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Il Libro unico del lavoro (LUL) entra anche nella gestione dei rider autonomi. L’art. 47-quater c. 3-bis D.Lgs. 81/2015 impone infatti al committente di redigere e consegnare il LUL ai rider rientranti nell’art. 47-bis, annotando per ciascun mese di attività anche il numero delle consegne e l’importo totale erogato al lavoratore.

La disposizione, introdotta dall’art. 15 del cd. DL Primo Maggio (DL 62/2026, convertito in L. 112/2026), indica il 1° luglio 2026 come data di decorrenza. In sede di conversione è stato tuttavia inserito il comma 1-bis, che proroga di 90 giorni il termine relativo alle annotazioni riferite al periodo in corso alla data di entrata in vigore della legge, avvenuta il 28 giugno 2026. Il differimento previsto concede alle piattaforme un margine operativo, ma non risolve le incertezze derivanti dall’applicazione della disciplina del LUL a rapporti autonomi organizzati mediante piattaforme digitali.

Perimetro normativo: le fonti da coordinare

Il nuovo obbligo deve essere ricostruito coordinando più fonti. Il DL Primo Maggio, come convertito, introduce l’obbligo e ne disciplina l’avvio, mentre il Capo V-bis del D.Lgs. 81/2015 individua i rider autonomi ai quali si applica.

Per le modalità di tenuta del LUL, i termini, la conservazione e il regime sanzionatorio occorre invece fare riferimento all’art. 39 DL 112/2008 e al DM 9 luglio 2008. Indicazioni operative possono essere ricavate anche dal Vademecum ministeriale del 5 dicembre 2008, in particolare per l’adattamento delle registrazioni alle diverse tipologie di rapporto e per la gestione delle rettifiche successive.

Il coordinamento, tuttavia, non può essere automatico: la disciplina generale del LUL è applicabile nei limiti della compatibilità con il rapporto autonomo. Non tutti i dati normalmente previsti per il lavoro subordinato assumono quindi rilievo nella gestione dei rider.

Un LUL ridisegnato per i rider autonomi

Il mercato italiano del food delivery è caratterizzato dalla presenza di pochi operatori di grandi dimensioni, prevalentemente appartenenti a gruppi internazionali, ai quali si affiancano realtà locali. Il quadro dei rapporti di lavoro non è tuttavia uniforme: accanto alle piattaforme che si avvalgono di rider autonomi rientranti nel Capo V-bis del D.Lgs. 81/2015, operano imprese che hanno adottato il lavoro subordinato o differenti modelli contrattuali. È in questo contesto che si inserisce il nuovo obbligo di tenuta e consegna del LUL.

L’estensione del LUL ai rider autonomi non determina soltanto l’ingresso di nuovi soggetti in un adempimento già conosciuto, ma ne modifica in parte la funzione e la fisionomia.

  • Nel lavoro subordinato, il Libro unico registra il rapporto, le presenze e gli elementi retributivi, consentendo agli organi di vigilanza di ricostruire i rapporti di lavoro in essere e i relativi trattamenti economici. Attraverso la consegna al dipendente di una copia delle registrazioni, il datore di lavoro può inoltre adempiere all’obbligo di consegna del prospetto paga previsto dalla L. 4/1953.
  • Per il rider autonomo manca, invece, una busta paga in senso proprio. Il compenso è già documentato sul piano fiscale mediante fattura o ricevuta per lavoro autonomo occasionale.

Il legislatore ha adattato il contenuto del LUL alle caratteristiche del comparto, prevedendo che il committente debba annotare, per ciascun mese di attività, anche il numero delle consegne e l’importo totale erogato al lavoratore. Il documento non rappresenta quindi la prestazione attraverso i tradizionali dati relativi all’orario e alle presenze, ma assume una più marcata funzione di rendicontazione consuntiva dell’attività svolta e del relativo risultato economico. L’utilizzo dell’avverbio “anche” indica, tuttavia, che questi due dati non esauriscono il contenuto del documento, ma si aggiungono alle annotazioni previste dalla disciplina generale del Libro unico, nei limiti della compatibilità con la natura autonoma del rapporto.

Sul piano operativo, potrà risultare opportuno riservare ai rider autonomi una sezione distinta, con dati e campi coerenti con le caratteristiche della prestazione. Il raccordo tra documentazione fiscale, informazioni generate dalla piattaforma e registrazioni contenute nel LUL rappresenta così uno dei principali profili applicativi del nuovo adempimento.

