minor importo tra il costo fiscale e il valore normale, evitando salti d'imposta o emersione di minusvalenze artificiali.

Revisione della fiscalità internazionale

  • Art. 10 (Perdite estere definitive): Introduce l'art. 181, commi 1-bis e ss. del TUIR. Si consente l'importazione e la deduzione in Italia delle perdite fiscali definitive generate da società controllate residenti in Paesi UE o SEE in caso di fusione, a condizione che la società estera abbia cessato l'attività, dismesso i beni e le perdite non siano altrimenti utilizzabili nello Stato d'origine.
  • Art. 11 (Recepimento nuovi regimi OCSE): Integra il D.Lgs. 209/2023 introducendo il nuovo articolo 39-bis. Vengono formalizzati i regimi di semplificazione ("Safe Harbours") concordati in sede di Quadro Inclusivo BEPS:
    • Regime coesistente qualificato (imposta integrativa e suppletiva azzerate);
    • Regime qualificato della controllante capogruppo;
    • Incentivi fiscali qualificati e crediti rimborsabili/negoziabili, legati a sostanza economica (spese salariali ed immobilizzazioni materiali ammissibili).

Estensione dei termini per la detrazione IVA (art. 12)

Apporta una fondamentale modifica all'articolo 19, comma 1, ed all'articolo 25 del DPR 633/1972 (nonché al Testo Unico IVA D.Lgs. 10/2026). Il diritto alla detrazione dell'IVA sui beni e servizi acquistati viene esteso fino al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto (o a quello di ricezione della fattura), garantendo maggior respiro operativo per la gestione delle detrazioni d'imposta nelle contabilità aziendali.

Revisione disciplina accertamento e procedura

  • Artt. 13-15 (Imposte di Successione, Donazione, Ipotecaria e Catastale): Precisano le modalità di liquidazione, i termini di decorrenza (spostati al giorno successivo alla scadenza dei termini di presentazione/versamento) e il raggio d'azione delle rettifiche sui tributi indiretti.
  • Art. 16 (Adempimento Collaborativo / Cooperative Compliance): Riscrive le regole dell'art. 6 e 7-bis D.Lgs. 128/2015. I debiti emergenti dalle risposte dell'Agenzia delle Entrate possono essere versati fino a un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Permette inoltre di sanare i "rischi fiscali retroattivi" (relativi a periodi d'imposta precedenti) prima che l'amministrazione ne abbia formale conoscenza.
  • Art. 17 (Certificazione del Tax Control Framework): Differisce dal 30 settembre 2026 al 31 dicembre 2026 il termine per ottenere la certificazione del sistema integrato di rilevazione e controllo del rischio fiscale.
  • Art. 18 (Visto di conformità e iscrizione a ruolo): Prevede che l'iscrizione a ruolo del 30% della maggiore imposta per irregolarità su vistatori e CAF sia effettuata direttamente dalla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate.
  • Art. 19 (Rendiconto stabili organizzazioni all'estero): Prescrive che al rendiconto delle stabili organizzazioni debba essere attribuita data certa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (tramite marca temporale o strumenti idonei).
  • Art. 20 (Pubblicità immobiliare ed autoliquidazione): Disciplina le procedure di controllo d'ufficio e notifica degli avvisi di liquidazione sulle imposte ipo-catastali e di registro autoliquidate da soggetti diversi dai notai.
  • Art. 21 (Regime forfettario): Elimina la premialità della riduzione di un anno dei termini di accertamento per i contribuenti in regime forfettario.
  • Art. 22 (Termini di accertamento per componenti pluriennali): Stabilisce che per i costi a efficacia pluriennale (ammortamenti, spese su più esercizi) il termine decadenziale per l'accertamento decorre dal periodo d'imposta in cui la prima quota è stata dedotta. Si applica agli acquisti effettuati dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027.
  • Art. 23 (Società a ristretta base partecipativa): Codifica la presunzione legale di distribuzione dei maggiori utili accertati ai soci, a condizione che l'Agenzia provi l'esistenza di ricavi non dichiarati o di costi inesistenti.
  • Art. 24 (Accertamento per antieconomicità): Stabilisce che lo scostamento tra prezzo pattuito e valore di mercato non basta da solo a giustificare l'accertamento per antieconomicità o carenza di inerenza, richiedendosi elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, salvo il caso di difformità manifesta e rilevante.
  • Art. 25 (Statuto del Contribuente): Coordina l'efficacia vincolante degli atti di indirizzo ministeriali sulle attività degli uffici finanziari.
  • Art. 26 (Dividendi a Fondi Pensione esteri): Aumenta dall'11% al 20% l'aliquota della ritenuta d'imposta applicata sui dividendi distribuiti a fondi pensione istituiti in Paesi UE o SEE.
  • Art. 27 (Affrancamento partecipazioni in Paesi Black List): L'aliquota dell'imposta sostitutiva per l'affrancamento dei titoli e partecipazioni non quotate in società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (black list) sale al 36% e il versamento non può essere rateizzato.

