Con Ordinanza 17 luglio 2026 n. 131, la Corte Costituzionale si pronuncia in merito alla legittimità dell’art. 9 c. 1 del cd. Jobs Act (D.Lgs. 23/2015, ossia "Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183"), su procedimento promosso dal Tribunale di Padova, con Ordinanza 16 luglio 2025 n. 212.
La violazione riguarderebbe l'art. 3 c. 1, l'art. 4, l'art. 35 c. 1 e l'art. 117 c. 1 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 24 della Carta sociale europea, adottata a Torino il 18 ottobre 1961.
Fatti di causa
L’atto introduttivo del giudizio ordinario aveva ad oggetto un’impugnativa di licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo, determinato dal processo di riorganizzazione dell’area commerciale di un’azienda, con conseguente esternalizzazione dell’attività di vendita.
Secondo il ricorrente il contratto di lavoro, prevedendo l’eventuale svolgimento della propria attività anche presso le altre aziende del gruppo, queste ultime avrebbero dovuto essere considerate come un centro unico di imputazione del rapporto di lavoro. Le tre società convenute, costituitesi in giudizio, chiedevano il rigetto del ricorso, contestando che sussistessero le condizioni per imputare loro in maniera indifferenziata il rapporto di lavoro.
Il Tribunale di Padova, non essendo controverso che il datore di lavoro non raggiungesse il requisito dimensionale previsto dall’art. 18 Statuto dei lavoratori (L. 300/1970), ove il licenziamento risultasse illegittimo e difettasse la possibilità di considerare unitariamente le tre società convenute come co-datori di lavoro, si sarebbe dovuta applicare la disposizione censurata, secondo cui l’ammontare dell’indennità e degli importi previsti dall'art. 3 c. 1, art. 4 c. 1, art. 6 c. 1 D.Lgs 23/2015 è dimezzata e non può superare, in ogni caso, il limite di 6 mensilità.
Precedenti e posizione del giudice rimettente
Si ricorda che tale norma è stata oggetto della sentenza Corte Cost. 183/2022, che – pur accertando un vulnus ai principi costituzionali, derivante dalla previsione di un’indennità costretta entro l’esiguo divario di un minimo di 3 e di un massimo di 6 mensilità, tale da non consentire di adeguare l’importo alla specificità di ogni singola vicenda, non risultando il numero dei dipendenti indizio sufficiente a rispecchiare l’effettiva forza economica del datore di lavoro, specie nel quadro determinato dall’incessante evoluzione della tecnologia e della trasformazione dei processi produttivi – dichiarava che non si potesse porre rimedio all’indicato vulnus, non essendo possibile ridefinire la soglia massima dell’indennità, come richiesto, in difetto di soluzioni predefinite. Nella citata pronuncia, la Corte aveva anche affermato che un ulteriore protrarsi dell’inerzia legislativa non sarebbe stato tollerabile e l’avrebbe indotta a provvedere, ove nuovamente investita.
Secondo il giudice rimettente, l’inerzia del legislatore, legittimerebbe la riproposizione delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9 c. 1 D.Lgs. 23/2015.
A sostegno dell’inadeguatezza della disposizione censurata a consentire l’individualizzazione della sanzione, militerebbero:
Ad avviso del Tribunale di Padova, le richiamate previsioni di cui all’art. 9 c. 1 D.Lgs. 23/2015, non tenendo conto della discrasia, inciderebbero negativamente:
Infine, il Tribunale di Padova, sosteneva che la declaratoria di illegittimità costituzionale della sola previsione del massimo risarcitorio di 6 mensilità:
In conclusione, il Tribunale di Padova chiedeva che venisse dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 9 c. 1, limitatamente alle parole «e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità» per violazione degli l'art. 3 c. 1, l'art. 4, l'art. 35 c. 1 e l'art. 117 c. 1 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 24 della Carta sociale europea.
Posizione dell’avvocatura dello Stato
Intervenuto in giudizio tramite l’Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri chiedeva che la questione fosse dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di oggetto, dal momento che, nella citata Corte Cost. 118/2025, la Consulta aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato art. 9 c. 1 limitatamente alle parole «e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità».
Decisione della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale ha rigettato la questione di illegittimità costituzionale, in considerazione del fatto che:
La Corte conclude affermando che la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata, in accoglimento di una questione sovrapponibile a quella in scrutinio, rende quest’ultima priva di oggetto e ne determina, quindi, la manifesta inammissibilità (tra le molte, Corte Cost. 209/2025, Corte Cost. 208/2025 e Corte Cost. 35/2025).
Resta, quindi, aperto sotto il profilo normativo il tema del risarcimento del danno da licenziamento illegittimo per le aziende di minori dimensioni, nonostante la giurisprudenza ne abbia evidenziato più volte le lacune.
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Massimo Brisciani
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