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Le disposizioni riproducono quelle contenute nell’art. 12-ter DL 84/2025, convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2025, che ha previsto la possibilità di adottare il regime di ravvedimento speciale solo per coloro che hanno aderito al CPB 2025/2026.

Il disegno di legge (A.S. n. 1942 – Disposizioni in materia economica, fiscale, nonché in materia di tutela dei consumatori), che contiene il ravvedimento speciale e che consente di regolarizzare anche il periodo d’imposta 2023, come chiarisce la relazione illustrativa, è volto ad incentivare l'adesione al concordato preventivo biennale, favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari e garantire maggiore certezza nei rapporti tra contribuenti e Amministrazione finanziaria.

Deve essere, comunque, evidenziato che le disposizioni contenute nel DDL in esame, con molta probabilità, confluiranno nel decreto Omnibus in corso di approvazione.

Soggetti

Interessati del provvedimento sono anche i soggetti, il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, tenendo conto del periodo di imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

Possono dunque adottare il ravvedimento speciale 2026/2027, anche rinnovando l’adesione al CPB relativo al biennio 2024/2025, i soggetti che:

  • hanno applicato gli ISA;
  • i soggetti ISA, con un ammontare di ricavi di cui all’art. 85, c. 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), del TUIR, o compensi, di cui all’art. 54, c. 1.TUIR, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, nel caso in cui sussista una delle seguenti circostanze anche per una delle annualità comprese tra il 2020 e il 2024:
  1. hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia da COVID- 19, introdotte con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati in attuazione del combinato disposto dell'art. 9-bis c. 7 DL 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. 96/2017, e dell'art. 148 DL 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020;
  2. hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’art. 9-bis c. 6 lett. a) DL 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. 96/2017;
  3. hanno dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata all’esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Base imponibile e imposte sostitutive

La base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del:

  1. 5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
  2. 10% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
  3. 20% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
  4. 30% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
  5. 40% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
  6. 50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

La base imponibile dell’IRAP è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura suddetta.

Per le annualità 2022, 2023 e 2024, i soggetti ISA applicano l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l’aliquota del:

  • 10%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
  • 12%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
  • 15%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

Per le annualità 2022, 2023 e 2024, i menzionati soggetti applicano l’IRAP con l’aliquota del 3,9%.

Si riducono del 30% le aliquote, rispetto a quelle sopra elencate sia per le imposte sui redditi e addizionali sia per l’IRAP, in considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi di imposta 2020 e 2021.

Base imponibile speciale

Per le annualità in cui sussistono le circostanze riguardanti la dichiarazione di cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID 19, la dichiarazione di sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività e la causa di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata all’esercizio di due o più attività di impresa, ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

  1. la base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;
  2. l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando, all’incremento di cui alla precedente lettera a), l’aliquota del 12,5%;
  3. la base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’IRAP è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;
  4. l’imposta sostitutiva dell’IRAP è determinata applicando, all’incremento di cui alla precedente lettera c), l’aliquota del 3,9%.

Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’IRAP, come sopra determinate, sono diminuite del 30%, ad eccezione delle ipotesi correlate all’esercizio di due o più attività di impresa.

Valore minimo

Il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell’opzione non può essere inferiore a 1.000 euro. Tale limite non sussiste con riguardo all’imposta sostitutiva attinente all’IRAP.

Versamento

Il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato:

  • in un'unica soluzione tra il 1° gennaio 2027 e il 15 marzo 2027 oppure
  • mediante pagamento rateale in un massimo di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2027. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione.

Esclusioni

Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'art. 6-bis L. 212/2000, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

Redditi prodotti in forma associata

Per redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all’art. 5 TUIR, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all’art. 73 c. 1, lettera a) TUIR, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 TUIR, il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.

Effetti

Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale, nei confronti dei soggetti che hanno aderito al ravvedimento, per i periodi d'imposta 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'art. 39 DPR 600/73, nonché quelle di cui all'art. 54 c. 2 secondo periodo DPR 633/72, non possono essere effettuati, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:

  • intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale (2026/2027) di cui all'art. 22 D.Lgs. 13/2024;
  • applicazione nei confronti dei soggetti che hanno usufruito del ravvedimento, di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal D.Lgs. 74/2000, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, c. 1, nonché dell'art. 2621 c.c. e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi nel corso degli anni di imposta dal 2020 al 2024;
  • mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione;
  • dichiarazione infedele di una causa di esclusione già sopra indicate nell’ambito della base imponibile speciale.

Deve essere evidenziato che, nei casi di cui al punto sub 2) ed in ipotesi di mancato pagamento di una delle rate previste, la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualità di riferimento. In tali casi, restano comunque validi i pagamenti già effettuati, non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento.

Proroga dei termini di accertamento

Per i soggetti ISA che aderiscono al CPB e che adottano, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2020, 2021, 2022 e 2023, il regime di ravvedimento in analisi, i termini di decadenza per l'accertamento di cui all'art. 43 DPR 600/73, e all'art. 57 DPR 633/72, relativi all’annualità oggetto di ravvedimento, sono prorogati al 31 dicembre 2029.

Per i soggetti ISA che aderiscono al CPB per il biennio 2026/2027, i termini di decadenza per l’accertamento, in scadenza al 31 dicembre 2026 (es. 2020), sono prorogati al 31 dicembre 2027.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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Andrea Amantea

- Giornalista pubblicista - Dottore commercialista

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