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Negli ultimi anni il visto di conformità ha assunto un ruolo sempre più rilevante nel sistema dei controlli tributari preventivi, in particolare nell’ambito dell’utilizzo dei crediti IVA e degli adempimenti dichiarativi.

L’istituto rappresenta uno strumento di garanzia affidato a soggetti qualificati esterni all’Amministrazione finanziaria chiamati a verificare la correttezza formale dei dati esposti nelle dichiarazioni e nelle istanze da cui emergono i crediti utilizzati dal contribuente. Parallelamente alla crescente importanza del visto, il regime di responsabilità degli intermediari ha conosciuto una significativa evoluzione, passando da un modello inizialmente circoscritto a una sanzione amministrativa autonoma a un sistema caratterizzato da una progressiva estensione degli obblighi, successivamente ridimensionata in un’ottica di maggiore proporzionalità.

Visto infedele: evoluzione del regime di responsabilità del professionista

  • L’art. 39 D.Lgs. 241/1997, nella formulazione originaria, prevedeva infatti, in caso di rilascio di visto infedele, una sanzione amministrativa compresa tra 258 e 2.582 euro a carico dell’intermediario.
  • Un primo irrigidimento si è verificato nel 2007, con l’introduzione della responsabilità solidale dei CAF per le sanzioni dovute dal contribuente, mentre il massimo ampliamento della responsabilità si è registrato nel 2014, in concomitanza con l’introduzione della dichiarazione precompilata, quando CAF e professionisti sono stati chiamati a rispondere non solo delle sanzioni, ma anche della maggiore imposta accertata e dei relativi interessi.
  • Tale impostazione è stata successivamente rivista dal DL 4/2019, che ha riportato il sistema entro confini maggiormente equilibrati. La responsabilità dell’intermediario è stata limitata al pagamento di una somma pari alla sanzione applicabile al contribuente, generalmente determinata nella misura del 30% della maggiore imposta accertata, con esclusione dell’imposta e degli interessi. È inoltre prevista l’esclusione della responsabilità del professionista qualora l’infedeltà del visto sia conseguenza di una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Il visto assume particolare rilievo anche ai fini della compensazione dei crediti IVA. L’art. 17 D.Lgs. 241/1997stabilisce, infatti, che l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA annuali o infrannuali oltre le soglie previste dalla normativa richieda l’apposizione del visto e possa avvenire solo dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito. Analogamente, il visto consente, al ricorrere dei presupposti, di ottenere i rimborsi IVA superiori alla soglia ordinariamente prevista senza prestazione di garanzia.
  • Da ultimo, il D.Lgs. 1/2024 (cd. Decreto Adempimenti) ha introdotto ulteriori misure di semplificazione per i contribuenti con elevato grado di affidabilità fiscale, innalzando da 50.000 a 70.000 euro la soglia entro la quale i soggetti ISA possono utilizzare in compensazione il credito IVA senza visto di conformità, nonché la soglia per l’esonero dal visto o dalla garanzia ai fini del rimborso IVA.
  • Va, altresì, tenuta in considerazione la recente evoluzione normativa della disciplina di riferimento tesa a rafforzare il ruolo del visto di conformità come strumento di controllo preventivo delle compensazioni. In tale contesto si collocano: la riduzione della soglia quantitativa per l’obbligo del visto; l’obbligo di utilizzo dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • i meccanismi di scarto automatico degli F24;
  • le limitazioni alla compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo;
  • il riordino sistematico operato dal d.lgs. 33/2025 (cd Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione).

Un assetto normativo che sembra condurre ad una progressiva trasformazione del visto di conformità da adempimento prevalentemente formale a vero presidio di affidabilità fiscale e controllo preventivo dei crediti tributari.

Caso giurisprudenziale

La controversia oggetto della sentenza della CGT II Lombardia 7 luglio 2026 n. 1549 traeva origine da un atto di recupero emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di un contribuente che aveva utilizzato in compensazione, nell’anno d’imposta 2017, un credito IRPEF oltre soglia. L’Ufficio contestava l’illegittimità dell’utilizzo della quota eccedente i cinquemila euro ritenendo non integrato il requisito sostanziale di un valido visto di conformità previsto dalla normativa in materia di compensazioni dei crediti tributari. In particolare, l’Amministrazione finanziaria rilevava due distinti profili di irregolarità:

  • la dichiarazione dei redditi dalla quale emergeva il credito era stata trasmessa telematicamente da un soggetto diverso dal professionista che aveva apposto il visto di conformità;
  • il professionista indicato quale soggetto vistatore risultava cancellato dall’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto anteriormente alla trasmissione della dichiarazione.

Secondo la tesi erariale, la violazione riscontrata non potevano qualificarsi come meramente formale in quanto il visto di conformità non rappresenta un mero adempimento documentale, ma un requisito essenziale per l’esercizio del diritto alla compensazione oltre la soglia normativamente prevista costituendo un presidio volto a prevenire indebite compensazioni sicché la sua mancanza o le irregolarità nell’apposizione dello stesso incidono direttamente sulle modalità di esercizio del diritto alla compensazione. L’Agenzia richiamava, in tale direzione, il quadro normativo di riferimento ratione temporis e, in particolare, l’art. 1 c. 574 L. 147/2013, l’art. 35 D.Lgs. 241/1997, l’art. 23 DM 164/1999 e l’art. 3 DPR 322/1998.