Numero delle consegne: dato certo, definizione aperta

La norma richiede con certezza il numero delle consegne per ciascun mese, ma non definisce la consegna. Il termine sembra presupporre il completamento dell’attività e dovrebbe essere distinto dall’ordine ricevuto, dalla missione assegnata o dall’incarico accettato. Non è però chiarito come trattare ordini multipli, annullamenti, riassegnazioni, tentativi non riusciti, restituzioni e consegne successivamente contestate.

In attesa di indicazioni ufficiali, appare prudente conteggiare le consegne completate secondo una definizione aziendale coerente con gli stati registrati dalla piattaforma. Gli eventi non conclusi dovrebbero restare nei sistemi di dettaglio ed essere distinti dalle consegne eseguite, anche quando abbiano generato un’indennità. La corresponsione di una somma non trasforma automaticamente un annullamento in una consegna.

Importo totale erogato: competenza e regolazione finanziaria

Più complessa è la nozione di importo totale erogato. Può riferirsi al compenso maturato, al totale lordo riconosciuto, al netto oppure alla somma materialmente trasferita. Il riferimento all’importo “erogato”, letto con l’art. 39 DL 112/2008, sembra privilegiare le somme corrisposte o regolate; l’espressione “per ciascun mese di attività” mantiene però il collegamento con il periodo della prestazione.

In assenza di chiarimenti, la soluzione più trasparente sembra essere quella di non sovrapporre competenza economica e regolazione finanziaria. Il LUL dovrebbe consentire di individuare il periodo delle prestazioni, il lordo dei compensi e delle altre somme, le ritenute e le compensazioni e, infine, il netto trasferito.

Particolare attenzione richiedono le eventuali somme in contanti riscosse dal rider presso il cliente per conto della piattaforma. Non costituiscono un compenso del lavoratore e non incrementano l’importo economico della prestazione. Se sono compensate con i compensi maturati, è opportuno cherisultino separatamente nella riconciliazione finanziaria, poiché spiegano perché il bonifico sia inferiore al totale regolato.

Rettifiche, riconciliazioni e consegna al rider

Contestazioni, annullamenti tardivi, bonus e conguagli possono modificare sia le consegne sia gli importi. Se la variazione interviene dopo la chiusura, non sovrascrivere il dato originario, ma registrare nell’elaborazione successiva una rettifica collegata al mese di competenza, indicando causale e variazione. Si preservano così sequenzialità, inalterabilità e ricostruibilità del dato. Prima della chiusura occorrerà riconciliare rider inclusi nel LUL, consegne completate, totale lordo, compensazioni e netto trasferito.

Alla tenuta si aggiunge un ulteriore obbligo espresso: il committente deve consegnare il LUL al rider. Area personale, posta elettronica o altri canali digitali potranno essere utilizzati, purché garantiscano riservatezza e tracciabilità. In mancanza di indicazioni ufficiali, si ritiene che la piattaforma dovrà poter documentare l’avvenuta trasmissione oppure, in caso di pubblicazione in un’area riservata, la messa a disposizione accompagnata da un avviso al lavoratore.

LUL nelle verifiche ispettive

Il Libro unico del lavoro assolve, sin dalla sua introduzione, anche una funzione essenziale nelle verifiche ispettive: consentire agli organi di vigilanza di disporre di una fotografia della situazione occupazionale, dei rapporti di lavoro registrati e dei relativi trattamenti economici. Con l’estensione ai rider autonomi, questa funzione si amplia a rapporti finora documentati prevalentemente attraverso flussi contrattuali, fiscali e informatici.

Il LUL dei rider è quindi destinato a rappresentare un documento centrale nell’attività di controllo. La sola correttezza formale del prospetto potrebbe non essere sufficiente: i dati annotati dovranno risultare coerenti con le informazioni generate dalla piattaforma e con la documentazione amministrativa, fiscale e finanziaria. La verifica potrà riguardare, in particolare, la corrispondenza tra:

  • rider inseriti nel LUL;
  • consegne completate;
  • compensi riconosciuti;
  • fatture o ricevute;
  • ritenute, pagamenti e somme riscosse in contanti per conto della piattaforma.

Eventuali differenze dovranno poter essere spiegate mediante riconciliazioni e rettifiche tracciabili. Il LUL assume così un rilevante valore probatorio, ma non certifica da solo né l’esattezza delle registrazioni né la qualificazione autonoma del rapporto. In caso di contestazione, la tenuta della posizione aziendale dipenderà dalla possibilità di ricostruire la provenienza dei dati, i criteri utilizzati, le modifiche intervenute e la coerenza tra LUL, documentazione fiscale e flussi finanziari.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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