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Per i contratti e gli atti di obbligazione formati in via telematica nell’ambito di procedimenti concessori non è ammesso alcun regime forfettario di imposta di bollo: continua ad applicarsi la regola ordinaria di 16 euro per ogni foglio, ossia ogni quattro facciate, indipendentemente dal formato digitale del documento.

Il chiarimento arriva con la risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 153 del 31 luglio 2026, resa a seguito di interpello presentato da un ente che gestisce procedimenti di assegnazione in concessione e che, nel passaggio ai flussi digitali, ha chiesto indicazioni sulla corretta quantificazione del bollo dovuto. L’istante ha evidenziato come il DPR 642/72 preveda, per gli atti rilasciati in modalità telematica, un diverso trattamento a seconda della tipologia di documento:

  • per gli atti e provvedimenti dell’amministrazione, l’articolo 4 della Tariffa, Parte prima, contempla in caso di rilascio telematico un’imposta forfettaria di 16 euro;
  • per i contratti e le scritture private, invece, l’articolo 2 della stessa Tariffa mantiene la misura di 16 euro per ogni foglio, senza deroghe legate al formato.

Secondo il contribuente, proprio l’assenza, per “i contratti e gli atti di obbligazione”, di una specifica previsione differenziata per il digitale avrebbe dovuto portare a escludere qualsiasi regime forfettario, applicando la regola a foglio anche ai documenti elettronici.
L’Agenzia delle Entrate conferma questa lettura, richiamando anzitutto l’art. 1 DPR 642/72, che assoggetta a bollo gli atti indicati in Tariffa, e soffermandosi poi sulle voci 2 e 4 della Tariffa, Parte prima: la prima dedicata alle scritture private che documentano rapporti giuridici di ogni specie, la seconda agli atti e provvedimenti degli organi pubblici.

La disciplina forfettaria per gli atti telematici della pubblica amministrazione è frutto di una scelta puntuale del legislatore operata con la L. 147/2013. I c. 593 e 594 dell’art. 1 hanno inserito, all’articolo 4 della Tariffa, il c. 1-quater e la nota 5, fissando un’imposta di 16 euro per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica, in estratto o in copia conforme, “a prescindere dalla dimensione del documento”. La misura forfettaria è stata espressamente concepita per le istanze e per gli atti e provvedimenti rilasciati tramite canali telematici, con riferimento alla sola voce dell’articolo 4, senza estensione ai contratti e alle scritture private di cui all’articolo 2.

Da qui la conclusione dell’Agenzia: gli atti e provvedimenti amministrativi che chiudono il procedimento di assegnazione delle concessioni sono soggetti al bollo ai sensi dell’articolo 4 e, se rilasciati per via telematica, beneficiano del regime forfettario di 16 euro per documento; i contratti e gli atti di obbligazione stipulati nel medesimo contesto, invece, restano assoggettati al bollo “a foglio” previsto dall’art. 2, senza possibilità di applicare, in assenza di un’esplicita norma, un analogo meccanismo forfettario per il formato digitale.

Fonte: Risp. AE 31 luglio 2026 n. 153

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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a cura di

redazione Memento

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