Con il ricorso, la contribuente contestava la ripresa fiscale su entrambi i profili:

  • in primo luogo, eccepiva l’inesistenza di un obbligo di coincidenza soggettiva tra il professionista che appone il visto di conformità e il soggetto che trasmette telematicamente la dichiarazione. Secondo la tesi difensiva del contribuente, la normativa non prevede una specifica preclusione in caso di trasmissione effettuata da un soggetto diverso;
  • in secondo luogo, sosteneva che l’eventuale irregolarità avrebbe avuto natura esclusivamente formale, considerato che il credito Irpef risultava effettivamente esistente e spettante. L’assenza di un danno erariale avrebbe, quindi, impedito il recupero dell’importo compensato.

I giudici di primo grado accoglievano il ricorso ritenendo che il credito fosse effettivamente spettante e che le contestazioni formulate dall’Ufficio attenessero esclusivamente a profili procedurali privi di incidenza sostanziale, non essendo stato contestato né l’ammontare né l’esistenza del credito.

Violazione non meramente formale

Di diverso avviso i giudici d’appello che hanno concluso per la riforma della sentenza affermando che, dalla lettura coordinata delle disposizioni sopra richiamate, emergeva chiaramente il principio della necessaria identità soggettiva tra il professionista incaricato della predisposizione e del rilascio del visto e il soggetto che effettua la trasmissione telematica della dichiarazione.

La Corte ha poi escluso che l’irregolarità potesse essere qualificata come meramente formale.

Gli interpreti hanno confortato la motivazione di accoglimento del gravame di parte pubblica richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. SS. UU. 30055/2008) secondo cui una violazione può essere considerata irrilevante ai fini sanzionatori solo quando non arrechi pregiudizio all’attività di controllo dell’Amministrazione e non incida sulla determinazione del tributo. Nel caso concreto, invece, secondo i giudici di seconde cure, il visto di conformità svolgeva una funzione sostanziale di controllo preventivo e la sua mancanza (o irregolarità nell’apposizione) impedisce l’utilizzo del credito secondo le modalità previste dalla legge. In sostanza, la spettanza sostanziale del credito non è sufficiente a rendere legittima la compensazione, poiché il diritto all’utilizzo del credito è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dal legislatore.

Ulteriore rilievo è stato attribuito dalla Corte territoriale alla cancellazione del professionista dall’elenco dei soggetti abilitati: in particolare, il contribuente non aveva fornito alcuna prova della data effettiva di apposizione del visto, limitandosi a formulare un’ipotesi non dimostrata circa il possibile svolgimento anticipato delle verifiche. In assenza di tale prova, il visto rilasciato da un soggetto non più abilitato è stato ritenuto giuridicamente equivalente a un visto omesso, con conseguente legittimità del recupero del credito compensato.

Le linee-guida meno rigide della Cassazione

La bussola in materia l’hanno data i giudici di legittimità con l’affermazione del principio cardine secondo cui "le violazioni sono sostanziali se incidono sulla base imponibile o sull’imposta o sul versamento, sono formali se pregiudicano l’esercizio delle azioni di controllo, pur non incidendo sulla base imponibile, sull’imposta o sul versamento, e sono meramente formali se non influiscono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, né arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo" (cfr. tra le più recenti, Cass. 22688/2025). Sulla scorta di tale principio-base la Corte di Cassazione ha, quindi, chiarito che:

  • il controllo contabile del professionista abilitato non attiene all’esistenza effettiva e materiale del credito (verifica questa che compete all’ente impositore) ma riveste la funzione di un “mero controllo anticipato” che non pregiudica in alcun modo quello successivo dell’Amministrazione finanziaria, con la conseguenza che "la disciplina sanzionatoria prevista per la mancata apposizione del visto di conformità rientra fra le violazioni meramente formali" (Cass. n. 22699/2025);
  • allo stesso tempo, la compensazione dei crediti in violazione dell’obbligo di apposizione del visto non configura una violazione di omesso versamento e, quindi, “non incide negativamente in danno del fisco sulla base imponibile e sul versamento dell’imposta, in quanto, una volta accertata sul piano sostanziale l’esistenza del credito … e il conseguente diritto del contribuente di portarlo in compensazione, la mancata apposizione del visto si risolve in una infrazione puramente formale che non determina il venir meno di tale diritto” (Cass. 19786/2025).

In definitiva, l’irregolarità del visto in difetto di abilitazione non può comportare, secondo il citato orientamento giurisprudenziale, l’irrogazione di sanzioni palesemente sproporzionate e tanto meno determinare la perdita del diritto del contribuente a utilizzare il credito in compensazione.

Fonte: CGT II Lombardia 7 luglio 2026 n. 1549

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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