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Con l'avvio della campagna dichiarativa torna di attualità il tema della deduzione dei contributi previdenziali versati per colf, badanti, babysitter e altri addetti ai servizi domestici. Sebbene l'agevolazione sia ormai consolidata, continuano a emergere errori nell'applicazione del principio di cassa, nella determinazione dell'importo deducibile e nella gestione di particolari fattispecie, come le assunzioni tramite agenzia di somministrazione o le prestazioni rese mediante Libretto Famiglia. L’art. 10 c. 2 TUIR consente di dedurre dal reddito complessivo i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati all’INPS per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, entro il limite previsto dalla legge.

La deduzione spetta al datore di lavoro

La deduzione compete esclusivamente al datore di lavoro che sostiene il costo della contribuzione previdenziale. Non rileva, invece, il soggetto che beneficia della prestazione. È il caso del figlio che assume una badante per assistere il genitore anziano: anche se l’assistenza è prestata nell’interesse del genitore, il beneficio fiscale spetta al figlio che ha instaurato il rapporto di lavoro ed effettua i versamenti contributivi. Il medesimo principio opera quando il collaboratore presta la propria attività in favore del coniuge, dei figli o di altri familiari.

I rapporti di lavoro interessati dall’agevolazione

La deduzione riguarda i contributi obbligatori versati per i lavoratori domestici regolarmente assunti, tra i quali rientrano:

  • colf;
  • badanti;
  • baby sitter;
  • governanti;
  • autisti privati;
  • giardinieri;
  • assistenti familiari e altri collaboratori domestici.

L’agevolazione non è limitata alle sole badanti o ai rapporti di assistenza nei confronti di persone non autosufficienti, ma interessa tutti i rapporti di lavoro domestico disciplinati dalla normativa vigente. È opportuno non confondere tale deduzione con la detrazione del 19% prevista per le spese di assistenza personale ai soggetti non autosufficienti. Le due agevolazioni hanno, infatti, presupposti differenti in quanto, la prima riguarda esclusivamente i contributi previdenziali obbligatori, mentre la seconda riguarda il costo sostenuto per l’assistenza personale e può spettare solo in presenza dei requisiti previsti dalla legge.

Non è deducibile l'intero importo versato

Uno degli errori più frequenti consiste nel riportare in dichiarazione l’intero importo risultante dalla ricevuta di pagamento dei contributi INPS. In realtà il contributo versato dal datore di lavoro è composto da due quote: una a carico del datore di lavoro e una a carico del lavoratore, trattenuta direttamente sulla retribuzione. Solo la quota rimasta effettivamente a carico del datore di lavoro costituisce un onere deducibile. La parte riferibile al lavoratore, pur essendo materialmente versata dal datore, viene recuperata mediante trattenuta sulla retribuzione e non può quindi essere portata in deduzione. Pertanto, ai fini della dichiarazione può essere portata in deduzione esclusivamente la contribuzione rimasta definitivamente a carico del datore di lavoro. Resta fermo il limite massimo di deducibilità pari a 1.549,37 euro per ciascun periodo d’imposta.

Il principio di cassa

Per individuare correttamente l’importo deducibile occorre applicare il principio di cassa. Ciò significa che assumono rilevanza esclusivamente i contributi effettivamente versati nel corso dell’anno, indipendentemente dal trimestre al quale si riferiscono. La regola assume particolare importanza con riferimento ai contributi del quarto trimestre, normalmente versati entro il mese di gennaio dell’anno successivo. Di conseguenza, i contributi relativi al quarto trimestre 2025, pagati nel gennaio 2026, saranno deducibili nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2026 e non in quella riferita al 2025. Pertanto, nel modello 730/2026 si indicano i contributi pagati nel 2025, anche se riferiti a trimestri di competenza diversi. I contributi del quarto trimestre 2025 pagati a gennaio 2026 saranno deducibili nella dichiarazione relativa al 2026 (modello 730/2027 o Redditi PF 2027) Si tratta di un aspetto che richiede particolare attenzione nella predisposizione della dichiarazione dei redditi, poiché un’errata applicazione del principio di cassa può determinare l'indicazione di importi non corretti. È quindi opportuno verificare sempre la data del pagamento e non limitarsi al trimestre di competenza riportato nell’avviso di pagamento.

Le situazioni particolari

Accanto alla disciplina ordinaria meritano attenzione alcune fattispecie particolari. In presenza di rapporti di lavoro instaurati tramite agenzia di somministrazione, il datore di lavoro può dedurre anche i contributi rimborsati all’agenzia, purché quest'ultima rilasci una certificazione dalla quale risulti la quota rimasta effettivamente a suo carico. Per le prestazioni occasionali rese mediante Libretto Famiglia, la deduzione riguarda la contribuzione previdenziale versata alla Gestione separata INPS in relazione ai servizi domestici o di assistenza personale e familiare. Anche in questo caso trova applicazione il principio di cassa, con la conseguenza che assumono rilievo esclusivamente i contributi effettivamente versati nel periodo d'imposta. Diversamente dai contributi previdenziali obbligatori INPS per lavoratori domestici, i versamenti destinati alla CAS.SA.COLF non rientrano tra quelli espressamente previsti dall’art. 10 TUIR come deducibili dal reddito complessivo del datore di lavoro domestico. Si tratta, infatti, di contributi aventi natura contrattuale/assistenziale, il cui trattamento fiscale non è automaticamente assimilato a quello dei contributi INPS obbligatori. Il relativo trattamento fiscale deve pertanto essere verificato alla luce della disciplina applicabile e delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.

La documentazione da conservare

Per poter beneficiare della deduzione è necessario conservare la documentazione attestante il pagamento dei contributi.

In particolare, il contribuente dovrà esibire, in caso di controllo, le ricevute pagoPA o la diversa documentazione rilasciata dall’INPS, dalle quali risultino gli importi versati, il periodo di riferimento e gli elementi identificativi del rapporto di lavoro. Qualora il lavoratore sia stato assunto tramite agenzia, occorrerà inoltre conservare la certificazione rilasciata dall'intermediario relativa ai contributi rimborsati.

Compilazione della dichiarazione

Nel modello 730/2026 i contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari vanno indicati nel quadro dedicato agli oneri deducibili per contributi previdenziali e assistenziali. Secondo le istruzioni attualmente disponibili, tali importi trovano collocazione nel rigo E23, riservato agli oneri deducibili per contributi previdenziali. Nel modello Redditi Persone Fisiche, i medesimi contributi vanno invece indicati nel quadro RP, nella sezione dedicata agli oneri deducibili per contributi previdenziali e assistenziali.

Osservazioni

La deduzione dei contributi previdenziali versati per i lavoratori domestici rappresenta un’agevolazione di frequente applicazione nella pratica professionale, ma richiede un’attenta verifica degli importi da indicare in dichiarazione. Prima dell’invio del modello 730 o del modello Redditi è opportuno verificare tre aspetti fondamentali: la corretta individuazione della quota di contribuzione rimasta a carico del datore di lavoro, l’applicazione del principio di cassa e l’esclusione delle somme che la normativa non considera deducibili, come i contributi versati alla CAS.SA.COLF. Una preventiva verifica della documentazione rilasciata dall’INPS o, nei casi previsti, dall’agenzia di somministrazione consente di evitare gli errori più frequenti e di fruire correttamente dell’agevolazione fiscale.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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