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L’Agenzia delle dogane ha pubblicato nuove istruzioni per gli istituti di compliance doganale, che integrano e sostituiscono le linee guida sull’adempimento spontaneo presenti nella circolare 19 giugno 2026, n. 16/D, fornendo indicazioni in merito alla corretta prassi da seguire.

L’obiettivo è quello di rendere le procedure relative alle istanze di ravvedimento operoso più efficienti e accessibili, favorendo un rapporto maggiormente collaborativo tra Amministrazione e operatori doganali e prevenendo l’insorgere di situazioni di irregolarità.

La circolare 22 luglio 2026, n. 19/D riprende quanto già chiarito con la circolare 16/D, confermando la possibilità di ridurre al minimo le conseguenze sanzionatorie, sia sul piano penale che amministrativo, qualora gli operatori decidano di correggere un errore o di aderire alla contestazione dell’Agenzia delle dogane.

Nuove precisazioni riguardano, invece, il pagamento dei diritti doganali in caso di ravvedimento, che deve avvenire mediante addebito su conto di debito, a differenza delle sanzioni, il cui versamento deve essere effettuato separatamente, tramite bonifico bancario.

La circolare precisa, inoltre, gli effetti prodotti dalla dichiarazione di rettifica, a seconda del momento in cui interviene. Se presentata nell’ambito di accertamenti in linea, questa sostituisce integralmente la dichiarazione presentata in precedenza dall’operatore doganale, compresa la parte relativa alla liquidazione e pagamento dei diritti doganali. Se presentata successivamente allo svincolo della merce, la dichiarazione di rettifica comporta soltanto il pagamento della differenza tra il nuovo importo e i diritti di confini in origine indicati.

L’adempimento spontaneo in ambito doganale

La circolare analizza in modo dettagliato gli istituti che consentono al dichiarante in dogana di evitare, in caso di errore, un procedimento penale per contrabbando, anche quando il pagamento della sanzione avviene in misura ridotta. Gli strumenti a disposizione delle aziende sono la revisione su istanza di parte e il ravvedimento operoso.

La revisione su istanza di parte consente all’operatore doganale di correggere di propria iniziativa una dichiarazione doganale senza incorrere in una violazione amministrativa (art. 96, comma 13, Dnc). Tale istanza può essere presentata solo successivamente allo svincolo della merce e, per ottenere l’annullamento delle sanzioni, va proposta prima che l’operatore abbia formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penale.

Tali limiti temporali non impediscono allo stesso di presentare di un’istanza di revisione di parte prima della notifica dell’avviso di accertamento, potendo accedere in tal modo anche all’istituto del ravvedimento operoso ex articolo 13 D.lgs. 472/1997.

Di conseguenza, se un’azienda riceve una richiesta di documentazione da parte della Dogana, può presentare un’istanza di parte, versando l’eventuale sanzione dovuta in misura ridotta, con ravvedimento operoso.

Occorre considerare, inoltre, che se l’istanza di revisione è presentata entro 90 giorni dallo sdoganamento, il contribuente è esentato dal pagamento degli interessi sui maggiori diritti dovuti.

Il ravvedimento operoso

Già con la circolare n. 16/D, l’Agenzia delle dogane aveva chiarito che il pagamento ridotto della sanzione (con ravvedimento) non esclude l’accesso alle cause di estinzione del reato o di non punibilità previste dall’art. 112 Dnc (all. 1, d.lgs. 141/2024). Un chiarimento importante anche per i riflessi penali che dovrebbe determinare.

L’art. 112, commi 1 e 2, Dnc consentono l’accesso al pagamento ridotto del tributo e della sanzione ridotta, per ottenere, rispettivamente, l’estinzione del reato e la non punibilità dello stesso.

Fonte: Agenzia delle Dogane circolare 22 luglio 2026, n. 19/D

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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a cura di

redazione Memento

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di

Sara Armella

- Avvocato, Studio legale Armella & Associati

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