Correttivi ed esclusioni dal Concordato (art. 28)

Introduce importanti affinamenti alla disciplina del Concordato Preventivo Biennale (CPB) ex D.Lgs. 13/2024:

  • Inefficacia dell'adesione: L'adesione avvenuta in difetto dei requisiti o in presenza di cause di esclusione è espressamente dichiarata priva di effetti.
  • Modifiche della compagine sociale: In caso di rinnovo del concordato, i mutamenti dei soci non causano decadenza se i nuovi ingressi riguardano soggetti con redditi da lavoro dipendente/assimilato o con redditi d'impresa/lavoro autonomo non superiori a 35.000 euro.
  • Società e associazioni tra professionisti: L'esclusione dal concordato per modifiche associative si neutralizza se le attività svolte non condividono il medesimo Indice Sintetico di Affidabilità fiscale (ISA).
  • Premialità estese in caso di rinnovo: Per chi rinnova l'accordo vengono confermati l'esonero dal visto per compensazioni IVA sino a 100.000 euro e imposte dirette sino a 70.000 euro, oltre all'ulteriore premialità del mancato addebito degli interessi sulle rateazioni delle imposte per il biennio 2026-2027.
  • Ravvedimento operoso e rideterminazione: Permesso l'uso del ravvedimento operoso per correggere dati e ricavi comunicati con errori, con conseguente ricalcolo del reddito concordato senza decadenza dal regime.

Tabella di sintesi

Articolo

Oggetto

Descrizione

Art. 1

Familiare a carico

Limita il requisito della convivenza o degli assegni alimentari solo agli "altri familiari" dell'art. 433 c.c., eliminandolo per la generalità dei parenti.

Art. 2

Fringe benefit auto aziendali

Fissa al 50% la base imponibile ACI per i veicoli in uso promiscuo (sconti al 10% per le elettriche e 20% per le ibride plug-in). Aumenta del 5% l'imponibile in caso di optional non compresi nelle tabelle ACI.

Art. 3

Crediti d’imposta professionisti

Tassa come reddito da lavoro autonomo le plusvalenze/differenziali da cessione o compensazione di crediti d'imposta (inclusi i bonus edilizi), applicando un'imposta sostitutiva.

Art. 4

Impresa agricola

Estende la tassazione catastale/forfettaria ad ulteriori attività connesse collegate all'uso degli immobili agricoli e adegua i riferimenti alle società semplici.

Art. 5

Derivazione e principi contabili

Allinea il valore fiscale a quello contabile per soggetti IAS/IFRS e disciplina le deduzioni per avviamento e marchi, coordinandoli con il conto economico.

Art. 6

Riallineamento valori

Introduce un'opzione di riallineamento straordinario dei disallineamenti contabili/fiscali da esercitare nella dichiarazione dei redditi post 31/12/2025 con imposta sostitutiva.

Art. 7

Riporto perdite fiscali

Chiarisce (interpretazione autentica dell'art. 84 TUIR) che i limiti alle perdite si applicano anche quando il cambio di controllo avviene sulla controllante diretta o indiretta.

Art. 8

Revisione norme sulle perdite

Introduce modifiche e riallineamenti tecnici sull'efficacia temporale del riporto perdite nelle operazioni straordinarie (fusioni e scissioni).

