Negli ultimi anni il visto di conformità ha assunto un ruolo sempre più rilevante nel sistema dei controlli tributari preventivi, in particolare nell’ambito dell’utilizzo dei crediti IVA e degli adempimenti dichiarativi.
L’istituto rappresenta uno strumento di garanzia affidato a soggetti qualificati esterni all’Amministrazione finanziaria chiamati a verificare la correttezza formale dei dati esposti nelle dichiarazioni e nelle istanze da cui emergono i crediti utilizzati dal contribuente. Parallelamente alla crescente importanza del visto, il regime di responsabilità degli intermediari ha conosciuto una significativa evoluzione, passando da un modello inizialmente circoscritto a una sanzione amministrativa autonoma a un sistema caratterizzato da una progressiva estensione degli obblighi, successivamente ridimensionata in un’ottica di maggiore proporzionalità.
Visto infedele: evoluzione del regime di responsabilità del professionista
Un assetto normativo che sembra condurre ad una progressiva trasformazione del visto di conformità da adempimento prevalentemente formale a vero presidio di affidabilità fiscale e controllo preventivo dei crediti tributari.
Caso giurisprudenziale
La controversia oggetto della sentenza della CGT II Lombardia 7 luglio 2026 n. 1549 traeva origine da un atto di recupero emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di un contribuente che aveva utilizzato in compensazione, nell’anno d’imposta 2017, un credito IRPEF oltre soglia. L’Ufficio contestava l’illegittimità dell’utilizzo della quota eccedente i cinquemila euro ritenendo non integrato il requisito sostanziale di un valido visto di conformità previsto dalla normativa in materia di compensazioni dei crediti tributari. In particolare, l’Amministrazione finanziaria rilevava due distinti profili di irregolarità:
Secondo la tesi erariale, la violazione riscontrata non potevano qualificarsi come meramente formale in quanto il visto di conformità non rappresenta un mero adempimento documentale, ma un requisito essenziale per l’esercizio del diritto alla compensazione oltre la soglia normativamente prevista costituendo un presidio volto a prevenire indebite compensazioni sicché la sua mancanza o le irregolarità nell’apposizione dello stesso incidono direttamente sulle modalità di esercizio del diritto alla compensazione. L’Agenzia richiamava, in tale direzione, il quadro normativo di riferimento ratione temporis e, in particolare, l’art. 1 c. 574 L. 147/2013, l’art. 35 D.Lgs. 241/1997, l’art. 23 DM 164/1999 e l’art. 3 DPR 322/1998.
Con il ricorso, la contribuente contestava la ripresa fiscale su entrambi i profili:
I giudici di primo grado accoglievano il ricorso ritenendo che il credito fosse effettivamente spettante e che le contestazioni formulate dall’Ufficio attenessero esclusivamente a profili procedurali privi di incidenza sostanziale, non essendo stato contestato né l’ammontare né l’esistenza del credito.
Violazione non meramente formale
Di diverso avviso i giudici d’appello che hanno concluso per la riforma della sentenza affermando che, dalla lettura coordinata delle disposizioni sopra richiamate, emergeva chiaramente il principio della necessaria identità soggettiva tra il professionista incaricato della predisposizione e del rilascio del visto e il soggetto che effettua la trasmissione telematica della dichiarazione.
La Corte ha poi escluso che l’irregolarità potesse essere qualificata come meramente formale.
Gli interpreti hanno confortato la motivazione di accoglimento del gravame di parte pubblica richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. SS. UU. 30055/2008) secondo cui una violazione può essere considerata irrilevante ai fini sanzionatori solo quando non arrechi pregiudizio all’attività di controllo dell’Amministrazione e non incida sulla determinazione del tributo. Nel caso concreto, invece, secondo i giudici di seconde cure, il visto di conformità svolgeva una funzione sostanziale di controllo preventivo e la sua mancanza (o irregolarità nell’apposizione) impedisce l’utilizzo del credito secondo le modalità previste dalla legge. In sostanza, la spettanza sostanziale del credito non è sufficiente a rendere legittima la compensazione, poiché il diritto all’utilizzo del credito è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dal legislatore.
Ulteriore rilievo è stato attribuito dalla Corte territoriale alla cancellazione del professionista dall’elenco dei soggetti abilitati: in particolare, il contribuente non aveva fornito alcuna prova della data effettiva di apposizione del visto, limitandosi a formulare un’ipotesi non dimostrata circa il possibile svolgimento anticipato delle verifiche. In assenza di tale prova, il visto rilasciato da un soggetto non più abilitato è stato ritenuto giuridicamente equivalente a un visto omesso, con conseguente legittimità del recupero del credito compensato.
Le linee-guida meno rigide della Cassazione
La bussola in materia l’hanno data i giudici di legittimità con l’affermazione del principio cardine secondo cui "le violazioni sono sostanziali se incidono sulla base imponibile o sull’imposta o sul versamento, sono formali se pregiudicano l’esercizio delle azioni di controllo, pur non incidendo sulla base imponibile, sull’imposta o sul versamento, e sono meramente formali se non influiscono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, né arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo" (cfr. tra le più recenti, Cass. 22688/2025). Sulla scorta di tale principio-base la Corte di Cassazione ha, quindi, chiarito che:
In definitiva, l’irregolarità del visto in difetto di abilitazione non può comportare, secondo il citato orientamento giurisprudenziale, l’irrogazione di sanzioni palesemente sproporzionate e tanto meno determinare la perdita del diritto del contribuente a utilizzare il credito in compensazione.
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Marco Nessi
- Dottore Commercialista e Revisore LegaleRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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