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Con Ordinanza 17 luglio 2026 n. 131, la Corte Costituzionale si pronuncia in merito alla legittimità dell’art. 9 c. 1 del cd. Jobs Act (D.Lgs. 23/2015, ossia "Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183"), su procedimento promosso dal Tribunale di Padova, con Ordinanza 16 luglio 2025 n. 212.

La violazione riguarderebbe l'art. 3 c. 1, l'art. 4, l'art. 35 c. 1 e l'art. 117 c. 1 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 24 della Carta sociale europea, adottata a Torino il 18 ottobre 1961.

Fatti di causa

L’atto introduttivo del giudizio ordinario aveva ad oggetto un’impugnativa di licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo, determinato dal processo di riorganizzazione dell’area commerciale di un’azienda, con conseguente esternalizzazione dell’attività di vendita.

Secondo il ricorrente il contratto di lavoro, prevedendo l’eventuale svolgimento della propria attività anche presso le altre aziende del gruppo, queste ultime avrebbero dovuto essere considerate come un centro unico di imputazione del rapporto di lavoro. Le tre società convenute, costituitesi in giudizio, chiedevano il rigetto del ricorso, contestando che sussistessero le condizioni per imputare loro in maniera indifferenziata il rapporto di lavoro.

Il Tribunale di Padova, non essendo controverso che il datore di lavoro non raggiungesse il requisito dimensionale previsto dall’art. 18 Statuto dei lavoratori (L. 300/1970), ove il licenziamento risultasse illegittimo e difettasse la possibilità di considerare unitariamente le tre società convenute come co-datori di lavoro, si sarebbe dovuta applicare la disposizione censurata, secondo cui l’ammontare dell’indennità e degli importi previsti dall'art. 3 c. 1, art. 4 c. 1, art. 6 c. 1 D.Lgs 23/2015 è dimezzata e non può superare, in ogni caso, il limite di 6 mensilità.

Precedenti e posizione del giudice rimettente

Si ricorda che tale norma è stata oggetto della sentenza Corte Cost. 183/2022, che – pur accertando un vulnus ai principi costituzionali, derivante dalla previsione di un’indennità costretta entro l’esiguo divario di un minimo di 3 e di un massimo di 6 mensilità, tale da non consentire di adeguare l’importo alla specificità di ogni singola vicenda, non risultando il numero dei dipendenti indizio sufficiente a rispecchiare l’effettiva forza economica del datore di lavoro, specie nel quadro determinato dall’incessante evoluzione della tecnologia e della trasformazione dei processi produttivi – dichiarava che non si potesse porre rimedio all’indicato vulnus, non essendo possibile ridefinire la soglia massima dell’indennità, come richiesto, in difetto di soluzioni predefinite. Nella citata pronuncia, la Corte aveva anche affermato che un ulteriore protrarsi dell’inerzia legislativa non sarebbe stato tollerabile e l’avrebbe indotta a provvedere, ove nuovamente investita.

Secondo il giudice rimettente, l’inerzia del legislatore, legittimerebbe la riproposizione delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9 c. 1 D.Lgs. 23/2015.

A sostegno dell’inadeguatezza della disposizione censurata a consentire l’individualizzazione della sanzione, militerebbero:

  • le peculiarità della fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo, che rivelerebbe come ci sia un’effettiva discrasia fra numero degli occupati ed effettiva forza economica dell’impresa (in qualità di datore di lavoro), come dimostrato dalla sussistenza, nella specie, di un fatturato superiore a quello previsto dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 per le microimprese,
  • la presenza di sinergie con le altre società del gruppo, tali da costituire un fattore di stabilità economica, di riduzione dei costi e di elasticità operativa, anche quanto alla gestione del personale.

Ad avviso del Tribunale di Padova, le richiamate previsioni di cui all’art. 9 c. 1 D.Lgs. 23/2015, non tenendo conto della discrasia, inciderebbero negativamente:

  • sia sull’adeguatezza del risarcimento,
  • sia sulla portata dissuasiva della sanzione applicabile, in violazione del diritto al lavoro di cui agli artt. 4 e 35 c. 1 Cost., che impongono che i limiti al potere di recesso del datore di lavoro correggano un disequilibrio di fatto esistente nel contratto di lavoro.

Infine, il Tribunale di Padova, sosteneva che la declaratoria di illegittimità costituzionale della sola previsione del massimo risarcitorio di 6 mensilità:

  • da un lato, conserverebbe la differenziazione di disciplina fra imprese maggiori e minori;
  • dall’altro, offrirebbe al giudice un più vasto spettro sanzionatorio, con cui adeguare l’indennità risarcitoria alle specificità del caso, restando impregiudicata la facoltà del legislatore di introdurre modifiche più rilevanti della disciplina sostanziale.

In conclusione, il Tribunale di Padova chiedeva che venisse dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 9 c. 1, limitatamente alle parole «e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità» per violazione degli l'art. 3 c. 1, l'art. 4, l'art. 35 c. 1 e l'art. 117 c. 1 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 24 della Carta sociale europea.

Posizione dell’avvocatura dello Stato

Intervenuto in giudizio tramite l’Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri chiedeva che la questione fosse dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di oggetto, dal momento che, nella citata Corte Cost. 118/2025, la Consulta aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato art. 9 c. 1 limitatamente alle parole «e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità».

Decisione della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale ha rigettato la questione di illegittimità costituzionale, in considerazione del fatto che:

  • la norma censurata non consentirebbe di adeguare l’importo, stretto nell’esiguo divario tra un minimo di 3 e un massimo di 6 mensilità, alla specificità di ogni singola vicenda, non essendo il numero dei dipendenti indizio sufficiente a rispecchiare l’effettiva forza economica del datore di lavoro, specie alla luce dell’incessante evoluzione della tecnologia e della trasformazione dei processi produttivi; successivamente all’ordinanza di rimessione, la Corte, con la Sentenza 118/2025, dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 9 c. 1 limitatamente alle parole «e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità»;
  • con tale pronuncia, la Corte ravvisava un vulnus agli art. 3 c. 1, l'art. 4, l'art. 35 c. 1 e l'art. 117 c. 1 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 24 CSE, non già nella previsione del dimezzamento degli importi delle indennità risarcitorie previste dagli art. 3 c. 1, art. 4 c. 1,  art. 6 c. 1 D.Lgs 23/2015, modulabili all’interno di una forbice, diversamente individuata in relazione a ciascun tipo di vizio del licenziamento, ma, in particolare, nell’imposizione di un tetto alla indennità risarcitoria per i licenziamenti illegittimi da parte delle piccole imprese, stabilito in sei mensilità di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e insuperabile anche in presenza di licenziamenti viziati dalle più gravi forme di illegittimità, tale da comprimere in maniera eccessiva l’ammontare dell’indennità, «dando luogo a una tutela monetaria incompatibile con la necessaria “personalizzazione del danno subito dal lavoratore” (Corte Cost. 194/2018)» (Corte Cost. 118/2025).

La Corte conclude affermando che la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata, in accoglimento di una questione sovrapponibile a quella in scrutinio, rende quest’ultima priva di oggetto e ne determina, quindi, la manifesta inammissibilità (tra le molte, Corte Cost. 209/2025, Corte Cost. 208/2025 e Corte Cost. 35/2025).

Resta, quindi, aperto sotto il profilo normativo il tema del risarcimento del danno da licenziamento illegittimo per le aziende di minori dimensioni, nonostante la giurisprudenza ne abbia evidenziato più volte le lacune.

Fonte: Corte Cost. 17 luglio 2026 n. 131

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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