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L'IMU è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Quanto al versamento, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Quanto all'adempimento dichiarativo, il D.Lgs. 147/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2026 n. 185, ha aggiornato l'assetto procedurale del tributo abrogando i commi 769 e 770 della L. 160/2019 e introducendo il nuovo comma 768-bis, che blindando la procedura stabilisce la via telematica come unica modalità ammessa per l'assolvimento dell'adempimento.

La nuova disposizione conferma la natura periodica della dichiarazione: la presentazione deve avvenire entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso o si sono verificate variazioni rilevanti per il calcolo dell'imposta.

Il principio base resta invariato, per cui il modello inviato esplica i suoi effetti anche per gli anni successivi, a meno che non intervengano modifiche dei dati dichiarati che comportino un diverso ammontare del tributo dovuto. Tramite il modello telematico approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il contribuente è inoltre tenuto ad attestare il possesso dei requisiti necessari per l'accesso a specifiche agevolazioni ed esenzioni previste dalla norma, fermo restando che le dichiarazioni IMU e TASI già presentate in passato mantengono la loro validità in quanto compatibili.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Il contribuente non è tenuto a presentare la dichiarazione se le circostanze rilevanti sono già note al Comune, oppure sono da questo autonomamente conoscibili, ad esempio tramite visura catastale, come confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 26921/2025 (nel caso di specie, non sussiste nell'ipotesi in cui la variazione consiste nella sopravvenuta trasformazione di un terreno agricolo in area edificabile, in forza dello strumento urbanistico generale adottato dall'ente impositore).

La tardiva presentazione della dichiarazione

La dichiarazione IMU per l’anno 2025 doveva essere presentata ordinariamente entro il 30 giugno 2026, ma è ancora possibile regolarizzare l'omissione entro il 28 settembre 2026, cioè entro 90 giorni dal termine ordinario.

Invero, in base all’art. 2 c. 7 DPR 322/98, sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta. Quanto alle sanzioni, occorre considerare le disposizioni in materia.

Le sanzioni in tema IMU

In tema di IMU, la citata disposizione deve essere letta con quanto indicato dall’art. 1 c. 775 L. 160/2019, secondo cui:

  • l’omessa presentazione comporta una sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non versata, con un minimo di 50 euro;
  • in caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
  • in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500;
  • in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il Comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro.

Le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

La riduzione delle sanzioni

Inoltre, in tema di IMU, occorre considerare ulteriori aspetti e, in particolare, le norme indicate dal D.Lgs. 472/97 (disposizioni in vigore sino al 31 dicembre 2026):

  • la sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: “ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni” (art. 13 c. 1 lett. c) D.Lgs. 472/97);
  • la riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a novanta giorni (art. 13 c. 2-ter D.Lgs. 472/97).

Le sanzioni: omessa presentazione e ravvedimento operoso

Dunque, per l’omissione è possibile:

  • entro il 30 luglio 2026, presentare la dichiarazione tardiva (30 giorni dalla scadenza), in tal caso, la sanzione dell’art. 1 c. 775 L. 160/2019 beneficia sia della riduzione a un terzo ex art. 7 c. 4-bis D.Lgs. 472/97, sia della riduzione da ravvedimento a un decimo ex art. 13 c. 1 lett. c) D.Lgs. 472/97, cioè una sanzione pari al 3,33% dell’imposta non versata, con un minimo di 1,67 euro;
  • dal 31 luglio al 28 settembre 2026, opera la sola riduzione da ravvedimento a un decimo, per una sanzione del 10%.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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di

Paola Aglietta

- Dottore Commercialista e Revisore Legale in Torino

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