Art. 9

Conferimenti di partecipazioni

Riscrive gli artt. 175 e 177 TUIR: se il valore di realizzo è inferiore al costo fiscale e al valore normale, il valore fiscale si assesta al minor importo tra costo e valore normale.

Art. 10

Perdite estere definitive

Consente la deduzione in Italia delle perdite definitive di controllate UE/SEE a seguito di fusione, a condizione di cessazione dell'attività estera e impossibilità di utilizzo in loco.

Art. 11

Imposizione minima globale

Integra il D.Lgs. 209/2023 inserendo l'art. 39-bis per recepire i regimi di semplificazione (Safe Harbours) e incentivazione della Global Minimum Tax (Pillar Two).

Art. 12

Detrazione IVA

Estende il termine per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA sui beni/servizi acquistati fino al secondo anno successivo a quello di insorgenza del diritto.

Art. 13

Imposte indirette (Rettifiche)

Modifica la disciplina di rettifica e accertamento per le imposte sulle successioni, donazioni, ipotecaria e catastale.

Art. 14

Imposte indirette (Decorrenze)

Fissa la decorrenza dei termini per la liquidazione e il rimborso dei tributi indiretti al giorno successivo alla scadenza di presentazione/versamento.

Art. 15

Imposte indirette (Coordinamento)

Allinea i riferimenti normativi per i controlli automatizzati e le notifiche relative alle imposte indirette e ipo-catastali.

Art. 16

Adempimento collaborativo

Riscrive la disciplina del regime di cooperative compliance: consente la rateizzazione dei debiti da risposta fino a 20 rate trimestrali e la regolarizzazione preventiva dei rischi pregressi.

Art. 17

Certificazione Tax Control Framework

Proroga dal 30 settembre 2026 al 31 dicembre 2026 il termine per la certificazione dei sistemi di rilevazione e controllo del rischio fiscale.

Art. 18

Visto di conformità e iscrizione a ruolo

Stabilisce che l'iscrizione a ruolo del 30% della maggiore imposta per irregolarità nei visti di conformità sia eseguita direttamente dalla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate.

Art. 19

Stabili organizzazioni all'estero

Richiede la data certa (tramite marca temporale) per il rendiconto delle stabili organizzazioni estere entro la scadenza della dichiarazione dei redditi.

Art. 20

Pubblicità immobiliare

Regola i controlli d'ufficio e la notifica degli avvisi di liquidazione per le imposte autoliquidate da soggetti diversi dai notai.

Art. 21

Regime forfettario

Elimina la riduzione di un anno dei termini di accertamento per i contribuenti in regime forfettario.

Art. 22

Termini accertamento costi pluriennali

Stabilisce che i termini di accertamento per componenti a deduzione pluriennale decorrono dal periodo d'imposta in cui è dedotta la prima quota.

Art. 23

Società a ristretta base partecipativa

Codifica la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci, ponendo l'onere della prova sui ricavi omessi o costi inesistenti in capo all'Agenzia.

Art. 24

Accertamento per antieconomicità

Dispone che lo scostamento tra prezzo e valore di mercato non basta da solo a fondare l'accertamento, salvo casi di difformità manifesta e rilevante.

Art. 25

Statuto del Contribuente

Coordina la vincolatività delle circolari e degli atti di indirizzo ministeriali per l'operato dell'amministrazione finanziaria.

Art. 26

Dividendi a Fondi Pensione esteri

Incrementa dall'11% al 20% la ritenuta d'imposta applicata sui dividendi distribuiti a fondi pensione UE/SEE.

Art. 27

Affrancamento Paesi Black List

Aumenta al 36% l'imposta sostitutiva per l'affrancamento delle partecipazioni in Paesi a fiscalità privilegiata e vieta la rateizzazione del versamento.

Art. 28

Concordato Preventivo Biennale (CPB)

Introduce correttivi sul CPB: inefficacia per mancanza di requisiti, deroghe sulle modifiche societarie fino a 35.000€, estensione delle premialità (esonero visti e azzeramento interessi sulle rate) e uso del ravvedimento.

Fonte: D.Lgs. 148/2026 (GU 11 agosto 2026 n. 185)

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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